Salta al contenuto
Sentenza civile

Cassazione Civile, Sentenza n. 15035/2016 del 21/07/2016

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (creditori)

La controversia

Il titolare di un’impresa individuale, dichiarato fallito dal Tribunale di Pordenone, aveva reclamato sostenendo di non aver ricevuto notizia dell’istanza di fallimento né del decreto di fissazione dell’udienza prefallimentare, notificati dalla cancelleria via PEC. Aveva dedotto che lo stesso indirizzo PEC risultava attribuito sia alla propria impresa individuale sia a una società a responsabilità limitata da lui gestita e, in sede di reclamo, aveva prodotto documentazione volta a dimostrare che nel giorno indicato dalla ricevuta di avvenuta consegna non era stata ricevuta alcuna e-mail. La Corte d’appello di Trieste, con sentenza depositata il 2 febbraio 2015, aveva respinto il reclamo: aveva ritenuto irrilevante l’uso del medesimo indirizzo PEC per le due imprese, poiché era stato lo stesso interessato a comunicarlo per entrambe, e aveva considerato necessaria la querela di falso per contestare la ricevuta di avvenuta consegna (RAC), reputando inoltre inidoneo il documento prodotto, privo di sicura riferibilità al gestore della casella. In Cassazione il ricorrente ha proposto tre motivi: con i primi due ha censurato, da un lato, l’affermazione secondo cui la RAC poteva essere superata soltanto con querela di falso e, dall’altro, la valutazione di irrilevanza dell’identità dell’indirizzo PEC utilizzato per soggetti distinti, sostenendo che tale circostanza escludeva la presunzione di conoscenza; ha inoltre denunciato vizio di motivazione. Con il terzo motivo ha formalmente proposto querela di falso contro la RAC.

La decisione

La Corte ha respinto il ricorso. Ha corretto la motivazione della sentenza d’appello, chiarendo che la RAC generata dal gestore PEC del destinatario prova, fino a prova contraria, che il messaggio è pervenuto nella casella, ma non costituisce atto munito di pubblica fede e può quindi essere contestata senza querela di falso. Ha tuttavia ritenuto che il documento prodotto nel reclamo, non essendo sicuramente riferibile al gestore della casella PEC, non fosse idoneo a fornire la prova contraria necessaria a superare la presunzione di avvenuta consegna. Ha inoltre reputato irrilevante che lo stesso indirizzo PEC fosse stato indicato per l’impresa individuale e per una società distinta, essendo sufficiente, in mancanza di prova contraria, l’emissione della RAC per perfezionare la notifica nei confronti del titolare dell’indirizzo, anche se esso è riferibile a più soggetti. Il terzo motivo è rimasto assorbito per difetto di interesse, poiché la querela di falso non era necessaria. Nessuna statuizione sulle spese, in assenza di attività difensiva degli intimati.

Norme richiamate

  • art. 15, comma 3, L. Fall.

    nelle notifiche telematiche a mezzo della posta elettronica certificata, richieste dal cancelliere dell’ufficio giudiziario ai sensi della L. Fall., art. 15, comma 3, la ricevuta di avvenuta consegna generata automaticamente dal sistema informatico del gestore di posta elettronica certificata del destinatario costituisce prova dell’avvenuta consegna del messaggio nella sua casella, pure suscettibile di prova contraria a carico della parte che intende contestarne il contenuto, senza necessita’ di proporre querela di falso.

    Nella procedura prefallimentare la notifica in cancelleria tramite PEC si perfeziona con la ricevuta di avvenuta consegna, che costituisce prova della ricezione ma può essere contrastata mediante prova contraria, senza necessità di querela di falso.

  • art. 45, comma 2, D.Lgs. n. 82/2005

    il documento informatico trasmesso per via telematica “si intende consegnato al destinatario se reso disponibile all’indirizzo elettronico da questi dichiarato, nella casella di posta elettronica del destinatario messa a disposizione dal gestore”

    La consegna telematica si considera avvenuta quando il documento è reso disponibile nella casella PEC corrispondente all’indirizzo dichiarato dal destinatario.

