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Sentenza civile

Cassazione Civile, Sentenza n. 15417/2016 del 26/07/2016

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (professionista)

La controversia

La controversia riguardava il compenso richiesto per l’attività notarile svolta in relazione alla vendita, mediante asta pubblica, di un immobile appartenente al patrimonio di enti pubblici. Il giudice di pace aveva accolto l’opposizione della cliente al decreto ingiuntivo emesso in favore dell’associazione notarile e della notaia; il Tribunale di Roma, decidendo l’appello, aveva riformato tale esito, riconoscendo che l’associazione poteva essere titolare dei rapporti e dei crediti relativi alle prestazioni svolte dai propri associati e rilevando che l’opposizione non era stata notificata alla notaia, nei cui confronti il decreto era quindi passato in giudicato. La cliente ha proposto cinque motivi di ricorso: (1) omesso esame dell’eccezione di carenza di mandato dell’ente pubblico all’associazione e alla notaia; (2) nullità del decreto per carenza di prova scritta e asserita impossibilità per l’associazione o la notaia di emettere la fattura, in relazione alla disciplina delle associazioni professionali; (3) violazione del contraddittorio e delle norme sul procedimento monitorio e sul litisconsorzio, per avere il Tribunale dichiarato definitivo il decreto nei confronti della notaia senza ordinare l’integrazione del contraddittorio, nonostante la sua costituzione nel giudizio di opposizione; (4) fondatezza della domanda per prestazioni professionali in assenza del parere dell’ordine professionale; (5) regolazione delle spese senza considerare il pagamento spontaneo effettuato prima della notificazione del decreto ingiuntivo. La sentenza impugnata era stata pronunciata dal Tribunale di Roma quale giudice d’appello, con decisione depositata il 29 novembre 2012. Il testo non indica l’importo del compenso ingiunto né quello del pagamento parziale già avvenuto.

La decisione

La Corte ha respinto il ricorso. Il primo motivo è stato dichiarato inammissibile per difetto di autosufficienza: la ricorrente non aveva precisato come, quando e dove avesse sollevato l’eccezione di carenza di mandato. Il secondo è stato respinto: l’art. 36 c.c. consente agli accordi associativi di attribuire all’associazione non riconosciuta la legittimazione a stipulare contratti e acquisire rapporti giuridici, anche se le prestazioni sono poi eseguite dai singoli associati; accertata tale configurazione, l’associazione può agire per i crediti relativi alle prestazioni dei professionisti. Il terzo è stato respinto: non sussistendo litisconsorzio necessario, l’omessa notificazione dell’opposizione alla notaia ha determinato il passaggio in giudicato del decreto nei suoi confronti, senza che la sua successiva costituzione potesse evitare tale conseguenza. Il quarto motivo è stato dichiarato inammissibile perché la necessità del parere dell’ordine non era stata dedotta in appello e costituiva questione nuova. Il quinto è stato dichiarato inammissibile: il giudice non è impedito dal regolare le spese a carico della parte soccombente per il solo fatto che vi sia stato un pagamento spontaneo prima della notificazione del decreto, essendo vietata la condanna alle spese soltanto della parte totalmente vittoriosa. La ricorrente è stata condannata a rifondere le spese del giudizio di cassazione, liquidate in euro 400, di cui euro 100 per esborsi, oltre spese generali forfettarie e accessori di legge. È stato inoltre dichiarato dovuto l’ulteriore contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso.

Norme richiamate

  • art. 36 c.c.

    l’art. 36 c.c., stabilisce che l’ordinamento interno e l’amministrazione delle associazioni non riconosciute sono regolati dagli accordi tra gli associati, che ben possono attribuire all’associazione la legittimazione a stipulare contratti e ad acquisire la titolarità di rapporti, poi delegati ai singoli aderenti e da essi personalmente curati. Ne consegue che, ove il giudice del merito accerti tale circostanza, sussiste la legittimazione attiva dello studio professionale associato – cui la legge attribuisce la capacità di porsi come autonomo centro d’imputazione di rapporti giuridici – rispetto ai crediti per le prestazioni svolte dai singoli professionisti a favore del cliente conferente l’incarico, in quanto il fenomeno associativo tra professionisti può non essere univocamente finalizzato alla divisione delle spese ed alla gestione congiunta dei proventi

    Gli accordi tra gli associati di un’associazione non riconosciuta possono attribuire all’associazione la titolarità di rapporti contrattuali e la legittimazione a riscuotere i crediti per prestazioni eseguite dai singoli professionisti associati, purché il giudice di merito accerti tale assetto.

  • art. 2697 c.c.

    Il difetto di tali precisi contesti, infatti, impedisce di apprezzare l’ammissibilità e la rilevanza di tali eccezioni, prima ancora che la loro fondatezza.

    La Corte richiama, sul piano dell’onere di allegazione processuale, la necessità che la parte indichi specificamente dove e quando abbia sollevato l’eccezione; la decisione non formula tuttavia un’interpretazione dell’art. 2697 c.c.

  • art. 1306 c.c.

