Cassazione Penale, Sentenza n. 24653/2023 del 08/06/2023
Sintesi
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Favorevole al resistente
La controversia
I ricorrenti impugnavano la conferma delle condanne per associazione finalizzata al traffico di sostanze stupefacenti (art. 74 d.P.R. 309/1990) e per reati di importazione o tentata importazione di ingenti quantitativi di stupefacenti (capo N e capo O). Le censure principali riguardavano: vizio di motivazione nella configurazione del reato associativo (assenza di pactum sceleris, affectio societatis, e insufficiente precisazione dei contenuti dell'organizzazione), rilievo eccessivo di conversazioni intercettate e di modalità operative comuni (es. comunicazioni criptate), ridotta estensione temporale delle condotte osservate, errata attribuzione di funzioni apicali a entrambi (promotore/organizzatore) nonostante contestata natura episodica delle loro condotte, carenza di prova relativamente alla partecipazione alle trattative per la cocaina (art. 56 cod. pen.), contestazione della mancata esclusione della recidiva e del diniego del prevalere delle attenuanti generiche.
La decisione
La Corte di Cassazione ha rigettato i ricorsi come infondati confermando le decisioni di merito. Il Collegio ha ritenuto che il compendio probatorio e le intercettazioni, integrate da risultanze di polizia giudiziaria (sequestri, arresti, disponibilitá di risorse finanziarie, modus operandi, uso di autisti e utenze intestate a prestanome), dimostrassero l'esistenza di un sodalizio organizzato per importare stupefacenti dalla Spagna e destinato al commercio in Italia. Sono state valorizzate conversazioni programmatiche tra Francesco e terzi che mostrano un progetto comune e l'intenzione di reinvestire proventi, la continuità dei rapporti con fornitori spagnoli, la fungibilità di ruoli e la strutturazione delle operazioni. Sulla base di questi elementi la Corte ha ritenuto corretta l'attribuzione di ruoli apicali e organizzativi a Francesco e Manolo e ha respinto le doglianze sulla recidiva e sulle attenuanti. Pertanto le condanne sono state confermate integralmente.
Norme richiamate
d.P.R. n. 309 del 1990, art. 74
art. 74 d.P.R. n. 309 del 1990
La norma è interpretata come riferita sia ad associazioni stabili che a patti associativi non formalizzati; la prova può derivare da facta concludentia quali contatti continui, viaggi per rifornimenti, basi logistiche, divisione dei compiti e commissione di reati rientranti nel programma criminoso
Richiamato nel contesto della tentata importazione: la pronuncia sottolinea che atti diretti in modo non equivoco alla consumazione del reato (trattative, accordi di prezzo, organizzazione del trasporto) possono integrare la condotta prevista dall'art. 56
Massime di principio
- In Cassazione le censure sulla motivazione sono ammissibili solo se riguarda mancanza, manifesta illogicità o contraddittorietà della motivazione; non è sufficiente proporre una lettura alternativa degli elementi probatori
- Per il reato associativo finalizzato al narcotraffico non è necessario un accordo formale: il pactum e l'affectio societatis possono emergere da facta concludentia quali contatti ripetuti, viaggi coordinati per rifornimenti, disponibilità finanziarie, uso di prestanome e coordinamento operativo
- Conversazioni intercettate di natura programmatica, anche se relative a un numero limitato di episodi, possono dimostrare la volontà di continuare l'attività illecita e giustificare l'imputazione associativa
- L'attribuzione di funzioni apicali o organizzative si fonda sulla centralità e rilevanza delle condotte (es. negoziazione con fornitori, finanziamento, coordinamento di trasporti, decisioni sui prezzi) non sul mero numero di contatti con altri sodali
- La breve durata dell'osservazione non esclude la configurabilità di un'associazione se gli elementi acquisiti rivelano un sistema collaudato e reciproche forme di ausilio nel perseguimento dello scopo comune
- L'uso di comunicazioni criptate o prassi abituali nel settore non esclude, di per sé, l'esistenza di un vincolo associativo quando sia presente un quadro sintomatico più ampio
- La prova della tentata importazione richiede atti diretti alla consumazione; trattative, accordi di prezzo e organizzazione logistica possono costituire tali atti
- Il giudizio di recidiva e il bilanciamento fra aggravanti e attenuanti sono valutazioni di merito difficilmente sindacabili in sede di legittimità se adeguatamente motivate
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