Cassazione Penale, Ordinanza n. 18689/2025 del 19/05/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (pubblico ministero)
La controversia
La Corte di appello aveva confermato la condanna di primo grado per un reato continuato previsto dall'art. 73 del d.lgs. n. 159/2011. Con l'unico motivo il difensore dell'imputato deduceva che il giudice di secondo grado non avesse accolto la richiesta di rinnovazione dell'istruttoria dibattimentale mediante nuova perizia sulla capacità di intendere e di volere dell'imputato; sosteneva inoltre che la sentenza avesse erroneamente ritenuto sussistente la capacità di intendere e di volere, senza considerare una diversa diagnosi formulata in altro procedimento.
La decisione
La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso per manifesta infondatezza. Ha ritenuto il motivo generico e comunque meramente reiterativo di questioni già esaminate e disattese dalla Corte di appello, che aveva motivato in modo congruo richiamando le conclusioni del perito nominato in primo grado per escludere sia la necessità di una nuova perizia sia il difetto di imputabilità dell'imputato. È stata quindi disposta la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende.
Norme richiamate
disposizione incriminatrice posta a base della condanna confermata in appello; dal testo non emerge il contenuto specifico della fattispecie, ma solo che il ricorso riguardava una condanna per reato continuato previsto da tale norma.
art. 3...
null
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Massime di principio
- La valutazione della capacità di intendere e di volere dell'imputato è una questione di fatto rimessa al giudice di merito e non è sindacabile in cassazione se sorretta da motivazione esauriente, immune da vizi logici e coerente con criteri scientifici clinico-valutativi.
- La richiesta di rinnovazione dell'istruttoria dibattimentale mediante nuova perizia può essere disattesa quando il giudice di appello dia conto, in modo congruo, delle ragioni per cui gli elementi già acquisiti sono sufficienti a decidere.
- In sede di legittimità il ricorso è inammissibile per manifesta infondatezza quando non si confronta con la motivazione della sentenza impugnata e si limita a riproporre doglianze già specificamente esaminate e respinte dal giudice di merito.
Come è indicizzato
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