    Contro costoro il decreto ingiuntivo da essi non impugnato, acquista valore di giudicato, senza che essi possano più giovarsi della disposizione di cui all’art. 1306 c.c., che consente agli altri debitori di opporre al creditore la sentenza pronunciata tra quest’ultimo ed uno dei debitori in solido la quale non sia fondata sopra ragioni personali allo stesso.

    Il debitore solidale che non abbia proposto opposizione al decreto ingiuntivo non può avvalersi, nei termini richiamati dalla Corte, degli effetti favorevoli della decisione resa nell’opposizione proposta da un altro condebitore, quando il decreto sia divenuto definitivo nei suoi confronti.

  • art. 633 c.p.c.

    Il decreto ingiuntivo era stato rilasciato in favore della Associazione e della R.. Non trattandosi di litisconsorzio necessario la mancata notifica a quest’ultima ha prodotto il passaggio in giudicato del nei suoi confronti.

    Quando il decreto ingiuntivo è emesso in favore di più soggetti non legati da litisconsorzio necessario, l’opposizione non notificata a uno dei beneficiari non impedisce che il decreto diventi definitivo nei suoi confronti.

  • art. 91 c.p.c.

    Infondato è anche il terzo mezzo, con il quale la ricorrente lamenta che il giudice di appello, disattendendo il principio del contraddittorio, abbia dichiarato l’avvenuta formazione del giudicato del decreto ingiuntivo perchè l’opponente aveva proposto opposizione notificandola solo all’Associazione e non già al notaio operante, che ad essa aderiva, perchè la fattura emessa da quest’ultima avrebbe difettato di validità, in quanto sottoscritta dalla notaia anzichè dal rappresentante legale dell’Associazione (Dr. G.), sicchè il giudice di appello – riformando il provvedimento del giudice di pace che, a fronte della costituzione in giudizio della notaia R., aveva ritenuto sanato, con la di lei costituzione in causa, ogni vizio dell’opposizione – errando avrebbe omesso di far integrare il contraddittorio, che assumeva difettoso.

    La sentenza applica la regola della soccombenza nel porre a carico della ricorrente le spese del giudizio di cassazione; non interpreta autonomamente la disciplina generale dell’art. 91 c.p.c.

  • art. 92 c.p.c.

    il giudice non è impedito dal regolare le spese a carico della parte soccombente per il solo fatto che vi sia stato un pagamento spontaneo prima della notificazione del decreto, essendo vietata la condanna alle spese soltanto della parte totalmente vittoriosa.

    La condanna alle spese non è preclusa dal pagamento spontaneo intervenuto prima della notificazione del decreto ingiuntivo; il limite indicato dalla Corte riguarda la condanna alle spese della parte totalmente vittoriosa.

  • art. 13, commi 1-bis e 1-quater, D.P.R. n. 115/2002

    Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1-quater, inserito della L. n. 228 del 2012, art. 1, comma 17, dichiara che sussistono i presupposti per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso, a norma dello stesso art. 13, comma 1-bis.

    In caso di rigetto del ricorso, quando ne ricorrono i presupposti, la parte ricorrente è tenuta a versare un ulteriore contributo unificato pari a quello dovuto per l’impugnazione.

  • art. 1, comma 17, L. n. 228/2012

    Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1-quater, inserito della L. n. 228 del 2012, art. 1, comma 17, dichiara che sussistono i presupposti per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso, a norma dello stesso art. 13, comma 1-bis.

    La disposizione è richiamata come fonte dell’inserimento della previsione che impone, ricorrendone i presupposti, il pagamento dell’ulteriore contributo unificato.

Massime di principio

  • Gli accordi interni di un’associazione professionale non riconosciuta possono attribuirle la titolarità dei rapporti contrattuali e la legittimazione a riscuotere i crediti per prestazioni svolte dai singoli associati; tale legittimazione dipende dall’accertamento in concreto dell’assetto associativo e non è esclusa dal fatto che le prestazioni siano eseguite personalmente dai professionisti.
  • L’opposizione a un decreto ingiuntivo proposta contro uno soltanto dei beneficiari non impone l’integrazione del contraddittorio quando tra i beneficiari non sussiste litisconsorzio necessario. Il decreto non opposto diviene definitivo nei confronti del beneficiario cui l’opposizione non è stata notificata.
  • Il ricorrente per cassazione che deduce di avere sollevato un’eccezione nei gradi di merito deve indicare specificamente come, quando e dove essa sia stata proposta; in difetto, il motivo è inammissibile per carenza di autosufficienza.
  • Una questione non dedotta nel giudizio di appello non può essere introdotta per la prima volta in cassazione e rende inammissibile il motivo che la prospetta come questione nuova.
  • Il pagamento spontaneo effettuato prima della notificazione del decreto ingiuntivo non esclude di per sé la regolazione delle spese secondo la soccombenza; il divieto indicato dalla Corte riguarda la condanna alle spese della parte totalmente vittoriosa.

Come è indicizzato

MaterieMandatoImpugnazioniSpese di lite
RamiContrattiProcesso civile
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiOnere della provaLitisconsorzio necessario

Testo integrale

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