  • art. 48, comma 2, D.Lgs. n. 82/2005

    la trasmissione telematica del documento, salvo che la legge disponga diversamente, equivale “alla notificazione per mezzo della posta”

    L’equiparazione della PEC alla notifica postale riguarda l’efficacia giuridica della trasmissione, ma non comporta l’automatica applicazione dell’intera disciplina delle notificazioni postali né attribuisce alla RAC pubblica fede.

  • art. 48, comma 3, D.Lgs. n. 82/2005

    la data, l’ora di trasmissione e quella di ricezione del documento informatico trasmesso via PEC “sono opponibili ai terzi”, quando la notifica sia avvenuta in conformita’ alle disposizioni di cui al D.P.R. 11 febbraio 2005, n. 68 – Regolamento recante disposizioni per l’utilizzo della posta elettronica certificata, alle relative regole tecniche

    La data e l’ora di trasmissione e ricezione sono opponibili ai terzi se la notifica rispetta la disciplina della PEC; tale opponibilità non equivale a pubblica fede della ricevuta.

  • art. 6, D.P.R. n. 68/2005

    il gestore di posta elettronica certificata utilizzato dal destinatario, deve fornire al mittente, presso il suo indirizzo elettronico, la cd. “ricevuta di avvenuta consegna” (RAC), soggiungendo che questa ricevuta “fornisce al mittente prova che il suo messaggio di posta elettronica certificata effettivamente pervenuto all’indirizzo elettronico dichiarato dal destinatario”.

    La RAC è prova dell’effettivo arrivo del messaggio all’indirizzo dichiarato dal destinatario, ma, secondo la Corte, è suscettibile di prova contraria e non richiede querela di falso per essere contestata.

  • art. 16, comma 3, D.M. n. 44/2011

    le comunicazioni e le notificazioni telematiche su iniziativa del cancelliere, si intendono perfezionate “nel momento in cui viene generata la ricevuta di avvenuta consegna da parte del gestore di posta elettronica certificata del destinatario”

    La notificazione telematica effettuata dalla cancelleria si perfeziona nel momento in cui il gestore PEC del destinatario genera la RAC.

  • art. 384, ultimo comma, c.p.c.

    I primi due motivi, da esaminare congiuntamente stante la loro stretta connessione, vanno parimenti respinti, dovendosi tuttavia apportare, ex art. 384 c.p.c., u.c., talune correzioni alla motivazione della sentenza impugnata.

    La Corte può correggere la motivazione della decisione impugnata pur respingendo i motivi, mantenendone fermo il dispositivo quando il rigetto risulti comunque giustificato.

Massime di principio

  • La ricevuta di avvenuta consegna generata dal gestore PEC del destinatario costituisce prova, fino a prova contraria, che il messaggio è pervenuto nella casella elettronica; non è un atto munito di pubblica fede e la sua contestazione non richiede querela di falso.
  • Chi contesta l’avvenuta consegna risultante dalla RAC ha l’onere di fornire una prova contraria idonea e riferibile con certezza alla casella o al relativo gestore; una documentazione di provenienza incerta non è sufficiente a superare la prova della consegna.
  • La notificazione telematica richiesta dalla cancelleria si perfeziona con l’emissione della RAC all’indirizzo PEC risultante dai registri, anche quando il medesimo indirizzo sia stato indicato per più soggetti, se il destinatario non prova il contrario.

Come è indicizzato

MaterieImpugnazioniLiquidazione giudiziale
RamiProcesso civileFallimentare / Crisi d'impresa
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiOnere della prova

Testo integrale

Continua a leggere gratis

Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.

7 giorni di prova · Nessuna carta di credito

Hai già un account? Accedi

La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza civile, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.

Dal documento al tuo caso

Chiedi a Trovanorma cosa dice per il tuo caso

Descrivi i fatti: Trovanorma trova le norme, la prassi e le sentenze pertinenti, le mette in relazione e cita ogni fonte, che puoi aprire e verificare.