Cassazione Penale, Sentenza n. 23393/2024 del 11/06/2024
Sintesi
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Favorevole al ricorrente
La controversia
I ricorrenti hanno impugnato la sentenza d'appello contestando in particolare: la mancata valutazione della buona fede/assenza di consapevolezza circa l'illiceità dell'opera edilizia (art. 5 c.p. / elemento psicologico del reato); la mancata applicazione o mancata valutazione della causa di non punibilità di cui all'art. 131-bis c.p.; la mancata motivazione circa il diniego delle attenuanti di cui all'art. 62-bis c.p. e la mancata applicazione del minimo della pena. In sintesi, si è contestata l'assenza di adeguata motivazione della Corte di appello sui punti decisivi sollevati dai difensori.
La decisione
La Corte di legittimità ha ritenuto fondati i primi motivi (omessa e lacunosa valutazione dell'elemento psicologico del reato da parte della Corte di appello, motivazione 'laconica' e mera ripetizione della decisione di primo grado). Per tale ragione la sentenza impugnata è stata annullata e rinviata per nuovo giudizio ad altra sezione della Corte di appello di Caltanissetta. I restanti motivi non sono stati esaminati in quanto assorbiti dalla fondatezza delle censure relative alla carenza motivazionale sull'elemento psicologico.
Norme richiamate
Norma riferita al reato per cui i ricorrenti erano stati originariamente giudicati; la corte ha esaminato l'adeguatezza della motivazione in relazione alla sussistenza dell'elemento psicologico previsto dalla fattispecie
Norma edilizia cui è stata confermata la condanna in primo grado dalla Corte di appello; la cassazione però ha annullato la decisione per vizi motivazionali con riferimento all'elemento psicologico
Richiamata dai ricorrenti in relazione alla buona fede; la Corte ha rilevato che la Corte d'appello non ha fornito risposta alle dedotte circostanze di buona fede e quindi non ha adeguatamente motivato sulla possibile esclusione dell'elemento psicologico
La questione della possibile applicazione della causa di non punibilità è stata sollevata in ricorso e menzionata nel procedimento; l'Avvocato Generale aveva chiesto annullamento con rinvio limitatamente a questa omissione, ma la Corte di Cassazione ha annullato per vizi motivazionali più ampi sull'elemento psicologico, rinviando per nuovo giudizio
Le attenuanti sono state richieste dai ricorrenti; la Corte ha rilevato la mancata indicazione di ragioni da parte della Corte d'appello circa il diniego delle attenuanti, motivo che concorre alla critica di carenza motivazionale
Massime di principio
- La Corte d'appello è tenuta a rispondere esplicitamente e con motivazione specifica alle eccezioni e alle deduzioni difensive sollevate, in particolare su elementi decisivi come la buona fede o l'assenza di consapevolezza (elemento psicologico del reato).
- L'omessa o lacunosa motivazione su punti essenziali della decisione costituisce vizio tale da determinare l'annullamento della sentenza e il rinvio per nuovo giudizio.
- Quando viene dedotta l'applicabilità di istituti limitativi della responsabilità o di cause di non punibilità (es. art. 131-bis c.p.), la loro mancata considerazione motivata dalla corte può costituire motivo di annullamento.
- Se la Corte di legittimità accerta gravi carenze motivazionali su elementi fondamentali, i motivi ulteriori possono risultare assorbiti e non essere esaminati nel merito, con rinvio per nuovo esame.
- In situazioni analoghe, il difensore deve evidenziare chiaramente in motivazione le circostanze che escludono o limitano la responsabilità (buona fede, assenza di consapevolezza, attenuanti speciali) e richiedere espressamente la valutazione di specifiche norme (es. art. 131-bis) per costituire profili decisivi impugnabili per carenza motivazionale.
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