Cassazione Penale, Ordinanza n. 16674/2026 del 11/05/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (pubblico ministero)
La controversia
L'imputato ha proposto ricorso per cassazione avverso la sentenza del g.u.p. di Verona che aveva recepito un accordo ex art. 444 c.p.p., applicando la pena concordata per un furto pluriaggravato in concorso e per ulteriori furti aggravati, con riconoscimento delle attenuanti generiche, unificazione sotto il vincolo della continuazione e riduzione per il rito. Il ricorso articolava un solo motivo, formalmente ricondotto ai vizi di cui all'art. 606, comma 1, lett. b) ed e), c.p.p., deducendo che il giudice avrebbe omesso di motivare adeguatamente sulla mancata applicazione dell'art. 129 c.p.p., cioè sulla possibilità di un proscioglimento immediato. La Corte rileva però che le censure proposte non rientrano nei limitati motivi di ricorso ammessi contro la sentenza di patteggiamento e che, per di più, il motivo era formulato in termini generici e svincolati dal caso concreto.
La decisione
La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha ritenuto che, contro la sentenza di applicazione della pena su richiesta delle parti, il ricorso per cassazione sia consentito soltanto per i motivi tassativamente indicati dall'art. 448, comma 2-bis, c.p.p., ossia per questioni relative alla volontà dell'imputato, al difetto di correlazione tra richiesta e sentenza, all'erronea qualificazione giuridica del fatto e all'illegalità della pena o della misura di sicurezza. La doglianza sulla mancata motivazione in ordine all'art. 129 c.p.p. è stata considerata estranea a tale perimetro, sicché la sentenza di patteggiamento non era impugnabile sotto quel profilo. Conseguentemente, ai sensi dell'art. 616 c.p.p., la Corte ha condannato il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 4000 in favore della Cassa delle ammende, ravvisando colpa nella formulazione dei motivi.
Norme richiamate
Disciplina il patteggiamento, cioè l'applicazione della pena su richiesta delle parti, da cui deriva il regime speciale delle impugnazioni.
art. 606, comma 1, lett. b) c.p.p.
È richiamato dal ricorrente come base formale della censura, ma la doglianza è ritenuta inconferente rispetto ai limiti dell'impugnazione della sentenza di patteggiamento.
art. 606, comma 1, lett. e) c.p.p.
È richiamato dal ricorrente per vizio di motivazione, ma la Corte osserva che tale vizio non è deducibile nei limiti del ricorso contro il patteggiamento, salvo i casi ammessi dall'art. 448, comma 2-bis, c.p.p.
La mancata motivazione sul proscioglimento immediato ex art. 129 non è censurabile con ricorso contro la sentenza di patteggiamento, perché la doglianza esula dai motivi ammessi.
Individua in modo tassativo i soli motivi di ricorso per cassazione avverso la sentenza di patteggiamento: volontà dell'imputato, correlazione tra richiesta e sentenza, qualificazione giuridica del fatto, illegalità della pena o della misura di sicurezza.
Prevede, in caso di inammissibilità del ricorso, la condanna alle spese processuali e al pagamento di una somma in favore della Cassa delle ammende.
Corte Cost. 13/6/2000 n. 186
Richiamata per giustificare la condanna alla somma in favore della Cassa delle ammende in presenza di colpa nella proposizione del ricorso.
Massime di principio
- Contro la sentenza di applicazione della pena su richiesta delle parti il ricorso per cassazione è ammissibile solo nei ristretti casi espressamente previsti dalla legge; non è consentito introdurre censure estranee al catalogo dell'art. 448, comma 2-bis, c.p.p.
- La doglianza relativa alla mancata applicazione dell'art. 129 c.p.p. non è deducibile come motivo di ricorso avverso il patteggiamento, salvo che si traduca in una delle specifiche ipotesi di impugnazione ammesse.
- Il vizio di motivazione, di per sé, non consente di superare i limiti legali di impugnabilità della sentenza di patteggiamento.
- Il ricorso fondato su formule generiche e non ancorate al fatto concreto è esposto a declaratoria di inammissibilità e alla conseguente condanna alle spese e alla somma in favore della Cassa delle ammende.
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