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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 17924/2025 del 13/05/2025

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al ricorrente

La controversia

Impugnazione dell'ordinanza del 21/12/2024 che disponeva la custodia cautelare in carcere per partecipazione all'associazione mafiosa (art. 416-bis c.p.) e per reati connessi (capi 119, 134, 136). Il ricorso deduce: (i) errata applicazione dell'art. 416-bis e motivazione illogica poichè il Tribunale avrebbe valorizzato elementi riferiti a periodo anteriore alla cessazione della permanenza nel reato (per effetto di condanna intervenuta il 1/6/2021) senza spiegare perché tali elementi dimostrino partecipazione posteriore; (ii) violazione per avere utilizzato una lettera sequestrata il 14/7/2021 proveniente da detenuto non sottoposto a controllo ex art. 18-ter Ord. pen.; (iii) errata applicazione dell'aggravante di cui all'art. 416-bis.1 c.p. con riferimento ai capi 119, 134, 136, non avendo chiarito il vantaggio che il clan avrebbe ottenuto dalla gestione di "Fermata Ariosto" e "Fermata benessere", posto che i fondi sarebbero proventi illeciti della famiglia Penza e non del clan.

La decisione

La Corte di Cassazione ha ritenuto il ricorso fondato in parte e ha annullato l'ordinanza impugnata con rinvio al Tribunale di Lecce per nuovo giudizio. In dettaglio: ha respinto il motivo riguardante l'utilizzabilità della lettera sequestrata (ritenendo corretta l'applicazione degli artt. 254, 353 e 366 c.p.p. e che il sequestro presso l'ufficio postale è utilizzabile anche se il detenuto non era sottoposto al controllo ex art. 18-ter), mentre ha accolto i rilievi sul difetto motivazionale del Tribunale circa la sussistenza dei gravi indizi di associazione mafiosa dopo la condanna del 1/6/2021 (mancata spiegazione del nesso temporale e del perchè le condotte antecedenti indichino continuità post-condanna) e ha accolto il rilievo sulla mancata trattazione dell'aggravante di cui all'art. 416-bis.1 per i reati dei capi 119, 134 e 136. Per questi motivi l'ordinanza è stata annullata e si è disposto il rinvio per nuovo esame.

Norme richiamate

  • art. 416-bis cod. pen.

    Discusso in relazione alla qualificazione dell'associazione di tipo mafioso; la Corte richiede motivazione chiara sul profilo programmatico e sull'uso del "metodo" (dominio sul territorio, estensione ad altri settori) per ritenere la sussistenza del reato nel periodo successivo alla condanna.

  • art. 416-bis.1 cod. pen.

    Aggravante contestata ai capi 119, 134, 136; la Corte rileva che il Tribunale non ha motivato perché le attività economiche attribuite avrebbero prodotto un vantaggio al clan, distinto dai proventi illeciti familiari, imponendo un approfondimento.

  • art. 110 cod. pen.

    Richiamato come norma relativa alla concorso di persone nel reato (vagamente collegato ai capi di imputazione), senza specifiche interpretazioni ulteriori nel testo.

  • art. 648-ter.1 cod. pen.

    Richiamato tra i reati contestati (riciclaggio/autoriciclaggio), senza approfondimenti specifici nella motivazione della Cassazione oltre alla carenza di trattazione dell'aggravante collegata.

  • art. 254 cod. proc. pen.

    Norma speciale sul sequestro della corrispondenza presso gestori postali; la Corte conferma che, se sono rispettati i presupposti dell'art. 254, il sequestro e l'utilizzo sono leciti anche quando il detenuto non era sottoposto al controllo di cui all'art. 18-ter.

  • art. 353 cod. proc. pen.

    Norma sull'acquisizione della corrispondenza da parte della polizia giudiziaria e relativa procedura; la Corte conferma che la procedura seguita (sequestro, autorizzazione del PM, apertura) è stata corretta.

  • art. 366 cod. proc. pen.

