Salta al contenuto
Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 17875/2025 del 13/05/2025

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Impugnazione per cassazione basata su: (i) mancanza e manifesta illogicità della motivazione e erronea qualificazione del fatto come rapina (art. 628 c.p.) anziché furto con strappo (art. 624-bis c.p.), con la prova che la violenza sarebbe stata diretta sulla res e non sulla persona; contestazione del dolo specifico per profitto patrimoniale; richiesta di riconoscimento della lieve entità ex sentenza Corte Cost. n.86/2024 per il modesto valore del bene e il limitato pregiudizio alla persona offesa; (ii) erronea applicazione dell'art. 163 c.p.: a seguito dell'eliminazione dell'aumento di pena per le lesioni (prescritte), la Corte d'appello avrebbe dovuto valutare, anche d'ufficio, la concessione della sospensione condizionale della pena.

La decisione

La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile poiché le censure sono manifestamente infondate o non proponibili in questa sede. Ha confermato che, dalla ricostruzione fattuale, la violenza è stata diretta sulla persona per neutralizzarne la resistenza e quindi l'inquadramento nella rapina (art. 628 c.p.) è corretto; ha richiamato l'indirizzo delle Sezioni Unite secondo cui il dolo specifico di profitto può includere vantaggi non prettamente patrimoniali (Sez. U, n. 41570/2023), rigettando la doglianza sul dolo. Ha escluso la possibilità di valorizzare in cassazione la nuova previsione della "lieve entità" introdotta dalla sentenza della Corte Costituzionale n.86/2024 poiché la questione non era stata sollevata in appello con motivi aggiunti o in sede di conclusioni; ha inoltre precisato che, sebbene il giudice d'appello potesse riconoscere d'ufficio l'attenuante, l'assenza di una richiesta specifica da parte della difesa in secondo grado preclude il motivo in cassazione. Analoghe ragioni valgono per la mancata concessione della sospensione condizionale della pena: la difesa non l'aveva sollecitata in appello e pertanto non può dolersene in Cassazione. Il rigetto comporta condanna alle spese e alla rifusione; il ricorrente è condannato al pagamento di euro 3.000 in favore della Cassa delle Ammende.

Norme richiamate

  • art. 628 cod. pen.

    Norma applicata per qualificare il fatto come rapina: la violenza diretta sulla persona per superarne la resistenza giustifica l'inquadramento nella rapina.

  • art. 624-bis cod. pen.

    Richiamata dalla difesa come alternativa (furto con strappo); la Corte ha ritenuto che non fosse applicabile poiché la violenza era diretta sulla persona per impossessarsi del bene.

  • art. 163 cod. pen.

    Norma riguardante la sospensione condizionale della pena: la Corte ha rilevato che la mancata richiesta del beneficio in appello impedisce la censura in Cassazione sulla sua mancata concessione.

  • art. 597, comma quinto, cod. proc. pen.

    Richiamato per il potere del giudice d'appello di riconoscere d'ufficio attenuanti; tuttavia l'omessa iniziativa officiosa non è motivo di cassazione se l'imputato non ha formulato in appello una specifica richiesta.

  • art. 616 cod. proc. pen.

    Norma evocata in relazione alla condanna per le spese processuali e al versamento alla Cassa delle Ammende; la Corte ha condannato il ricorrente al pagamento di una somma equa.

  • Sentenza Corte Costituzionale n. 86 del 2024

    Introduce nel sistema la possibilità di riconoscere la "lieve entità" di taluni reati; la Corte di Cassazione ha ritenuto inammissibile dedurre la sua applicazione in cassazione se la questione non è stata sollevata in appello.

Massime di principio

  • La qualificazione tra rapina e furto con strappo dipende dalla direzione e dalla funzione della violenza: se la violenza è diretta a neutralizzare la resistenza della persona per sottrarre la cosa, prevale la rapina (art. 628 c.p.).
  • Il dolo specifico di "profitto" può comprendere vantaggi non strettamente patrimoniali: la giurisprudenza di legittimità ammette un'interpretazione ampia del fine di profitto.
  • Le novità giurisprudenziali o costituzionali rilevanti per la configurazione o per l'attenuazione del reato devono essere tempestivamente sollevate in appello (con motivi aggiunti) o almeno nelle conclusioni del giudizio di secondo grado; in mancanza, non sono efficacemente deducibili in cassazione.
  • Il giudice d'appello può applicare d'ufficio benefici o attenuanti, ma la mancata iniziativa del giudice non costituisce motivo di annullamento in Cassazione se l'imputato non ha espressamente richiesto tali benefici in sede di merito.
  • La mancata richiesta in appello di benefici (es. sospensione condizionale) impedisce all'imputato di censurare la relativa omissione in sede di cassazione; pertanto la difesa deve sollecitare espressamente tali misure nel corso del giudizio di secondo grado.

Testo integrale

Continua a leggere gratis

Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.

7 giorni di prova · Nessuna carta di credito

Hai già un account? Accedi

La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza penale, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.

Dal documento al tuo caso

Chiedi a Trovanorma cosa dice per il tuo caso

Descrivi i fatti: Trovanorma trova le norme, la prassi e le sentenze pertinenti, le mette in relazione e cita ogni fonte, che puoi aprire e verificare.