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Cassazione Civile, Ordinanza n. 35455/2021 del 19/11/2021

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

ACCOGLIMENTO CON RINVIO

Favorevole al ricorrente (amministrazione finanziaria)

La controversia

Un contribuente aveva impugnato davanti al giudice tributario un atto di pignoramento notificato dalla società concessionaria della riscossione, contestando anche le cartelle di pagamento presupposte, riferite a crediti erariali per IRPEF, e deducendo la mancata valida notificazione delle cartelle; nel ricorso introduttivo era inoltre prospettata la prescrizione delle somme richieste a titolo di sanzioni e interessi. I giudici di merito avevano accolto il ricorso ritenendo non provata la notifica delle cartelle e, in appello, anche degli avvisi di accertamento. In cassazione l'Agenzia delle Entrate ha dedotto, con due motivi, la nullità della sentenza per ultrapetizione e omessa pronuncia, sostenendo che il giudice aveva esaminato la notifica degli avvisi di accertamento pur non essendo stata proposta tale censura dal contribuente, e che l'Amministrazione doveva essere estromessa dal giudizio perché estranea alla fase di riscossione; la concessionaria della riscossione ha invece lamentato il vizio di motivazione per l'omesso esame della documentazione depositata a prova della regolare notificazione delle cartelle, in particolare degli avvisi di ricevimento delle raccomandate.

La decisione

La Corte ha rigettato il ricorso principale dell'Agenzia delle Entrate, ritenendo infondate le doglianze su ultrapetizione, omessa pronuncia ed estromissione, poiché la contestazione del contribuente includeva anche la prescrizione delle sanzioni e degli interessi, prescrizione che avrebbe potuto essere interrotta dalla notifica degli avvisi di accertamento, atti propri dell'Amministrazione finanziaria, sicché la sua partecipazione al giudizio era giustificata. Ha invece accolto il motivo di ricorso incidentale della concessionaria della riscossione, ravvisando una motivazione insufficiente e meramente assertiva della CTR sulla mancata prova della notifica delle cartelle, senza esaminare specificamente la documentazione prodotta. La sentenza impugnata è stata quindi cassata con rinvio alla Commissione Tributaria Regionale della Lombardia in diversa composizione, che dovrà riesaminare la causa e regolare anche le spese del giudizio di legittimità.

Norme richiamate

  • art. 112 c.p.c.

    ultrapetizione; omessa pronuncia

    il divieto di pronunciare oltre il chiesto e l'obbligo di decidere su tutti i motivi rilevanti non risultano violati quando il giudice valorizza un profilo strettamente connesso alle contestazioni effettivamente svolte e comunque rilevante ai fini della decisione

  • art. 360, comma 1, n. 4, c.p.c.

    nullità della sentenza per violazione dell'art. 112 c.p.c.

    è il vizio processuale dedotto per contestare ultrapetizione e omessa pronuncia

  • art. 360, comma 1, n. 5, c.p.c.

    omesso esame circa un fatto decisivo e discusso tra le parti

    la censura è ammissibile solo se investe l'effettivo omesso esame di un fatto decisivo; la motivazione della CTR è stata ritenuta troppo scarna rispetto alla documentazione asseritamente prodotta

  • art. 2697 c.c.

    la prova della regolare notifica degli avvisi di accertamento e delle cartelle ricadeva sulla parte che intendeva far valere l'efficacia interruttiva o la legittimità della pretesa

Massime di principio

  • Nel giudizio di impugnazione di atti della riscossione, la partecipazione dell'ente impositore non è esclusa in radice quando il contribuente contesti anche fatti o presupposti propri della fase impositiva, come la notifica degli avvisi di accertamento rilevante ai fini dell'interruzione della prescrizione.
  • La deduzione di ultrapetizione o omessa pronuncia richiede di confrontare il decisum con le effettive censure introdotte e con la loro connessione logico-giuridica: non vi è vizio se il giudice affronta un profilo che, pur non espresso in modo letterale, è comunque logicamente implicato dalle contestazioni proposte.
  • In sede di legittimità, il vizio motivazionale è configurabile quando la sentenza di merito affermi apoditticamente la mancanza di prova senza confrontarsi con documenti specificamente indicati e prodotti dalla parte onerata della prova.
  • La prova della notifica degli atti presupposti o delle cartelle di pagamento deve essere fornita dalla parte che invoca la validità di tale notificazione o i suoi effetti, non essendo sufficiente una motivazione meramente assertiva del giudice di merito.
  • Quando il contribuente deduce la prescrizione di somme accessorie, l'Amministrazione può contrastare efficacemente tale eccezione dimostrando la notifica degli avvisi di accertamento idonei a interrompere la prescrizione stessa.

Come è indicizzato

MaterieContenzioso tributarioAccertamento
RamiTributiProcesso civile
IstitutiOnere della provaGiudicato

Testo integrale

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