Cassazione Penale, Sentenza n. 17873/2025 del 13/05/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
La controversia
I ricorrenti hanno impugnato la sentenza di rinvio emessa dalla Corte di appello di Roma (16/07/2024) per varie doglianze: Cerroni denunciava violazione di norme processuali e penali e manifesta illogicità nella determinazione della pena, nel diniego delle circostanze attenuanti generiche e nell'applicazione della recidiva; Mazza censurava la mancanza di motivazione nonostante il concordato ai sensi dell'art. 599-bis c.p.p.; Moccia deduceva omessa motivazione circa l'insussistenza di cause di proscioglimento ex art.129 c.p.p. nonostante il concordato; Dari contestava errori aritmetici e violazione del divieto di reformatio in peius nella determinazione della pena base e negli aumenti per continuazione; Savino e Lettieri sostenevano che, dopo la rideterminazione della pena in sede di concordato, la Corte aveva applicato erroneamente l'interdizione perpetua dai pubblici uffici malgrado la sanzione base effettiva (anche ridotta per il rito) fosse inferiore al limite di cinque anni previsto dall'art.29 c.p.
La decisione
La Corte di Cassazione ha dichiarato inammissibili i ricorsi di Cerroni, Mazza e Moccia (condannandoli anche al pagamento delle spese e a 3.000 euro ciascuno alla Cassa delle ammende). Ha invece ritenuto fondato il ricorso di Dari e ha rettificato la pena complessiva a tre anni e un mese di reclusione (art. 619, comma 2 c.p.p.). Ha accolto i ricorsi di Savino e Lettieri limitatamente alla pena accessoria: ha annullato senza rinvio la statuizione che aveva applicato l'interdizione perpetua dai pubblici uffici e ha disposto la sostituzione con l'interdizione temporanea per anni cinque, in quanto la misura della sanzione base, ridotta per il rito, risultava inferiore al limite di cinque anni indicato dall'art.29 c.p.
Norme richiamate
art. 611 c.p.p., commi 1-bis e 1-ter
disciplina la trattazione orale in presenza; menzionata come previsione formale della richiesta di discussione orale
art. 606 c.p.p., comma 1, lett. b) ed e)
definisce i motivi di ricorso per cassazione (violazione di legge e motivazione manifestamente illogica); base formale delle censure proposte dai ricorrenti
art. 599-bis c.p.p.
regola il concordato in appello: limita in cassazione le doglianze ammissibili contro sentenze pronunciate in accoglimento del concordato, consentendo il controllo sulla formazione della volontà della parte, sul consenso del Procuratore generale e sul contenuto difforme della pronuncia, ma escludendo l'impugnazione relativa ai motivi di appello rinunciati
art. 62-bis c.p.
stabilisce i presupposti per il riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche; la giurisprudenza richiede elementi positivi e valutazione concreta, per cui l'assenza di elementi negativi non determina automaticamente la concedibilità
art. 99 c.p.
disciplina la recidiva e richiede verifica concreta della rilevanza dei precedenti nel valutare la pericolosità e la riprovevolezza dell'imputato; applicazione motivata dalla Corte in presenza di precedenti specifici e recenti
art. 133 c.p.
indica i criteri di commisurazione della pena (gravità, modalità, personalità dell'agente etc.); la Corte ha ritenuto legittimo il giudizio discrezionale sulla graduazione della pena sorretto da motivazione adeguata
art. 29 c.p.
stabilisce le soglie per l'applicazione dell'interdizione dai pubblici uffici: la misura della pena accessoria deve essere valutata sulla sanzione base in concreto applicata al reato più grave, eventualmente ridotta per il rito, non sulla pena complessiva risultante dalla continuazione
art. 81 c.p.
regola il cumulo e l'aumento per la continuazione; utilizzato nella determinazione dell'aumento complessivo dovuto ai reati satellite
art. 129 c.p.p.
prevede cause di proscioglimento; i rilievi relativi a eventuali cause di proscioglimento non possono essere dedotti in cassazione quando l'imputato abbia rinunciato ai motivi di appello concernenti la responsabilità
art. 619 c.p.p., comma 2
consente alla Corte di Cassazione di rettificare errori materiali o di calcolo nella sentenza impugnata; usato per correggere l'errore aritmetico nella pena di Dari
art. 442 c.p.p.
norma sul patteggiamento: la riduzione di pena prevista dal rito abbreviato è stata considerata nella determinazione del quantum finale (contestata e rettificata in parte dalla Corte)
art. 73 d.P.R. 309/1990
riguarda il delitto di detenzione e cessione di stupefacenti; citato nei precedenti che hanno portato alla valutazione della recidiva
Massime di principio
- Quando la Corte di legittimità ha annullato una sentenza di merito per carenza motivazionale e ha disposto il rinvio, il giudice di rinvio deve integrare la motivazione ma conserva ampia discrezionalità nella commisurazione della pena purché la decisione sia adeguatamente motivata e priva di vizi logici
- Le circostanze attenuanti generiche (art.62-bis c.p.) richiedono elementi positivi di personalità e reinserimento; la mera assenza di precedenti o l'esistenza di attività lavorativa avviata dopo i fatti può non essere sufficiente
- In presenza di concordato in appello ex art.599-bis c.p.p., il campo di censura in Cassazione è limitato: non sono ammissibili doglianze relative a motivi di appello espressamente rinunciati dall'imputato
- La recidiva (art.99 c.p.) va valutata concretamente tenendo conto della natura e della vicinanza temporale dei precedenti e del grado di omogeneità rispetto ai nuovi fatti; tale valutazione è motivo di merito difficilmente sindacabile se adeguatamente motivata
- Gli errori di calcolo o materiali nella determinazione della pena possono essere rettificati dalla Cassazione ex art.619 c.p.p.; occorre distinguere tra vizi meramente aritmetici e valutazioni discrezionali sulla congruità della pena
- Per l'applicazione delle pene accessorie (interdizione dai pubblici uffici) in presenza di reati unificati per continuazione, il riferimento è alla misura della sanzione base effettivamente applicata al reato più grave, eventualmente diminuita per il rito, non alla pena complessiva aumentata per continuazione
- Se il ricorrente in appello rinuncia a censire la responsabilità su specifici capi, in Cassazione non potrà poi dedurre vizi di motivazione o sostanziali su quegli stessi capi
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