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Cassazione Penale, Ordinanza n. 16677/2026 del 11/05/2026

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (pubblico ministero)

La controversia

L'imputato impugna la sentenza della Corte d'appello che, in parziale riforma della decisione di primo grado e in accoglimento di un accordo tra le parti ex art. 599-bis c.p.p., ha ridotto la pena per i reati di tentato furto aggravato e porto ingiustificato di strumenti atti allo scasso. Con un unico motivo deduce violazione di legge in relazione all'entità della pena inflitta, contestando quindi la misura della sanzione concordata e recepita in appello. La Corte di cassazione rileva però che la censura investe una questione alla quale il ricorrente ha rinunciato aderendo all'accordo sulla pena in appello.

La decisione

La Corte di cassazione dichiara il ricorso inammissibile perché proposto contro la misura della pena concordata in appello ex art. 599-bis c.p.p. Tale accordo processuale ha effetto preclusivo anche nel giudizio di legittimità, analogamente alla rinuncia all'impugnazione, salvo il caso di illegalità della pena concordata, non dedotto nel caso concreto. Conseguentemente condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 4.000 in favore della Cassa delle ammende.

Norme richiamate

  • art. 599-bis c.p.p.

    Il patteggiamento in appello, una volta accettato dalle parti e recepito dal giudice, preclude la proposizione di ricorsi su questioni oggetto dell'accordo, compresa la misura della pena, salvo illegalità della pena concordata.

  • legge 23 giugno 2017, n. 103

    Ha introdotto l'istituto del patteggiamento in appello di cui all'art. 599-bis c.p.p.

  • art. 610, comma 5-bis, c.p.p.

    L'inammissibilità del ricorso può essere dichiarata senza formalità, con decisione de plano.

  • art. 616 c.p.p.

    In caso di inammissibilità del ricorso, il ricorrente è condannato alle spese processuali e al pagamento di una somma in favore della Cassa delle ammende.

Massime di principio

  • È inammissibile il ricorso per cassazione che censuri questioni sulle quali la parte abbia rinunciato in forza di un accordo sulla pena concluso in appello ai sensi dell'art. 599-bis c.p.p.
  • Il negozio processuale stipulato dalle parti e recepito dal giudice di appello ha effetti preclusivi sull'intero svolgimento processuale, incluso il giudizio di legittimità, in modo analogo alla rinuncia all'impugnazione.
  • La sola deduzione sulla misura della pena concordata non è ammissibile in cassazione, salvo il diverso profilo dell'illegalità della pena, che costituisce l'unica eccezione espressamente richiamata dalla decisione.
  • L'inammissibilità manifesta del ricorso consente la declaratoria de plano e comporta la condanna del ricorrente alle spese processuali e alla sanzione pecuniaria in favore della Cassa delle ammende.

Come è indicizzato

MaterieImpugnazioniRiti alternativi
RamiProcesso penale
IstitutiNullità processuale

Testo integrale

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