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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 28303/2026 del 24/07/2026

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (pubblico ministero)

La controversia

Il provvedimento riguarda un detenuto in esecuzione di pena per gravi reati di criminalità organizzata e altri delitti, al quale era stato prorogato il regime detentivo speciale ex art. 41-bis ord. pen. Il Tribunale di sorveglianza ha respinto il reclamo avverso la proroga, valorizzando: il ruolo apicale nell’organizzazione camorristica di appartenenza; la perdurante operatività del clan sul territorio; la mancata emersione di condotte di dissociazione; la capacità del detenuto di tentare di dirigere gli affari del sodalizio tramite i familiari; la persistenza di un forte contesto criminale e di contrapposizione con clan rivali; la presenza di familiari ancora inseriti o vicini al contesto mafioso; la non univocità della condotta intramuraria. Il ricorso per cassazione è stato articolato in cinque motivi, tutti centrati sulla dedotta violazione degli artt. 41-bis ord. pen. e 125 c.p.p. per motivazione apparente o inesistente: si contestava l’insussistenza della persistente vitalità della consorteria, la mancanza di nuove incriminazioni non già valutate, l’assenza di pericolosità sociale, l’irrilevanza del trattamento penitenziario e, in sintesi, la mancanza di tutti i presupposti per la proroga. La difesa richiamava anche alcune decisioni e circostanze che, a suo dire, deponevano per l’inesistenza o la diversa evoluzione del clan e per una dissociazione dell’interessato.

La decisione

La Corte di cassazione ha ritenuto il ricorso infondato. Ha affermato che, nel giudizio sulla proroga del 41-bis, il Tribunale di sorveglianza deve verificare la capacità del detenuto di mantenere contatti con la criminalità organizzata e non la mera attualità di tali legami, valorizzando il profilo criminale, la posizione nell’associazione, la perdurante operatività del sodalizio, le nuove incriminazioni, gli esiti del trattamento e il tenore di vita dei familiari. La Corte ha ribadito che il sindacato di legittimità è limitato alla violazione di legge e alla motivazione solo se del tutto mancante o meramente apparente. Nel caso concreto ha escluso che la motivazione fosse apparente, rilevando che il Tribunale aveva spiegato in modo compiuto il rischio concreto di ripristino dei collegamenti con il clan, sulla base del ruolo di spicco del detenuto, dell’assenza di dissociazione, di recenti operazioni di polizia che confermavano la mancata disarticolazione del gruppo, della persistente operatività del clan e del tentativo di continuare a dirigerne gli affari tramite i familiari. Il ricorso è stato quindi rigettato e il ricorrente condannato alle spese processuali.

Norme richiamate

  • art. 41-bis l. 26 luglio 1975, n. 354 (ord. pen.)

    comma 2-bis; comma 2-sexies

    La proroga del regime differenziato è consentita per successivi periodi biennali quando non risulti venuta meno la capacità del detenuto di mantenere contatti con associazioni criminali; il mero decorso del tempo non basta a escludere tale capacità. Il controllo del Tribunale di sorveglianza verte sulla capacità di collegamento con la criminalità organizzata e non sulla sola attualità dei legami.

  • art. 125 c.p.p.

    È richiamato dalla difesa per denunciare una motivazione apparente o inesistente; la Corte lo considera nel quadro del vizio di motivazione denunciabile solo come violazione di legge quando la motivazione sia radicalmente mancante o meramente apparente.

  • art. 616 c.p.p.

    In caso di rigetto del ricorso, il ricorrente è condannato al pagamento delle spese processuali.

  • Sez. U, n. 25080 del 28/05/2003, Pellegrino

    La mancanza di motivazione rilevante in cassazione ricorre solo quando la motivazione sia del tutto priva dei requisiti minimi di coerenza, completezza e logicità, risultando meramente apparente o incomprensibile.

  • Sez. 1, n. 37351 del 06/05/2014, Trigila

    L’omessa considerazione delle argomentazioni difensive non integra violazione di legge se i dati posti a base della decisione sono sufficienti e la motivazione non è fittizia o apparente.

  • Sez. 7, n. 19290 del 10/03/2016, Giuliano

    Il controllo sul decreto di proroga del 41-bis consiste nella verifica della capacità di mantenere collegamenti con la criminalità organizzata, della pericolosità sociale e del nesso funzionale tra prescrizioni e tutela dell’ordine e della sicurezza.

  • Sez. 1, n. 29552 del 04/06/2024, La Rosa

    L’accertamento relativo al 41-bis è prognostico e distinto dalla valutazione del pericolo di reiterazione delle medesime condotte, poiché mira a prevenire anche il solo collegamento operativo con il contesto criminale.

Massime di principio

  • Nel giudizio sulla proroga del regime detentivo differenziato ex art. 41-bis ord. pen., il tema centrale non è la prova dell’attualità di contatti illeciti già in essere, ma la verifica prognostica della capacità del detenuto di mantenere o ripristinare collegamenti con l’organizzazione criminale di appartenenza.
  • La proroga del 41-bis può essere sorretta da una motivazione che valorizzi in modo unitario il profilo criminale del soggetto, il ruolo rivestito nel sodalizio, la perdurante operatività dell’associazione, le eventuali nuove incriminazioni, gli esiti del trattamento penitenziario e il contesto familiare ed economico di riferimento.
  • Il mero decorso del tempo e la sola protrazione della detenzione non sono elementi sufficienti, da soli, a escludere la capacità di collegamento con il sodalizio criminale o a dimostrare la cessazione della sua operatività.
  • Nel giudizio di legittimità avverso l’ordinanza di proroga del 41-bis, il sindacato della Cassazione è limitato alla violazione di legge e al vizio di motivazione solo quando questa sia radicalmente mancante o meramente apparente; non è deducibile una semplice rivalutazione del merito né la mera critica al mancato recepimento delle tesi difensive.
  • L’omessa confutazione analitica di ogni argomento difensivo non determina di per sé illegittimità del provvedimento se la motivazione complessiva è sufficiente, coerente e fondata su elementi fattuali concreti.
  • Per escludere la proroga del 41-bis non è sufficiente allegare una generica dissociazione o l’assenza di alcuni indicatori familiari; occorre che emergano elementi concreti idonei a far venir meno la capacità di mantenere collegamenti con la criminalità organizzata.

Come è indicizzato

MaterieImpugnazioni
RamiProcesso penale
IstitutiOnere della prova

Testo integrale

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