Cassazione Penale, Ordinanza n. 16716/2026 del 11/05/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (pubblico ministero)
La controversia
Il ricorso è proposto avverso la sentenza della Corte di appello di Milano che aveva confermato la responsabilità per evasione. Dalla motivazione riportata emerge che l'imputato si era allontanato dal luogo degli arresti domiciliari senza autorizzazione. In cassazione vengono reiterate censure già svolte in appello, ma la Corte le qualifica come generiche rispetto alla motivazione della sentenza impugnata. In particolare, la difesa contesta la sussistenza degli elementi del reato e invoca lo stato di necessità, sostenendo la presenza di una situazione di pericolo; la Corte di merito, però, aveva escluso tale scriminante per mancanza di prova di un pericolo non causato dal comportamento dell'imputato e non altrimenti evitabile.
La decisione
La Corte di cassazione dichiara il ricorso inammissibile. Ritiene che la sentenza di appello abbia motivato in modo congruo sulla sussistenza del reato di evasione, uniformandosi al consolidato orientamento secondo cui integra il reato qualsiasi allontanamento dal luogo degli arresti domiciliari non autorizzato, senza rilievo per durata, distanza o motivi dell'allontanamento. Conferma inoltre l'esclusione della scriminante dello stato di necessità per difetto di prova dei relativi presupposti. Conseguentemente, ai sensi dell'art. 616 c.p.p., condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e di euro 3000 in favore della Cassa delle ammende.
Norme richiamate
Integra il reato di evasione qualsiasi allontanamento dal luogo degli arresti domiciliari senza autorizzazione, indipendentemente da durata, distanza o motivi dello spostamento.
In caso di inammissibilità del ricorso, il ricorrente è condannato al pagamento delle spese processuali e di una somma in favore della Cassa delle ammende.
Massime di principio
- Il reato di evasione si perfeziona con il mero allontanamento non autorizzato dal luogo di esecuzione degli arresti domiciliari; non assumono rilievo la brevità dell'allontanamento, la distanza percorsa o le ragioni soggettive dello spostamento.
- La censura di legittimità è inammissibile quando si risolve nella reiterazione di doglianze generiche già esaminate e puntualmente disattese dal giudice di merito.
- La scriminante dello stato di necessità richiede prova rigorosa di una situazione di pericolo attuale, non causata dall'agente e non altrimenti evitabile; in mancanza di tale prova, la causa di giustificazione deve essere esclusa.
- All'inammissibilità del ricorso consegue la condanna del ricorrente alle spese processuali e alla sanzione pecuniaria prevista dall'art. 616 c.p.p.
Come è indicizzato
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza penale, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giurisprudenza penale
- ordinanza_penale · 11 mag 2026Cassazione Penale, Ordinanza n. 16674/2026 del 11/05/2026
- ordinanza_penale · 11 mag 2026Cassazione Penale, Ordinanza n. 16677/2026 del 11/05/2026
- ordinanza_penale · 11 mag 2026Cassazione Penale, Ordinanza n. 16715/2026 del 11/05/2026
- ordinanza_penale · 11 mag 2026Cassazione Penale, Ordinanza n. 16717/2026 del 11/05/2026
- ordinanza_penale · 11 mag 2026Cassazione Penale, Ordinanza n. 16718/2026 del 11/05/2026
- ordinanza_penale · 11 mag 2026Cassazione Penale, Ordinanza n. 16719/2026 del 11/05/2026
Cerchi altro? Cerca gratis in Giurisprudenza penale →