Cassazione Penale, Sentenza n. 17924/2025 del 13/05/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
La controversia
Impugnazione dell'ordinanza del 21/12/2024 che disponeva la custodia cautelare in carcere per partecipazione all'associazione mafiosa (art. 416-bis c.p.) e per reati connessi (capi 119, 134, 136). Il ricorso deduce: (i) errata applicazione dell'art. 416-bis e motivazione illogica poichè il Tribunale avrebbe valorizzato elementi riferiti a periodo anteriore alla cessazione della permanenza nel reato (per effetto di condanna intervenuta il 1/6/2021) senza spiegare perché tali elementi dimostrino partecipazione posteriore; (ii) violazione per avere utilizzato una lettera sequestrata il 14/7/2021 proveniente da detenuto non sottoposto a controllo ex art. 18-ter Ord. pen.; (iii) errata applicazione dell'aggravante di cui all'art. 416-bis.1 c.p. con riferimento ai capi 119, 134, 136, non avendo chiarito il vantaggio che il clan avrebbe ottenuto dalla gestione di "Fermata Ariosto" e "Fermata benessere", posto che i fondi sarebbero proventi illeciti della famiglia Penza e non del clan.
La decisione
La Corte di Cassazione ha ritenuto il ricorso fondato in parte e ha annullato l'ordinanza impugnata con rinvio al Tribunale di Lecce per nuovo giudizio. In dettaglio: ha respinto il motivo riguardante l'utilizzabilità della lettera sequestrata (ritenendo corretta l'applicazione degli artt. 254, 353 e 366 c.p.p. e che il sequestro presso l'ufficio postale è utilizzabile anche se il detenuto non era sottoposto al controllo ex art. 18-ter), mentre ha accolto i rilievi sul difetto motivazionale del Tribunale circa la sussistenza dei gravi indizi di associazione mafiosa dopo la condanna del 1/6/2021 (mancata spiegazione del nesso temporale e del perchè le condotte antecedenti indichino continuità post-condanna) e ha accolto il rilievo sulla mancata trattazione dell'aggravante di cui all'art. 416-bis.1 per i reati dei capi 119, 134 e 136. Per questi motivi l'ordinanza è stata annullata e si è disposto il rinvio per nuovo esame.
Norme richiamate
Discusso in relazione alla qualificazione dell'associazione di tipo mafioso; la Corte richiede motivazione chiara sul profilo programmatico e sull'uso del "metodo" (dominio sul territorio, estensione ad altri settori) per ritenere la sussistenza del reato nel periodo successivo alla condanna.
Aggravante contestata ai capi 119, 134, 136; la Corte rileva che il Tribunale non ha motivato perché le attività economiche attribuite avrebbero prodotto un vantaggio al clan, distinto dai proventi illeciti familiari, imponendo un approfondimento.
Richiamato come norma relativa alla concorso di persone nel reato (vagamente collegato ai capi di imputazione), senza specifiche interpretazioni ulteriori nel testo.
Richiamato tra i reati contestati (riciclaggio/autoriciclaggio), senza approfondimenti specifici nella motivazione della Cassazione oltre alla carenza di trattazione dell'aggravante collegata.
Norma speciale sul sequestro della corrispondenza presso gestori postali; la Corte conferma che, se sono rispettati i presupposti dell'art. 254, il sequestro e l'utilizzo sono leciti anche quando il detenuto non era sottoposto al controllo di cui all'art. 18-ter.
Norma sull'acquisizione della corrispondenza da parte della polizia giudiziaria e relativa procedura; la Corte conferma che la procedura seguita (sequestro, autorizzazione del PM, apertura) è stata corretta.
Riguarda il deposito ritardato degli atti disposto dal PM; la Corte rileva che è stato rispettato il deposito ritardato con decreto motivato.
Regola i controlli sulla corrispondenza dei detenuti; la Corte chiarisce che l'assenza di un controllo ex art. 18-ter non preclude il sequestro presso l'ufficio postale se ricorrono i presupposti dell'art. 254 c.p.p.; le due discipline sono autonome.
Norma generale sui sequestri; la Corte sottolinea la specialità dell'art. 254 rispetto all'art. 253 quando si tratta di corrispondenza e libertà fondamentali.
Cost. art. 15 e CEDU art. 8
art. 15 Cost.; art. 8 CEDU
Richiamate come diritti fondamentali tutelati in materia di corrispondenza; la disciplina del sequestro della corrispondenza è quindi sottoposta a garanzie speciali.
legge 8 aprile 2004 n. 95
Ha introdotto l'art. 18-ter Ord. pen. (in esito alle pronunce CEDU) disciplinando limiti e controlli sulla corrispondenza dei detenuti.
Sezioni Unite, sent. n. 28997/2012 (Pasqua)
sent. n. 28997 del 19/04/2012
Richiamata per affermare che la materia delle intrusioni investigative sulla corrispondenza è disciplinata dall'art. 254 c.p.p., norma speciale che prescrive garanzie particolari.
Sez. 6, n. 31908 del 14/05/2019 (Perrone)
sent. n. 31908 del 14/05/2019
Richiamata per distinguere l'associazione di tipo mafioso dall'associazione dedita al narcotraffico: l'elemento caratterizzante è il profilo programmatico dell'utilizzo del "metodo" e l'estensione del controllo a vari settori.
Massime di principio
- Il sequestro e l'utilizzo di corrispondenza intercorsa tramite uffici postali sono leciti se rispettano i presupposti dell'art. 254 c.p.p., anche quando il mittente/detenuto non è sottoposto a misure di controllo previste dall'art. 18-ter Ord. pen.; le due norme sono autonome.
- In presenza di una precedente condanna per associazione mafiosa che ha determinato la cessazione della "permanenza" del reato, il giudice che sostiene la sussistenza di nuovi gravissimi indizi deve esplicitare e motivare il nesso temporale: deve dimostrare perché le condotte (anche se antecedenti) o elementi successivi dimostrino la continuità o la ripresa dell'associazione dopo la condanna.
- Per distinguere associazione mafiosa da associazione dedita al narcotraffico non è sufficiente la presenza di gerarchia o controllo del territorio; è necessario mostrare il profilo programmatico dell'uso del "metodo" mafioso (imposizione di una sfera di dominio estesa a più settori, controllo di attività economiche, appalti, interferenze nella libertà elettorale ecc.).
- Quando la prova rilevata è ambigua (es. missiva che può riferirsi a riorganizzazione del narcotraffico o al riavvio di un sodalizio mafioso), il giudice deve chiarire il significato della circostanza e motivare perché l'interpretazione favorevole all'accusa è la più attendibile.
- L'aggravante di cui all'art. 416-bis.1 richiede un'argomentazione specifica sul vantaggio che il clan trae dalle singole attività economiche o gestioni contestate; non è sufficiente dimostrare che i proventi siano illeciti a livello familiare senza collegamento col patrimonio o interesse del clan.
- In sede di misure cautelari è essenziale una motivazione rigorosa e dettagliata: la gravità indiziaria deve essere comprovata con riferimento temporale e materiale e con espliciti passaggi logici che colleghino i fatti al reato contestato.
- Se la Corte di merito omette di rispondere a rilievi rilevanti sollevati dalla difesa (es. bis in idem, cessazione della permanenza, carenza di prova dell'aggravante), la Cassazione può annullare con rinvio affinché il giudice di merito colmi i vuoti argomentativi.
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