Cassazione Penale, Sentenza n. 17876/2025 del 13/05/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Impugnazione dell'ordinanza del Tribunale del riesame che aveva confermato la custodia cautelare in carcere disposta dal GIP per gravi indizi relativamente a ipotesi di intestazione fittizia (art. 512-bis c.p.) e vari reati fiscali (capi 3,4,9,10,11,12). Il ricorrente censurava: 1) inesistenza o insufficienza della gravità indiziaria e della circostanza aggravante dell'agevolazione dell'associazione mafiosa (contestando l'inclusione nel nucleo familiare/"ndrina Mazzaferro" e l'assenza di motivazione sull'effettiva funzionalità della condotta agli interessi del sodalizio); 2) difetto delle esigenze cautelari, considerando il tempo trascorso e l'attività imprenditoriale in altre zone; 3) illegittimità della custodia in carcere sul capo 10 (art. 4 D.Lgs. 74/2000 per dichiarazione infedele IVA 2018) in quanto al tempo del fatto la pena massima era inferiore a cinque anni.
La decisione
La Cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso per la maggior parte dei motivi (primo e secondo motivo ritenuti infondati) e ha accolto il terzo motivo relativo al capo 10: ha annullato senza rinvio l'ordinanza impugnata limitatamente al capo 10 perché al momento del fatto (12/10/2019) la pena prevista dall'art. 4 D.Lgs. 74/2000 era di anni 3 e, pur aumentata per l'aggravante, non superava il limite di 5 anni previsto dall'art. 280, comma 2, c.p.p., quindi non era possibile applicare la custodia in carcere per quel capo. La misura cautelare resta in vigore per gli altri capi di imputazione (nn. 3,4,9,11,12). PQM: annulla limitatamente al capo 10; dichiara inammissibile nel resto.
Norme richiamate
Riferimento alla fattispecie di intestazione fittizia: il Tribunale del riesame ha ritenuto sussistenti gravi indizi di partecipazione a uno schema societario finalizzato a evadere l'erario, con attività riconducibili a soggetti collegati alla 'ndrina Mazzaferro.
art. 416-bis cod. pen. (e aggravante 416-bis, comma 1)
La circostanza aggravante di agevolazione dell'associazione mafiosa è stata ritenuta applicabile sulla base degli accertamenti che hanno indicato un'attività di infiltrazione dell'economia legale da parte della cosca; tale contestazione ha attivato la presunzione relativa di pericolosità ai fini cautelari.
dichiarazione infedele IVA
Al momento dei fatti la pena massima prevista era di 3 anni; pertanto, anche con l'aumento per l'aggravante 416-bis, non si raggiunge il limite di 5 anni richiesto per l'applicazione della custodia cautelare in carcere secondo art. 280 c.p.p., con conseguente annullamento della misura per quel capo.
art. 275, comma 3, cod. proc. pen.
Prevede la presunzione relativa di sussistenza delle esigenze cautelari quando è contestata l'aggravante mafiosa; il Tribunale del riesame l'ha ritenuta prevalente rispetto alla regola generale e non smentita da elementi contrari del ricorrente.
Norma generale sulle esigenze cautelari; il giudice ha correttamente ritenuto che la norma speciale (art. 275, comma 3) prevale sulla disciplina generale nei casi di aggravante mafiosa.
art. 280, comma 2, cod. proc. pen.
Limita l'applicabilità della custodia in carcere in relazione al massimo edittale: la Corte ha escluso la custodia per il capo 10 perché la pena massima prevedibile al tempo del fatto non raggiungeva il minimo richiesto per la misura.
Massime di principio
- La contestazione dell'aggravante per agevolazione di associazione mafiosa (art. 416-bis) genera una presunzione relativa di sussistenza delle esigenze cautelari (art. 275, comma 3 c.p.p.), che non può essere superata con mere considerazioni sul tempo decorso: servono elementi concreti e di segno contrario.
- Le valutazioni sulla gravità indiziaria fondate su accertamenti fattuali (intercettazioni, rete societaria, legami familiari/tributari) sono difficilmente sindacabili in Cassazione, salvo vizi logico-giuridici evidenti.
- Per ogni capo di imputazione occorre verificare separatamente la compatibilità della misura cautelare con i limiti edittali: se per un capo la pena massima al tempo del fatto è inferiore al requisito previsto per la custodia (art. 280 c.p.p.), la misura non può essere applicata per quel capo anche se permangono altri capi giustificativi della custodia.
- L'annullamento parziale della misura cautelare per un capo non comporta automaticamente la cessazione della misura se permangono altri capi per i quali la custodia è legittima.
- Nel giudizio di riesame e in Cassazione è fondamentale la documentazione probatoria che leghi concretamente l'attività economica dell'indagato all'interesse del sodalizio criminale: l'assenza di questa motivazione può costituire profilo di censura efficace.
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