Cassazione Penale, Ordinanza n. 16837/2026 del 11/05/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (pubblico ministero)
La controversia
La pronuncia riguarda un ricorso per cassazione proposto nell'interesse dell'imputato avverso la sentenza della Corte di appello che aveva confermato la condanna per detenzione di cocaina a fini di spaccio, con applicazione di attenuanti generiche in prevalenza sulla recidiva e aumento di pena per la continuazione. I motivi di ricorso erano quattro: 1) mancato riconoscimento della causa di non punibilità per particolare tenuità del fatto ex art. 131-bis c.p.; 2) mancata riqualificazione del fatto nella fattispecie di lieve entità ex art. 73, comma 5, d.P.R. 309/1990; 3) censura sulla ritenuta recidiva; 4) censura sull'aumento di pena per continuazione, lamentando l'omesso esame del motivo di appello sul punto. La difesa sosteneva, in sostanza, l'insussistenza della finalità di spaccio, l'irrilevanza del bilancino di precisione e la liceità della somma di denaro sequestrata.
La decisione
La Corte di cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile. Ha ritenuto non censurabile in sede di legittimità la valutazione di merito sulla non particolare tenuità del fatto, valorizzata in ragione del quantitativo di cocaina, della somma di 2.180 euro sequestrata e dei precedenti specifici dell'imputato. Ha escluso che vi fossero ragioni per riqualificare il fatto in lieve entità, reputando inconferenti le deduzioni difensive volte a negare la finalità di spaccio. Ha dichiarato inammissibili per difetto di interesse sia la censura sulla recidiva, poiché le attenuanti generiche erano già state riconosciute in prevalenza sulla recidiva, sia il motivo sull'aumento per continuazione, osservando che il motivo di appello non esaminato era comunque manifestamente infondato. In applicazione dell'art. 616 c.p.p., l'imputato è stato condannato alle spese processuali e al pagamento di 3.000 euro alla Cassa delle ammende.
Norme richiamate
La particolare tenuità del fatto richiede una valutazione complessiva di tutte le peculiarità della fattispecie concreta, comprensive della condotta, del disvalore del fatto e dei precedenti dell'imputato; il giudizio di merito è censurabile in cassazione solo se manifestamente illogico.
art. 73, comma 5, d.P.R. n. 309 del 1990
La riqualificazione del fatto in lieve entità è esclusa quando la motivazione di merito ritiene congruamente provata la non lieve offensività complessiva della condotta e respinge le deduzioni difensive come inconferenti.
In caso di inammissibilità del ricorso, segue la condanna al pagamento delle spese processuali e della sanzione pecuniaria in favore della Cassa delle ammende, salvo assenza di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità.
Non citato espressamente nel testo; non determinabile.
Corte cost. n. 186 del 13/06/2000
Richiamata per escludere l'assenza di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità ai fini dell'art. 616 c.p.p.
Massime di principio
- Il giudizio sulla particolare tenuità del fatto non può essere limitato alla sola entità dell'offesa al bene giuridico, ma deve considerare in modo unitario tutte le caratteristiche concrete della condotta e la personalità dell'agente, inclusi eventuali precedenti specifici.
- La valutazione di merito circa la non particolare tenuità del fatto, se sorretta da motivazione non manifestamente illogica, non è sindacabile in cassazione.
- Nelle ipotesi di reati in materia di stupefacenti, la presenza di un quantitativo significativo di sostanza, di denaro contante e di precedenti specifici può legittimare il diniego della causa di non punibilità ex art. 131-bis c.p. e della lieve entità ex art. 73, comma 5, d.P.R. 309/1990.
- Le doglianze che si limitano a contestare apprezzamenti di fatto già esaminati e logicamente motivati dal giudice di merito sono inammissibili in sede di legittimità.
- Una censura sulla recidiva è inammissibile per difetto di interesse quando la pena è stata comunque attenuata attraverso il riconoscimento delle circostanze generiche in prevalenza sulla recidiva e non si allega una concreta utilità processuale ulteriore.
- Il mancato esame di un motivo di appello non comporta annullamento se il motivo è manifestamente infondato, specialmente quando l'incidenza sul trattamento sanzionatorio è del tutto contenuta.
- In caso di inammissibilità del ricorso per cassazione, la condanna alle spese processuali si accompagna alla sanzione pecuniaria ex art. 616 c.p.p., salvo che risulti l'assenza di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità.
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