Cassazione Penale, Ordinanza n. 16717/2026 del 11/05/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (pubblico ministero)
La controversia
Il ricorrente impugnava la sentenza della Corte di appello che aveva confermato la responsabilità per evasione dal regime di detenzione domiciliare. L'unico motivo di ricorso investiva l'apprezzamento del materiale probatorio e, in sostanza, contestava la valutazione del dolo e la ricostruzione del fatto operata dai giudici di merito. La Corte di cassazione ha ritenuto che tali deduzioni si risolvessero in una censura di merito non consentita in sede di legittimità, e che la motivazione della Corte territoriale fosse congrua e conforme all'orientamento consolidato secondo cui integra il reato qualsiasi allontanamento dal luogo di detenzione domiciliare non autorizzato, senza rilievo per durata, distanza o motivi dell'allontanamento.
La decisione
La Corte ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha ritenuto che le doglianze mirassero a una rivalutazione del compendio probatorio e fossero quindi estranee al sindacato di legittimità, mentre la decisione di merito risultava adeguatamente motivata sull'elemento soggettivo e sulla configurabilità del reato. Conseguentemente, ai sensi dell'art. 616 c.p.p., ha condannato il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3000 in favore della Cassa delle ammende.
Norme richiamate
art. 616 c.p.p.
In caso di inammissibilità del ricorso, consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e di una somma in favore della Cassa delle ammende.
Massime di principio
- In sede di legittimità non è consentito chiedere una nuova valutazione del materiale probatorio o una diversa lettura dei fatti quando la sentenza impugnata sia sorretta da motivazione congrua e non manifestamente illogica.
- Integra il reato di evasione dal regime domiciliare qualsiasi allontanamento non autorizzato dal luogo di detenzione, a prescindere dalla durata dell'assenza, dalla distanza percorsa o dalle ragioni soggettive che abbiano determinato l'allontanamento.
- Ai fini della configurabilità del delitto di evasione, non assume rilievo esimente il solo dato che l'allontanamento sia di breve durata o che non sia stato accompagnato da particolari modalità di elusione della vigilanza, essendo sufficiente la violazione non autorizzata del vincolo custodiale.
- Quando il ricorso per cassazione è dichiarato inammissibile per doglianze meramente fattuali, il ricorrente sopporta le conseguenze economiche previste dall'art. 616 c.p.p., inclusa la condanna alla Cassa delle ammende.
Come è indicizzato
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