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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 23613/2022 del 16/06/2022

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Il ricorrente censura l'applicazione dell'art. 337 cod. pen. anche nei confronti di Enrico Pepe, infermiere del 118 e quindi "incaricato di pubblico servizio", sostenendo che il reato di resistenza richiede l'opposizione ad un atto autoritativo al quale non ci si possa legittimamente sottrarre. Dal verbale emerge che l'infermiere aveva prestato soccorso al padre e si era avvicinato all'imputato per verificare l'eventuale necessità di medicazione, ricevendo un rifiuto verbale; anziché limitarsi a rifiutare il soccorso, l'imputato ha aggredito l'operatore mordendogli la mano.

La decisione

La Corte di Cassazione ha rigettato il ricorso, confermando la pronuncia della Corte d'appello che aveva escluso la recidiva e ridotto la pena rispetto al Tribunale, ma aveva comunque condannato l'imputato per i reati contestati inclusa la resistenza a pubblico ufficiale/incaricato di pubblico servizio. La Corte ha ritenuto che l'art. 337 cod. pen. non richieda che l'atto cui ci si oppone sia autoritativo: è sufficiente che la condotta violenta o minacciosa sia posta in essere per opporsi a un atto del pubblico ufficiale o dell'incaricato di pubblico servizio mentre tale atto viene compiuto. Ha inoltre precisato che il diritto di rifiutare cure non legittima una reazione violenta se l'operatore agisce nell'esercizio legittimo delle sue attribuzioni; l'eccezione prevista dall'art. 393-bis (reazione ad atti arbitrari del pubblico ufficiale) si applica solo quando l'operatore imponga con violenza un trattamento non consentito dopo un espresso e consapevole rifiuto. In conseguenza del rigetto del ricorso è stata disposta la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen.

Norme richiamate

  • art. 337 cod. pen.

    La norma riguarda la resistenza a pubblico ufficiale o a incaricato di pubblico servizio; secondo la Corte, non è richiesto che l'atto opponibile sia di carattere autoritativo o inderogabile, bensì che la condotta violenta/minacciosa sia diretta ad opporsi a un atto mentre viene compiuto

  • art. 393-bis cod. pen.

    Prevede l'esimente della reazione ad atti arbitrari del pubblico ufficiale; la Corte distingue questa ipotesi (applicabile se l'operatore imponeva con violenza un trattamento non consentito a fronte di un espresso e consapevole rifiuto) dal caso in esame, dove non sussisteva arbitrarietà

  • art. 358 cod. pen.

    Definisce la nozione di incaricato di pubblico servizio, distinguendolo dal pubblico ufficiale per l'assenza di poteri autoritativi; la Corte richiama tale distinzione per spiegare che l'assenza di poteri autoritativi non esclude l'integrazione dell'art. 337

  • art. 616 cod. proc. pen.

    Norma procedurale che consente la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento in caso di rigetto del ricorso in Cassazione

  • art. 23, comma 8, d.l. 28 ottobre 2020, n. 137 (conv. L. 18 dicembre 2020, n. 176)

    Riferimento procedurale alla requisitoria depositata ai sensi della norma; non incide sul merito sostanziale

Massime di principio

  • L'art. 337 cod. pen. può integrarsi anche quando la vittima sia un "incaricato di pubblico servizio" privo di poteri autoritativi: non è richiesta l'autorevolezza dell'atto, ma che la condotta violenta o minacciosa sia posta in essere per opporsi a un atto mentre viene compiuto
  • Il diritto del paziente a rifiutare cure non legittima automaticamente una risposta violenta: il rifiuto deve essere esercitato con mezzi non violenti e, se l'operatore agisce legittimamente, l'aggressione configura reato
  • L'esimente della reazione ad atti arbitrari (art. 393-bis) opera solo se l'operatore commette un atto illegittimo o impone con violenza un trattamento non consentito dopo un espresso e consapevole rifiuto del paziente
  • Nelle valutazioni giudiziarie va accertato se l'operatore stesse esercitando legittimamente le proprie funzioni e se l'opposizione violenta fosse realmente diretta a impedire un atto concretamente richiesto e posto in essere dall'operatore
  • In casi simili, chi aggredisce un operatore sanitario intervenuto per prestare soccorso rischia l'integrazione del reato di resistenza anche in assenza di atti autoritativi, con conseguente responsabilità penale e condanna alle spese processuali

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