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Cassazione Civile, Ordinanza n. 14836/2024 del 28/05/2024

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

ACCOGLIMENTO CON RINVIO

Favorevole al ricorrente (consumatore)

La controversia

Un consumatore aveva stipulato nel 2003 un mutuo al consumo con una banca poi confluita in Unicredit e, dopo l'estinzione anticipata del rapporto, aveva chiesto la restituzione di una parte delle commissioni bancarie e dei costi di intermediazione non maturati, quantificati in euro 1.778,94. Il Giudice di pace aveva accolto la domanda, ma il Tribunale aveva riformato la decisione e rigettato la pretesa ritenendo che i costi indicati fossero spese "up front", non rimborsabili, perché riferite al solo momento genetico del contratto e non alla sua durata. In cassazione il ricorrente ha dedotto, con il primo motivo, l'omessa pronuncia sulla propria eccezione di improcedibilità dell'appello per difetto di valida procura ad litem; con il secondo motivo ha denunciato la violazione dell'art. 125 TUB, dell'art. 3 del d.m. Tesoro 8 luglio 1992 e della normativa eurounitaria sul credito al consumo, sostenendo che il diritto alla riduzione del costo complessivo del credito in caso di estinzione anticipata comprende tutti i costi del credito, senza distinzione tra costi up front e recurring.

La decisione

La Corte ha dichiarato inammissibile il primo motivo, perché la questione sulla procura non risultava trattata nella sentenza impugnata e il ricorrente non aveva assolto l'onere di autosufficienza indicando in quale atto del giudizio di merito l'avesse tempestivamente proposta. Ha invece accolto il secondo motivo, richiamando l'orientamento espresso da Cass. n. 25977 del 2023 e la giurisprudenza eurounitaria e costituzionale: il diritto del consumatore all'equa riduzione del costo complessivo del credito, in caso di rimborso anticipato, comprende tutti i costi del finanziamento, anche quelli qualificati come up front, non potendo essere negato per la sola mancanza di una norma secondaria integrativa o per una clausola contrattuale che escluda il rimborso. La sentenza del Tribunale è stata quindi cassata con rinvio al Tribunale di Napoli in diversa composizione per nuovo esame e regolazione delle spese del giudizio di legittimità.

Norme richiamate

  • art. 360 c.p.c.

    n. 5 e n. 3 del primo comma

    Il primo motivo è stato reputato inammissibile perché prospettava una questione non trattata nella sentenza impugnata e non adeguatamente riportata nel ricorso in termini di deduzione nei gradi di merito; il secondo motivo denunciava violazione di legge in tema di credito al consumo.

  • art. 83 c.p.c.

    Richiamato dal ricorrente come norma sulla procura ad litem, ma la Corte non è entrata nel merito della censura per inammissibilità.

  • art. 125 TUB

    Nel testo ratione temporis applicabile, attribuisce al consumatore che estingua anticipatamente il finanziamento il diritto a un'equa riduzione del costo complessivo del credito secondo le modalità stabilite dal CICR; la Corte ne ha dato interpretazione estensiva, conforme alle direttive europee, nel senso che la riduzione riguarda tutti i costi del credito.

  • art. 125-sexies TUB

    Citato dal giudice di merito come disciplina successiva; la Corte lo richiama solo nel quadro evolutivo della normativa, senza porlo a fondamento della decisione, che è resa sulla disciplina previgente.

  • art. 3 d.m. Tesoro 8 luglio 1992

    Richiamato come fonte secondaria di completamento della disciplina del credito al consumo; la Corte lo colloca nel sistema di tutela del consumatore e della trasparenza.

  • art. 33 d.lgs. n. 206/2005

    Una clausola che escluda il rimborso dei costi in caso di estinzione anticipata è nulla perché determina un significativo squilibrio dei diritti e degli obblighi a carico del consumatore.

  • art. 11 Cost.

    Richiamato dalla Corte costituzionale nella ricostruzione del rapporto tra diritto interno e diritto dell'Unione.

  • art. 117, comma 1, Cost.

    Richiamato dalla Corte costituzionale quale parametro di legittimità della disciplina interna non conforme al diritto UE.

  • L. n. 142/1992, art. 18

    Indicata come disposizione di recepimento delle direttive europee 87/102/CEE e 90/88/CEE in materia di credito al consumo.

  • Direttiva 87/102/CEE

    È stata letta come fonte che già attribuiva al consumatore, in caso di rimborso anticipato, il diritto a un'equa riduzione del costo complessivo del credito.

  • Direttiva 90/88/CEE

    Ha introdotto il concetto di costo totale del credito, comprensivo di tutti i costi del finanziamento, interessi e altre spese.

  • Direttiva 2008/48/CE

    Richiamata quale evoluzione normativa, interpretata nel senso che la riduzione del costo totale del credito in caso di rimborso anticipato include tutti i costi posti a carico del consumatore.

Massime di principio

  • Nel credito al consumo, il diritto alla riduzione del costo complessivo del finanziamento in caso di estinzione anticipata va interpretato in modo conforme alla tutela eurounitaria del consumatore e comprende tutti i costi del credito, non solo quelli correlati alla durata del rapporto.
  • La distinzione contrattuale tra costi "up front" e costi "recurring" non può essere utilizzata per escludere il rimborso dei costi anticipatamente non maturati quando la disciplina applicabile riconosce una riduzione del costo totale del credito.
  • In mancanza di una norma secondaria attuativa o di una disciplina contrattuale conforme, il giudice deve comunque interpretare il diritto interno in senso coerente con le direttive europee, senza ridurre la portata del rimborso spettante al consumatore.
  • È nulla, per significativo squilibrio a danno del consumatore, la clausola che escluda il rimborso dei costi dovuti in caso di estinzione anticipata del contratto di finanziamento.
  • In cassazione non possono essere introdotte per la prima volta questioni di fatto o di rito non trattate nella sentenza impugnata, salvo che il ricorrente indichi specificamente dove le abbia dedotte nei gradi di merito; in difetto il motivo è inammissibile.

Come è indicizzato

MaterieMutuoImpugnazioni
RamiBancario e finanziarioProcesso civile
SottomaterieInteressi usurariRicorso per cassazione
IstitutiOnere della provaNullitàBuona fede e correttezza

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