Cassazione Penale, Ordinanza n. 16718/2026 del 11/05/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (pubblico ministero)
La controversia
Il ricorrente ha proposto un unico motivo di impugnazione censurando l'apprezzamento del materiale probatorio compiuto nei gradi di merito. Dalla sintesi della decisione emerge che la doglianza investiva l'accertamento della condotta e dell'elemento soggettivo del reato, sostenendo in sostanza una diversa lettura dei fatti rispetto a quella recepita dalla Corte di appello di Milano. La Corte di cassazione rileva però che le deduzioni si risolvono in contestazioni di merito, estranee al proprio sindacato, e che la motivazione della sentenza impugnata era congrua e adeguata. Il reato oggetto del giudizio è l'evasione, in relazione all'allontanamento non autorizzato dal luogo di detenzione domiciliare.
La decisione
La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha ritenuto che le censure attaccassero esclusivamente la valutazione del compendio probatorio e quindi profili riservati al giudice di merito; ha inoltre giudicato congrua e adeguata la motivazione della Corte di appello di Milano in ordine all'accertamento del reato e del dolo, richiamando l'orientamento consolidato per cui integra il reato di evasione qualsiasi allontanamento dal luogo della detenzione domiciliare senza autorizzazione, a prescindere da durata, distanza o motivi dell'allontanamento. Conseguentemente, ai sensi dell'art. 616 c.p.p., il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali e di una somma di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende.
Norme richiamate
In caso di ricorso dichiarato inammissibile, consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e di una somma in favore della Cassa delle ammende, determinata nel caso concreto in euro 3.000.
Massime di principio
- Nel giudizio di legittimità non sono deducibili censure che si risolvano in una mera rivalutazione del materiale probatorio, ove la sentenza impugnata abbia fornito una motivazione congrua e non manifestamente illogica.
- Ai fini del reato di evasione, ogni allontanamento non autorizzato dal luogo di detenzione domiciliare integra la fattispecie, senza che assumano rilievo la durata dell'allontanamento, la distanza percorsa o le ragioni soggettive che hanno indotto l'agente a sottrarsi alla vigilanza.
- La corretta applicazione dell'orientamento giurisprudenziale consolidato sulla nozione di evasione esclude la necessità di ulteriori verifiche sul significato quantitativo dello spostamento o sulla sua occasionalità, quando l'autorizzazione manchi del tutto.
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