Cassazione Civile, Ordinanza n. 09784/2024 del 11/04/2024
Sintesi
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Favorevole al resistente (fallimento)
La controversia
Il ricorrente ha impugnato in cassazione la sentenza della Corte d'appello che aveva dichiarato inammissibile, per tardività, la domanda di revocazione ex art. 395, comma 1, n. 4, c.p.c. proposta avverso la precedente sentenza d'appello che aveva rigettato il reclamo/opposizione contro la sentenza dichiarativa di fallimento di una società di fatto. La revocazione era stata introdotta con citazione notificata entro trenta giorni dalla notifica della sentenza revocanda, ma depositata solo successivamente. Il ricorrente ha dedotto la violazione degli artt. 398 e 400 c.p.c., sostenendo che, in mancanza di una disciplina speciale sulla revocazione nel rito fallimentare, l'atto introduttivo potesse essere la citazione e che rilevasse la notifica nei termini brevi, non il deposito entro tale termine.
La decisione
La Corte di cassazione ha ritenuto infondato l'unico motivo di ricorso. Ha confermato che, nella specie, la revocazione della sentenza resa nel procedimento di reclamo fallimentare soggiace al rito speciale e che, trattandosi di impugnazione che va proposta con atto da depositare nei termini brevi, non è sufficiente la sola notificazione entro trenta giorni se il deposito della citazione avviene oltre quel termine. Poiché la citazione in revocazione era stata depositata dopo il termine di trenta giorni dalla pubblicazione/notifica della sentenza revocanda, la dichiarazione di inammissibilità per tardività è stata confermata. Il ricorso è stato quindi rigettato, con condanna del ricorrente alle spese e con attestazione dell'obbligo di versamento dell'ulteriore contributo unificato.
Norme richiamate
La domanda di revocazione deve essere proposta secondo le forme previste per il procedimento davanti al giudice adito, nei limiti in cui la disciplina speciale non disponga diversamente.
Il procedimento di revocazione segue, per quanto compatibile, le norme del procedimento davanti al giudice che ha pronunciato la sentenza impugnata.
art. 395, comma 1, n. 4, c.p.c.
È il motivo di revocazione dedotto, relativo all'errore di fatto risultante dagli atti o documenti della causa.
art. 18 l.f.
Nel reclamo avverso la sentenza dichiarativa di fallimento opera il rito speciale fallimentare; in assenza di norme speciali sulla revocazione, si applicano le regole del procedimento davanti al giudice adito e i relativi termini brevi.
Il termine breve di impugnazione è di trenta giorni dalla notificazione della sentenza.
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115/2002
In caso di rigetto del ricorso sussistono i presupposti per il versamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato.
Massime di principio
- Quando la revocazione investe una sentenza resa in un procedimento soggetto a rito speciale, l'impugnazione va coordinata con quel rito anche se la disciplina della revocazione non contiene una previsione espressa.
- Se il procedimento davanti al giudice adito si instaura con ricorso, il rispetto del termine di impugnazione richiede il deposito dell'atto introduttivo entro il termine breve; la sola notificazione tempestiva non basta.
- La revocazione contro una sentenza in materia fallimentare soggetta a rito speciale deve rispettare il termine breve di impugnazione e le forme compatibili con quel rito.
- In presenza di disciplina speciale richiamata dagli artt. 398 e 400 c.p.c., prevale la regola processuale del rito del giudizio a quo per individuare il momento perfezionativo dell'impugnazione.
Come è indicizzato
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