    Riguarda il deposito ritardato degli atti disposto dal PM; la Corte rileva che è stato rispettato il deposito ritardato con decreto motivato.

  • art. 18-ter Ord. pen.

    Regola i controlli sulla corrispondenza dei detenuti; la Corte chiarisce che l'assenza di un controllo ex art. 18-ter non preclude il sequestro presso l'ufficio postale se ricorrono i presupposti dell'art. 254 c.p.p.; le due discipline sono autonome.

  • art. 253 cod. proc. pen.

    Norma generale sui sequestri; la Corte sottolinea la specialità dell'art. 254 rispetto all'art. 253 quando si tratta di corrispondenza e libertà fondamentali.

  • Cost. art. 15 e CEDU art. 8

    art. 15 Cost.; art. 8 CEDU

    Richiamate come diritti fondamentali tutelati in materia di corrispondenza; la disciplina del sequestro della corrispondenza è quindi sottoposta a garanzie speciali.

  • legge 8 aprile 2004, n. 95

    legge 8 aprile 2004 n. 95

    Ha introdotto l'art. 18-ter Ord. pen. (in esito alle pronunce CEDU) disciplinando limiti e controlli sulla corrispondenza dei detenuti.

  • Sezioni Unite, sent. n. 28997/2012 (Pasqua)

    sent. n. 28997 del 19/04/2012

    Richiamata per affermare che la materia delle intrusioni investigative sulla corrispondenza è disciplinata dall'art. 254 c.p.p., norma speciale che prescrive garanzie particolari.

  • Sez. 6, n. 31908 del 14/05/2019 (Perrone)

    sent. n. 31908 del 14/05/2019

    Richiamata per distinguere l'associazione di tipo mafioso dall'associazione dedita al narcotraffico: l'elemento caratterizzante è il profilo programmatico dell'utilizzo del "metodo" e l'estensione del controllo a vari settori.

Massime di principio

  • Il sequestro e l'utilizzo di corrispondenza intercorsa tramite uffici postali sono leciti se rispettano i presupposti dell'art. 254 c.p.p., anche quando il mittente/detenuto non è sottoposto a misure di controllo previste dall'art. 18-ter Ord. pen.; le due norme sono autonome.
  • In presenza di una precedente condanna per associazione mafiosa che ha determinato la cessazione della "permanenza" del reato, il giudice che sostiene la sussistenza di nuovi gravissimi indizi deve esplicitare e motivare il nesso temporale: deve dimostrare perché le condotte (anche se antecedenti) o elementi successivi dimostrino la continuità o la ripresa dell'associazione dopo la condanna.
  • Per distinguere associazione mafiosa da associazione dedita al narcotraffico non è sufficiente la presenza di gerarchia o controllo del territorio; è necessario mostrare il profilo programmatico dell'uso del "metodo" mafioso (imposizione di una sfera di dominio estesa a più settori, controllo di attività economiche, appalti, interferenze nella libertà elettorale ecc.).
  • Quando la prova rilevata è ambigua (es. missiva che può riferirsi a riorganizzazione del narcotraffico o al riavvio di un sodalizio mafioso), il giudice deve chiarire il significato della circostanza e motivare perché l'interpretazione favorevole all'accusa è la più attendibile.
  • L'aggravante di cui all'art. 416-bis.1 richiede un'argomentazione specifica sul vantaggio che il clan trae dalle singole attività economiche o gestioni contestate; non è sufficiente dimostrare che i proventi siano illeciti a livello familiare senza collegamento col patrimonio o interesse del clan.
  • In sede di misure cautelari è essenziale una motivazione rigorosa e dettagliata: la gravità indiziaria deve essere comprovata con riferimento temporale e materiale e con espliciti passaggi logici che colleghino i fatti al reato contestato.
  • Se la Corte di merito omette di rispondere a rilievi rilevanti sollevati dalla difesa (es. bis in idem, cessazione della permanenza, carenza di prova dell'aggravante), la Cassazione può annullare con rinvio affinché il giudice di merito colmi i vuoti argomentativi.

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