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Sentenza lavoro

Cassazione Civile, Sentenza n. 28295/2022 del 28/09/2022

Giurisprudenza giuslavoristica

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al ricorrente

La controversia

Il ricorso riguarda il diritto all'indennità perequativa (c.d. indennità De Maria) del personale universitario inquadrato nella categoria EP, in relazione all'equiparazione con le categorie del personale del SSN. Il ricorrente deduce la violazione dell'art. 31 d.p.r. 761/1979, nonché delle previsioni contrattuali (art. 51 CCNL 1998/2001 e art. 28 CCNL 2002/2005), sostenendo che la categoria EP, essendo di livello superiore rispetto alle fasce previste dalla tabella del 2005, dovesse essere equiparata a livello dirigenziale del SSN ai fini retributivi.

La decisione

La Corte di Cassazione ha ritenuto il motivo fondato, ha cassato la sentenza impugnata e ha disposto il rinvio alla Corte d'Appello in diversa composizione, impartendo i criteri per ridefinire il giudizio. È stato enunciato il principio secondo cui il personale universitario di categoria EP, addetto all'area dei servizi generali tecnici ed ausiliari presso le A.O.U., ha diritto, ai fini dell'indennità De Maria e limitatamente al trattamento fondamentale (a soli fini retributivi), all'equiparazione al personale dirigenziale del SSN, sulla base dell'art. 31 d.p.r. 761/1979, di un'interpretazione evolutiva del Decreto Interministeriale 9 novembre 1982 e del sistema di equiparazione dettato dall'art. 28 del CCNL 2002/2005 (e successivo art. 64 CCNL 2007-2009). La Corte ha precisato che tale equiparazione riguarda il trattamento fondamentale e non comporta automaticamente l'inclusione di tutte le voci tipiche del rapporto dirigenziale (es. indennità di posizione, parte variabile legata a incarico).

Norme richiamate

  • art. 31 d.p.r. 761/1979

    «nella misura occorrente per equiparare il relativo trattamento economico complessivo a quello del personale delle unità sanitarie locali di pari funzioni, mansioni e anzianità»

    L'art. 31 è norma di riferimento per l'indennità perequativa (indennità De Maria); l'equiparazione va valutata sulla base delle tabelle e secondo una lettura evolutiva che tenga conto delle successive modifiche contrattuali e normative

  • Decreto Ministeriale 9 novembre 1982 (allegato D, Tabella)

    La Tabella del 1982 è punto di riferimento originario per le corrispondenze; la sua funzione è dinamica ed è soggetta a interpretazione evolutiva per colmare le lacune determinate dall'evoluzione degli inquadramenti (es. nascita della categoria EP)

  • CCNL 1998/2001 (comparto Università), artt. 51 e art. 60 ss.

    Con il CCNL 1998/2001 è stata introdotta la categoria EP; le declaratorie contrattuali della EP definiscono funzioni, autonomia e responsabilità che qualificano la categoria come superiore rispetto ad alcune fasce precedenti

  • art. 28 CCNL 2002/2005 (comparto Università), co. 2 e co. 6

    «per il personale che, anch’esso già in servizio nelle A.O.U. alla data di entrata in vigore del presente CCNL, non trova collocazione nella medesima tabella di cui al comma 2, ivi comprese le EP, sono fatte salve le posizioni conseguite per effetto delle corrispondenze con le figure del personale del SSN»

    L'art. 28 ha introdotto una nuova tabella di equiparazione (fasce) ma riconosce che la categoria EP non trova collocazione nelle fasce e stabilisce la salvaguardia delle posizioni già conseguite per effetto delle corrispondenze col SSN; inoltre precisa che per le parti non finanziate dall'Università la differenza è coperta dall'indennità perequativa ex art. 31 DPR 761/1979

  • art. 64 CCNL 2007-2009 (comparto Università)

    Conferma e prosegue il sistema di equiparazione introdotto dall'art. 28 del CCNL 2002/2005; la disposizione va considerata insieme all'art. 28 per valutare i rapporti contrattuali successivi

  • art. 3 comma richiamato (comma 3 artt. 28 e 64)

    «con l'indennità perequativa prevista dall'art. 31 del DPR n.761/79»

    Ribadisce che la copertura delle differenze retributive non finanziate dall'Università è assicurata dall'indennità perequativa prevista dall'art. 31 DPR 761/1979

Massime di principio

  • L'equiparazione per l'indennità perequativa va determinata sulla base delle regole di inquadramento e delle corrispondenze normative/contrattuali (tabelle, CCNL, DPR), privilegiando un'interpretazione giuridica ed evolutiva delle tabelle originarie piuttosto che il mero accertamento di situazioni di fatto.
  • La categoria EP, se risultante superiore o non collocabile nelle nuove fasce contrattuali, deve essere valutata in chiave evolutiva e può essere equiparata, a fini retributivi (trattamento fondamentale), a livelli dirigenziali del SSN quando la declaratoria e la storia normativa la pongono in posizione superiore rispetto alle fasce previste.
  • La tutela delle posizioni conseguite prima dell'entrata in vigore di un nuovo CCNL (salvaguardie) va applicata anche a chi era in servizio e a chi successivamente ha continuato il rapporto, tenendo conto della disciplina transitoria e della finalità perequativa dell'art. 31 DPR 761/1979.
  • L'equiparazione retributiva non implica automaticamente il riconoscimento di tutte le voci tipiche del rapporto dirigenziale (es. indennità di posizione, parte variabile collegata a incarico): per tali emolumenti occorre verificare i presupposti specifici del rapporto dirigenziale e del conferimento di incarichi.
  • Nei contenziosi analoghi, il giudice deve basare il confronto sulle declaratorie normative e contrattuali delle qualifiche, non su meri comportamenti di fatto del lavoratore; le tabelle di equiparazione vanno lette in modo evolutivo per evitare disparità ingiustificate.

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