Cassazione Penale, Sentenza n. 36921/2024 del 03/10/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Formicola aveva chiesto la riabilitazione in relazione a condanne per resistenza a pubblico ufficiale (Tribunale di Napoli, 03/02/2009) e per concorso in furto pluriaggravato (Corte d'appello di Napoli, 30/03/2010). Il Tribunale di sorveglianza aveva rigettato la richiesta perché l'istante non aveva adempiuto agli obblighi risarcitori derivanti dai reati e non aveva fornito prove convincenti di aver tentato di eliminarne le conseguenze civili; la difesa aveva prodotto una generica disponibilità a prestazioni benefiche e aveva rilevato difficoltà di reperimento della persona offesa (autotrasportatore tedesco). In Cassazione si è contestata la corretta applicazione dell'art. 179, comma 6 n. 2 cod. pen., lamentando che il Tribunale non avrebbe considerato la reale impossibilità economica del ricorrente e il lungo periodo di buona condotta.
La decisione
La Corte di Cassazione ha respinto il ricorso ritenendolo infondato. Ha richiamato la consolidata giurisprudenza secondo cui l'adempimento delle obbligazioni risarcitorie, o l'attivazione concreta per eliminarne le conseguenze civili, è condizione imprescindibile per la riabilitazione; l'onere probatorio grava sul richiedente e deve fondarsi su elementi oggettivi (introiti disponibili, carico familiare). La Corte ha ritenuto che il Tribunale di sorveglianza abbia correttamente valutato l'assenza di iniziative concrete del Formicola per quantificare e soddisfare i debiti civili (la restituzione della merce non esaurisce l'obbligo; la dichiarazione di difficoltà non è sufficiente; la disponibilità manifestata tramite il difensore non è idonea). Inoltre la situazione reddituale del ricorrente (stipendio intorno a €1.500 mensili) non giustifica una conclamata impossibilità di adempiere, anche mediante rateazione o differimento. Perciò il ricorso viene rigettato e il ricorrente condannato al pagamento delle spese processuali.
Norme richiamate
art. 179 cod. pen. (comma 6, n. 2)
La norma richiede, ai fini della riabilitazione, l'adempimento delle obbligazioni civili derivanti dal reato o la dimostrazione oggettiva dell'impossibilità di adempiere; l'adempimento ha valore dimostrativo dell'emenda e l'onere di prova grava sul richiedente.
art. 606, comma 1, lett. b) c.p.p.
Norma procedurale richiamata per individuare il motivo di ricorso in Cassazione (erronea applicazione della legge penale).
Prevede la condanna alle spese processuali in caso di rigetto del ricorso; applicata dalla Corte alla sentenza di rigetto.
Massime di principio
- Per ottenere la riabilitazione il richiedente deve adempiere le obbligazioni civili derivanti dal reato o dimostrare, con elementi oggettivi (reddito, carichi familiari, documentazione), l'impossibilità di adempiere.
- La semplice restituzione della cosa sottratta non esaurisce l'obbligo risarcitorio e non sostituisce un concreto adempimento o un'offerta di riparazione del danno.
- Dichiarazioni generiche del difensore o autodichiarazioni prive di dati oggettivi non sono sufficienti a provare l'impossibilità di adempiere; il giudice richiede prove documentali e tentativi concreti di soddisfare il credito.
- Se la vittima è difficilmente reperibile, il richiedente deve comunque dimostrare di aver compiuto atti utili (ricerche, proposte, richiesta al giudice della determinazione di una somma da versare a enti rappresentativi) o formulare un'offerta reale e quantificata.
- Il giudice può valutare la possibilità di rateazione o differimento: il reddito modesto non esclude automaticamente l'obbligo di adoperarsi per una riparazione, che può essere modulata.
- L'onere probatorio sull'emenda grava sul richiedente: occorrono dati oggettivi sugli introiti e sul carico familiare, non valutazioni meramente soggettive di insufficienza economica.
- In casi simili, prima di chiedere la riabilitazione, è consigliabile documentare ogni tentativo di quantificazione e pagamento del danno (contatti con la persona offesa, offerte scritte, richieste al giudice per la determinazione e il deposito a enti rappresentativi).
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