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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 6276/2022 del 22/02/2022

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Palermo impugna l'ordinanza del Tribunale di Catanzaro che ha rigettato il riesame della custodia cautelare in carcere disposta nei suoi confronti per il reato di cui all'art. 416-bis c.p. (associazione di tipo mafioso). Il ricorrente deduce violazioni di legge e vizi di motivazione: contesta l'esistenza e l'operatività della cosca "Bagalà", la valutazione delle dichiarazioni di collaboratori (riconducendo a precedenti procedimenti con esiti assolutori), la utilizzazione e la trascrizione delle intercettazioni, la mancata verifica della capacità mafiosa della cosca, e l'assenza del requisito dell'attualità delle esigenze cautelari.

La decisione

La Corte ha dichiarato il ricorso inammissibile. Ha ritenuto che le censure del ricorrente fossero in gran parte aspecifiche, miranti a una rivalutazione di merito non consentita in sede di cassazione e/o prive di idonea specificazione. Il giudice ha confermato che l'ordinanza impugnata aveva adeguatamente motivato l'esistenza e l'operatività della cosca "Bagalà" sulla base di una vasta mole di elementi (intercettazioni, dichiarazioni di collaboratori e verifiche), e ha escluso che precedenti esiti di altri procedimenti abbiano automaticamente precluso la valutazione delle nuove risultanze. Il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali e alla somma di euro tremila a favore della Cassa delle ammende.

Norme richiamate

  • art. 416-bis cod. pen.

    La norma è stata applicata come titolo di accusa principale (associazione di tipo mafioso). La Corte ha ritenuto sussistenti gravi indizi in ordine alla partecipazione di Palermo alla cosca "Bagalà" e ha valutato tale addebito come idoneo a fondare la misura cautelare impugnata.

  • art. 273 cod. proc. pen.

    La doglianza di violazione è stata respinta: il giudice ha ritenuto che la motivazione del provvedimento impugnato fosse sufficientemente chiara e argomentata, dunque non sussistevano i vizi dedotti con riferimento a detta norma.

  • art. 191 cod. proc. pen.

    Riferita dalle parti in relazione all'utilizzabilità di dichiarazioni e trascrizioni; la Corte ha ritenuto che le critiche non specifiche non avessero valore per imporre una diversa valutazione delle risultanze acquisite.

  • art. 238-bis cod. proc. pen.

    La norma (che disciplina l'effetto vincolante del giudicato e i limiti all'utilizzazione di prove già valutate in altro processo) è stata richiamata dalle difese; la Corte ha rilevato però che il ricorrente non aveva svolto in sede di merito il confronto necessario e che le nuove risultanze (intercettazioni e verifiche) potevano essere valutate unitamente alle dichiarazioni, per cui non è sussistito un divieto automatico di utilizzazione.

  • art. 649 cod. proc. pen.

    Citata nelle censure difensive in ordine a presunte illegittimità procedurali; la Corte ha ritenuto le obiezioni infondate e non idonee a mostrare violazioni formali rilevanti ai fini dell'annullamento.

  • art. 275 comma 3 cod. proc. pen.

    Richiamata in relazione alle presunzioni legate al titolo di reato (416-bis) e all'attualità delle esigenze cautelari: la Corte ha ritenuto che, anche alla luce delle presunzioni previste, sussistesse una prognosi di pericolo e che le obiezioni difensive non avessero dimostrato l'assenza di tali esigenze.

Massime di principio

  • In Cassazione i rilievi che mirano a una mera rivalutazione dei fatti e delle prove sono spesso dichiarati inammissibili: bisogna indicare chiaramente errori di diritto o vizio motivazionale specifico e determinante.
  • Se si contesta l'utilizzabilità di dichiarazioni di collaboratori o l'effetto di precedenti assoluzioni, è essenziale spiegare puntualmente come il giudicato o la pronuncia precedente impediscano l'impiego delle stesse prove nel nuovo procedimento (art. 238-bis), con riferimenti chiari ai passaggi motivazionali.
  • Le critiche generiche alle trascrizioni/intercettazioni richiedono l'indicazione dei passaggi precisi e delle concrete inesattezze: la Corte rigetta censure aspecifiche che non segnalano quale parte della prova sarebbe errata.
  • Per opporsi all'applicazione di misure cautelari in materia di associazione mafiosa è necessario contestare non solo la ricostruzione storica, ma anche la sussistenza dei requisiti della gravità indiziaria e dell'attualità del pericolo, con argomentazioni adeguatamente documentate.
  • L'emergere di nuova documentazione (intercettazioni, verifiche) può integrare e rafforzare elementi già presenti: la difesa deve confrontarsi esplicitamente con tali nuove risultanze nel giudizio di merito per poter richiamare efficacemente la protezione del giudicato.
  • Le spese e le sanzioni (es. Cassa delle ammende) possono essere disposte in caso di ricorso ritenuto infondato o manifestamente inammissibile; quindi valutare con attenzione la fondatezza tecnica prima di impugnare.

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