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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 36921/2024 del 03/10/2024

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Formicola aveva chiesto la riabilitazione in relazione a condanne per resistenza a pubblico ufficiale (Tribunale di Napoli, 03/02/2009) e per concorso in furto pluriaggravato (Corte d'appello di Napoli, 30/03/2010). Il Tribunale di sorveglianza aveva rigettato la richiesta perché l'istante non aveva adempiuto agli obblighi risarcitori derivanti dai reati e non aveva fornito prove convincenti di aver tentato di eliminarne le conseguenze civili; la difesa aveva prodotto una generica disponibilità a prestazioni benefiche e aveva rilevato difficoltà di reperimento della persona offesa (autotrasportatore tedesco). In Cassazione si è contestata la corretta applicazione dell'art. 179, comma 6 n. 2 cod. pen., lamentando che il Tribunale non avrebbe considerato la reale impossibilità economica del ricorrente e il lungo periodo di buona condotta.

La decisione

La Corte di Cassazione ha respinto il ricorso ritenendolo infondato. Ha richiamato la consolidata giurisprudenza secondo cui l'adempimento delle obbligazioni risarcitorie, o l'attivazione concreta per eliminarne le conseguenze civili, è condizione imprescindibile per la riabilitazione; l'onere probatorio grava sul richiedente e deve fondarsi su elementi oggettivi (introiti disponibili, carico familiare). La Corte ha ritenuto che il Tribunale di sorveglianza abbia correttamente valutato l'assenza di iniziative concrete del Formicola per quantificare e soddisfare i debiti civili (la restituzione della merce non esaurisce l'obbligo; la dichiarazione di difficoltà non è sufficiente; la disponibilità manifestata tramite il difensore non è idonea). Inoltre la situazione reddituale del ricorrente (stipendio intorno a €1.500 mensili) non giustifica una conclamata impossibilità di adempiere, anche mediante rateazione o differimento. Perciò il ricorso viene rigettato e il ricorrente condannato al pagamento delle spese processuali.

Norme richiamate

  • art. 179 cod. pen. (comma 6, n. 2)

    La norma richiede, ai fini della riabilitazione, l'adempimento delle obbligazioni civili derivanti dal reato o la dimostrazione oggettiva dell'impossibilità di adempiere; l'adempimento ha valore dimostrativo dell'emenda e l'onere di prova grava sul richiedente.

  • art. 606, comma 1, lett. b) c.p.p.

    Norma procedurale richiamata per individuare il motivo di ricorso in Cassazione (erronea applicazione della legge penale).

  • art. 616, comma 1 c.p.p.

    Prevede la condanna alle spese processuali in caso di rigetto del ricorso; applicata dalla Corte alla sentenza di rigetto.

Massime di principio

  • Per ottenere la riabilitazione il richiedente deve adempiere le obbligazioni civili derivanti dal reato o dimostrare, con elementi oggettivi (reddito, carichi familiari, documentazione), l'impossibilità di adempiere.
  • La semplice restituzione della cosa sottratta non esaurisce l'obbligo risarcitorio e non sostituisce un concreto adempimento o un'offerta di riparazione del danno.
  • Dichiarazioni generiche del difensore o autodichiarazioni prive di dati oggettivi non sono sufficienti a provare l'impossibilità di adempiere; il giudice richiede prove documentali e tentativi concreti di soddisfare il credito.
  • Se la vittima è difficilmente reperibile, il richiedente deve comunque dimostrare di aver compiuto atti utili (ricerche, proposte, richiesta al giudice della determinazione di una somma da versare a enti rappresentativi) o formulare un'offerta reale e quantificata.
  • Il giudice può valutare la possibilità di rateazione o differimento: il reddito modesto non esclude automaticamente l'obbligo di adoperarsi per una riparazione, che può essere modulata.
  • L'onere probatorio sull'emenda grava sul richiedente: occorrono dati oggettivi sugli introiti e sul carico familiare, non valutazioni meramente soggettive di insufficienza economica.
  • In casi simili, prima di chiedere la riabilitazione, è consigliabile documentare ogni tentativo di quantificazione e pagamento del danno (contatti con la persona offesa, offerte scritte, richieste al giudice per la determinazione e il deposito a enti rappresentativi).

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