Cassazione Penale, Sentenza n. 22859/2026 del 22/06/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
I ricorrenti hanno impugnato la sentenza della Corte di appello di Milano del 25/06/2025 con plurime doglianze. In sintesi: 1) Gatto ha censurato giurisdizione e competenza territoriale, la presunta modifica dell'imputazione tramite un elenco prodotto dal P.M., l'utilizzabilità di documenti prodotti tardivamente, l'erronea qualificazione dei reati presupposto (sostituzione della bancarotta con appropriazione indebita) e la mancanza di nesso tra le somme movimentate e i reati presupposto; 2) D'Alessandro ha dedotto omissione di motivazione e travisamento circa la sua qualificazione come amministratore di fatto (capo 14) e ha contestato la utilizzabilità/efficacia probatoria di sentenze e documenti acquisiti tardivamente; 3) Catania ha impugnato la sussistenza del dolo specifico per reati tributari e la statuizione sulla confisca di immobili (Marbella, Desio). Trasversalmente è stata dedotta aspecificità o insufficiente motivazione di molte statuizioni e violazioni processuali (art. 606 c.p.p. e connessi).
La decisione
La Cassazione ha dichiarato inammissibili o rigettato la maggior parte dei ricorsi per aspecificità o manifestata infondatezza. Esito principale: 1) Il ricorso di D'Alessandro è stato ritenuto fondato limitatamente al primo motivo relativo al capo 14 (mancata e insufficiente motivazione circa la qualificazione di amministratore di fatto e la individuazione delle fatture inesistenti): la Suprema Corte ha annullato la sentenza limitatamente a quel capo e ha disposto il rinvio ad altra Sezione della Corte di appello di Milano per un nuovo esame con pieni poteri, dando indicazioni sui criteri probatori per la qualifica di amministratore di fatto. 2) I restanti motivi proposti da D'Alessandro sono stati respinti o ritenuti non consentiti. 3) I ricorsi di Gatto e di Catania sono stati dichiarati inammissibili o manifestamente infondati; le censure sono state, in prevalenza, ritenute aspecifiche o già adeguatamente motivate dai giudici di merito. 4) Confermata, per il resto, la motivazione della Corte territoriale e la permanenza delle statuizioni non interessate dall'annullamento; inoltre la Corte di cassazione ha condannato i ricorrenti Gatto e Catania alle spese processuali e al versamento di una somma di euro 3.000 ciascuno alla Cassa delle ammende. In definitiva, annullamento parziale (solo capo 14 per D'Alessandro) e rinvio; tutte le altre impugnazioni respinte o inammissibili.
Norme richiamate
Norma richiamata per qualificare i motivi di ricorso (lett. b, c, e) e per valutare specificità e deduzioni di violazioni di legge o vizi di motivazione; la Corte ha applicato il principio che la denunzia generica di plurimi vizi della motivazione rende il motivo aspecifico e il ricorso inammissibile.
Richiamato in relazione a contestazioni di errore di diritto; la Cassazione ha valutato le doglianze alla luce della norma ma ha rigettato le censure generiche.
art. 12, comma 1, lett. c) cod. proc. pen.
Norma sulla competenza territoriale per connessione teleologica: la Corte ha ritenuto correttamente applicabile il criterio quando esiste un disegno unitario in cui i reati 'uno esegue o occulta l'altro', anche se gli autori non sono necessariamente gli stessi.
art. 442, comma 1-bis cod. proc. pen.
Richiamata nella censura sull'utilizzo di documenti prodotti dopo il deposito per l'abbreviato: la Corte ha osservato limiti di utilizzabilità ma ha ritenuto che l'elenco fosse mera ricapitolazione di atti già depositati e quindi non determinante di inutilizzabilità.
artt. 516, 521 e 441 cod. proc. pen.
Richiamati in relazione a presunte modifiche dell'imputazione e utilizzabilità di prove; la Corte ha ritenuto che non sia avvenuta una modifica illegittima dell'imputazione essendo dettagli già presenti negli atti precedenti.
Norma sul riciclaggio: la Corte ha confermato l'orientamento secondo cui il reato di riciclaggio è a forma libera e può configurarsi anche se alcune frazioni della condotta si realizzano in Italia; ha ammesso la possibilità di valorizzare condotte anteriori al fallimento quando costituiscono appropriazione già qualificabile.
Richiamato in ordine ai reati tributari contestati come presupposti; la Corte ha valutato la sussistenza del dolo specifico alla luce delle risultanze e della giurisprudenza consolidata.
Norma sul trasferimento fraudolento di valori a titolo fittizio: la Cassazione ha condiviso l'interpretazione estensiva della fittizietà dell'intestazione quale operazione di interposizione soggettiva, idonea a giustificare la confisca anche se il reato è prescritto.
Norma che regola la confisca quando il reato è estinto per prescrizione: la Corte ha ritenuto legittimo il mantenimento della confisca sulla base della valutazione di merito (anche se il reato prescritto), ove sussistano elementi che giustifichino il vincolo sul bene.
Richiamato in relazione all'uso di sentenze intervenute in altro processo: la Corte ha valutato i limiti di utilizzabilità e i termini procedurali per devolvere tali questioni in appello.
Norma menzionata con riferimento a doglianze sulle confische legate a reati tributari; la Corte ha valutato la motivazione della Corte territoriale e ritenuto le censure generiche.
art. 648-ter e 648-ter.1 cod. pen.
Norme sull'autoriciclaggio e concorso; la Corte ha richiamato giurisprudenza che distingue responsabilità dell'intraneus e dell'extraneus e ha chiarito che la responsabilità per riciclaggio può sussistere anche per condotte connesse articolate nel tempo.
Massime di principio
- Il ricorso per cassazione richiede specificità: denunce generiche, cumulate o non confrontate puntualmente con la motivazione di merito sono inammissibili.
- La sentenza di appello può integrare e fare riferimento alla motivazione del primo grado; il percorso argomentativo complessivo dei due gradi forma un'unica entità logico-giuridica.
- In tema di competenza per connessione teleologica (art. 12 c.p.p.), è sufficiente che il reato mezzo sia stato posto in essere con la consapevolezza della finalità di eseguire o occultare il reato fine, anche se autori non coincidenti.
- Il delitto di riciclaggio è a forma libera e può essere consumato in più momenti e luoghi: la presenza in Italia anche di una frazione della condotta può radicare la giurisdizione italiana.
- La qualifica di amministratore di fatto richiede prova di esercizio continuativo e significativo di poteri gestori; l'accertamento richiede motivazione puntuale e riferita alle singole società.
- L'attribuzione fittizia della titolarità o disponibilità (art. 512-bis) ha ampia portata e comprende operazioni di interposizione volte a celare la reale signoria sul bene; tale fittizietà può giustificare la confisca anche se il reato è prescritto.
- L'acquisizione di documenti tardivi non è automaticamente illegittima: va valutata la natura del documento, se contiene fatti già nel fascicolo e se è garantito il diritto di contraddittorio.
- Motivi nuovi in appello o in cassazione sono ammessi solo se collegati ai motivi originari; nuove doglianze che allargano il petitum sono inammissibili.
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