Cassazione Civile, Sentenza n. 28297/2022 del 28/09/2022
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Il Ministero impugnava la sentenza che aveva ritenuto illegittimi plurimi rapporti di lavoro a termine basati su presunta somministrazione e le successive proroghe dei contratti a termine. Il ricorso sosteneva che le Ordinanze del Presidente del Consiglio dei Ministri (OPCM) adottate nell'ambito della Protezione Civile per l'emergenza immigrazione consentivano deroghe all'uso della somministrazione e dei contratti a termine; denunciava inoltre che la Corte d'appello avrebbe illegittimamente esaminato profili non dedotti o non impugnati e che il Ministero non era stato adeguatamente coinvolto in ordine alla presunta somministrazione.
La decisione
Il ricorso è stato rigettato. La Corte di Cassazione ha ritenuto che le OPCM non possono derogare norme di legge se non in termini espressi; poiché nel caso concreto non risultava alcuna deroga espressa e non era provata la regolarità dei contratti di somministrazione contestati (mancanza di prova e assenza di menzione da parte del Ministero), i rapporti di somministrazione sono stati dichiarati illegittimi. Ne consegue che, anche senza approfondire la legittimità delle successive proroghe dei contratti a termine, risultava comunque superato il limite dei 36 mesi e fondata la decisione di merito. La Corte ha inoltre dichiarato inammissibile l'eccezione sollevata in memoria concernente una presunta stabilizzazione sopravvenuta, perché inammissibile in sede di legittimità e perché l'eventuale fatto sopravvenuto richiederebbe accertamenti di merito. Sono state liquidate le spese di giudizio a carico del Ministero.
Norme richiamate
Legge n. 225/1992 (art. 5, ora art. 25 Codice della Protezione Civile)
Le ordinanze di protezione civile (OPCM) possono derogare a norme ordinarie solo in via espressa; in difetto di una deroga espressa l'OPCM non autorizza la deroga alla disciplina del lavoro a termine o della somministrazione
Decreto-legge n. 225/2010 (art. 2, comma 6)
Riferito come norma che ha inciso sulle soglie temporali (36 mesi) nelle varie fasi normative; tuttavia l'illegittimità originaria della somministrazione rende ininfluente il richiamo alla proroga ex lege
D.lgs. n. 276/2003 (artt. 20 e 21)
Disciplina la somministrazione di lavoro e le relative condizioni: le OPCM non possono essere interpretate come derogatorie di tali previsioni in assenza di espressa deroga
D.lgs. n. 368/2001 (artt. 1, 4 e 5)
Disciplina i contratti a termine e le causali; anche qui è richiesto che eventuali deroghe siano esplicite e che le causali siano adeguatamente indicate
Nell'impiego pubblico privatizzato l'illegittima successione di contratti a termine non determina la trasformazione automatica in rapporto a tempo indeterminato, ma determina la sostituzione della P.A. utilizzatrice nel rapporto e il diritto del lavoratore al risarcimento
Legge n. 183/2010 (art. 32, comma 5)
Introduzione del cosiddetto "danno comunitario" come danno presunto in caso di abuso nelle assunzioni a termine; risarcimento parametrato con fascia minima e massima, salvo prova del maggior danno
Direttiva 2008/104/CE
Richiamata nella giurisprudenza come finalizzata a evitare che il lavoro tramite agenzia diventi una situazione permanente per lo stesso lavoratore; coerente con la disciplina del risarcimento in caso di abuso
Codice di procedura civile (art. 384, comma 2)
Limita l'intervento della Corte di Cassazione sul merito: prima di esaminare fatti sopravvenuti o decidere nel merito è necessaria la previa cassazione della decisione impugnata se si devono svolgere ulteriori accertamenti di fatto
Codice di procedura civile (artt. 372, comma 1; 378; 380-bis.1)
Le memorie in cassazione servono a chiarire le tesi già dedotte e non possono introdurre nuove eccezioni o fatti sopravvenuti; le produzioni documentali in cassazione sono ammesse solo nei casi tassativamente previsti
Massime di principio
- Le ordinanze di protezione civile (OPCM) possono derogare a disposizioni di legge solo se la deroga è espressamente prevista: in mancanza, le norme ordinarie sul lavoro a termine e sulla somministrazione continuano ad applicarsi
- Chi invoca la legittimità di contratti di somministrazione o di determinato tipo di contratto ha l'onere di provarne la regolarità; la mancata prova determina l'illegittimità del ricorso a tale forma negoziale
- Nell'impiego pubblico privatizzato l'illegittima somministrazione non si converte automaticamente in rapporto a tempo indeterminato, ma comporta la sostituzione della P.A. utilizzatrice nel rapporto e il diritto del lavoratore a un risarcimento parametrato (danno comunitario)
- Se l'illegittimità originaria dei rapporti a termine è accertata, l'esame delle successive proroghe può essere superfluo ai fini della decisione sulla abusività complessiva dei rapporti
- In cassazione non è ammessa l'allegazione di fatti nuovi o di eccezioni sopravvenute nella memoria che richiedano accertamenti di merito; tali questioni devono essere dedotte e provate nei gradi di merito o – se ammessi per i presupposti normativi– trattati dopo una cassazione con rinvio
- La stabilizzazione sopravvenuta di un lavoratore non estingue automaticamente la pretesa risarcitoria derivante dall'abuso di rapporti a termine: occorre verificare causalità, finalità e idoneità della stabilizzazione e tale accertamento è di merito
- La Corte di Cassazione deve evitare di svolgere indagini di fatto in sede di legittimità e rispettare la sequenza procedimentale per l'esame di fatti sopravvenuti (prima statuizione rescindente, poi eventuale esame nel giudizio di rinvio)
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza giuslavoristica, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giurisprudenza giuslavoristica
- Sentenza lavoro · 28 set 2022Cassazione Civile, Sentenza n. 28188/2022 del 28/09/2022
- Sentenza lavoro · 28 set 2022Cassazione Civile, Sentenza n. 28209/2022 del 28/09/2022
- Sentenza lavoro · 28 set 2022Cassazione Civile, Sentenza n. 28295/2022 del 28/09/2022
- Sentenza lavoro · 28 set 2022Cassazione Civile, Sentenza n. 28296/2022 del 28/09/2022
- Sentenza lavoro · 28 set 2022Cassazione Civile, Sentenza n. 28298/2022 del 28/09/2022
- Sentenza lavoro · 28 set 2022Cassazione Civile, Sentenza n. 28299/2022 del 28/09/2022
Cerchi altro? Cerca gratis in Giurisprudenza giuslavoristica →