Cassazione Civile, Sentenza n. 28188/2022 del 28/09/2022
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Impugnazione dell'iscrizione d'ufficio alla Cassa e della conseguente cartella di pagamento dei contributi. Due censure: 1) illegittimità dell'iscrizione d'ufficio quando il professionista è già iscritto a diversa gestione previdenziale (INPS) per distinta attività lavorativa; 2) illegittimità dell'iscrizione d'ufficio quando il professionista non esercita la professione in modo effettivo e continuativo.
La decisione
Il ricorso è rigettato. La Corte ha ritenuto legittima l'iscrizione d'ufficio e la pretesa contributiva della Cassa. Ha richiamato il consolidato orientamento della Corte di cassazione che considera sufficiente, ai fini dell'obbligatorietà dell'iscrizione e del pagamento dei contributi minimi alla Cassa dei geometri, la sola iscrizione all'albo professionale, indipendentemente dalla occasionalità o dal reddito prodotto. La mera iscrizione ad altra gestione INPS non esclude di per sé gli obblighi verso la previdenza di categoria; la doppia contribuzione è compatibile se ricopre attività distinte (rapporto di lavoro subordinato vs attività libera professionale). Inoltre, la Corte ha ritenuto che il ricorrente non abbia fornito la prova dell'esclusività dell'attività svolta come dipendente né dell'inquadramento in ruolo professionale che escluderebbe l'iscrizione alla Cassa, come previsto dalle delibere della Cassa; pertanto è stata confermata l'obbligazione contributiva. Il ricorrente è condannato alle spese del giudizio.
Norme richiamate
Statuto della Cassa (art. 5)
La previsione statutaria che dispone l'iscrizione d'ufficio degli iscritti all'albo è legittima e rientra nell'autonomia regolamentare della Cassa privatizzata.
Regolamento della Cassa (art. 3, comma 1, Regolamento in vigore dal 10/01/2003)
Il regolamento che prevede l'iscrizione anche per chi esercita la professione senza continuità è valido; la Corte ha superato precedenti valutazioni di illegittimità alla luce della giurisprudenza successiva.
D.Lgs. n. 509/1994 (art. 2)
Riconosce l'autonomia regolamentare alle casse privatizzate; la Corte ritiene che lo statuto e il regolamento della Cassa non eccedano i limiti posti da questa norma.
Legge 8 agosto 1995 n. 335 (art. 2, comma 25 e art. 3, comma 12 richiamati)
La riforma Dini ha affermato il principio che a ciascuna attività debba corrispondere specifica copertura assicurativa; sulla base di ciò la Corte ritiene compatibile la contribuzione alla Cassa anche se sussiste altra iscrizione INPS, soprattutto per contributi minimi solidaristici.
Legge 27 dicembre 1982 n. 773 (art. 22)
Richiamata dal ricorrente come possibile ostacolo alla contribuzione di categoria, ma la Corte osserva che il principio è stato sostanzialmente superato dall'orientamento successivo e dalla riforma del sistema previdenziale.
Delibera CdA CIPAG n. 2/2003
Prevedeva l'obbligo dell'autocertificazione per escludere l'iscrizione quando il geometra dichiarava di non esercitare attività professionale autonoma; la Corte ne ha richiamato i criteri applicativi.
Delibera CdA CIPAG n. 123/2009
Ha previsto ipotesi in cui l'iscrizione dei geometri dipendenti presso terzi può essere esclusa se sussiste inquadramento nel ruolo professionale previsto dal contratto collettivo e se l'attività è svolta esclusivamente nell'interesse del datore di lavoro; la Corte ha applicato tali criteri e rilevato che il ricorrente non ha provato tale situazione.
Codice Civile (art. 2697)
Richiamato dal ricorrente sul tema dell'onere della prova; la Corte ha ritenuto che l'attribuzione di rilievo al mancato adempimento degli oneri previsti dalla disciplina della Cassa non contrasti con l'art. 2697 c.c., poiché l'applicazione del regolamento ha fondata rilevanza probatoria.
D.L. 28 ottobre 2020 n. 137 (art. 23, comma 8-bis)
Richiamato in relazione al deposito di conclusioni scritte del Pubblico Ministero; rilevanza procedurale.
D.P.R. n. 115/2002 (art. 13, comma 1-quater)
Richiamato in ordine all'atto con cui la Corte dà atto dei presupposti processuali per eventuali rimborsi/contributi; rilevanza procedurale e di liquidazione spese.
Massime di principio
- L'iscrizione all'albo professionale costituisce, di per sé, condizione sufficiente per l'obbligatorietà dell'iscrizione alla cassa di categoria e per il pagamento dei contributi minimi, anche se l'esercizio della professione è occasionale o non produce reddito significativo.
- La mera iscrizione a una gestione previdenziale generale (INPS) non esclude automaticamente l'obbligo contributivo verso la previdenza di categoria quando si tratta di attività distinte (attività subordinata vs libera professione): è compatibile la contribuzione separata per coperture diverse.
- Le norme statutarie e regolamentari delle casse privatizzate sono legittimate dall'autonomia regolamentare riconosciuta dalla normativa di settore, purché non eccedano i limiti del legislatore e della Costituzione.
- Per ottenere l'esclusione dall'iscrizione o l'esenzione dai contributi di categoria il professionista deve fornire prove specifiche e documentate dell'effettiva esclusività o dell'inquadramento contrattuale che esclude lo svolgimento di attività professionale autonoma riconducibile alla categoria.
- I regolamenti interni e le delibere dell'ente previdenziale possono prevedere procedure (es. autocertificazioni, dichiarazioni del datore di lavoro) per verificare l'effettiva natura dell'attività svolta e derogare alla presunzione di esercizio della professione; la mancata osservanza di tali oneri rende difficoltosa la contestazione dell'iscrizione d'ufficio.
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