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Cassazione Civile, Ordinanza n. 17970/2024 del 01/07/2024

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (fallimento)

La controversia

La controversia nasce dall’insinuazione al passivo fallimentare di un credito professionale per due incarichi: un’attività di advisor nell’ambito di un concordato preventivo e la difesa in un procedimento prefallimentare. Il creditore aveva chiesto l’ammissione di un importo molto più elevato, sostenendo che vi fosse una scrittura privata del 6 dicembre 2016 che fissava un compenso minimo non inferiore a euro 350.000, anche in caso di mancata ammissione alla procedura concordataria, e contestando la riduzione del 60% operata dagli organi della procedura. Il tribunale, però, aveva rigettato l’opposizione allo stato passivo perché riteneva indispensabile la produzione della procura alle liti del ricorso per concordato con riserva, documento considerato decisivo per la tesi della novazione del rapporto e per la quantificazione del compenso. Con il ricorso per cassazione, il professionista ha dedotto: 1) violazione delle norme sull’opposizione allo stato passivo, sul riparto dell’onere della prova e sull’acquisizione dei documenti già presenti nel fascicolo della procedura, sostenendo che il tribunale avrebbe dovuto acquisire d’ufficio la procura e che l’onere probatorio gravasse invece sulla curatela; 2) violazione dell’art. 112 c.p.c. per omessa pronuncia su tutti i motivi dell’opposizione, in particolare sulla quantificazione del credito, sull’abbattimento del compenso e sulla richiesta prededuzione; 3) violazione del d.m. sui parametri forensi in punto spese processuali, per l’eccessività della liquidazione a carico della parte soccombente.

La decisione

La Corte ha rigettato integralmente il ricorso. Ha ritenuto infondato il primo motivo perché nel giudizio di opposizione allo stato passivo l’opponente, a pena di decadenza, deve indicare specificamente i documenti già prodotti nella verifica del passivo; se il documento non è stato prodotto nel fascicolo dell’opposizione, il tribunale deve acquisirlo dal fascicolo d’ufficio solo se esso risulta specificamente indicato nel ricorso ex art. 98 l. fall. Nel caso concreto, la critica del ricorrente non scalfiva la ratio decidendi, poiché egli non aveva correttamente assolto all’onere di indicazione del documento nel ricorso di opposizione. È stato inoltre escluso che vi fosse una violazione dell’art. 2697 c.c., perché, una volta che il giudice delegato aveva fondato la decisione sull’effetto novativo della procura rispetto alla precedente scrittura privata, era l’opponente a dover produrre la procura per contestare tale ragione decisoria. Il secondo motivo è stato rigettato in parte e dichiarato inammissibile in parte: nessuna omessa pronuncia è stata ravvisata sulla quantificazione del credito, essendo quella questione assorbita dal difetto di prova della pretesa novazione; la doglianza sulla prededuzione è stata invece giudicata inammissibile per difetto di autosufficienza, poiché il ricorrente non aveva riportato specificamente il motivo di opposizione sul punto. Il terzo motivo è stato respinto perché, in tema di liquidazione delle spese della fase di opposizione, rileva la somma richiesta ai fini dell’applicazione del parametro tariffario richiamato dal tribunale. Nessuna statuizione è stata adottata per le spese del giudizio di legittimità, in mancanza di difese del fallimento intimato. È stato inoltre dato atto dell’obbligo del ricorrente di versare l’ulteriore contributo unificato.

Norme richiamate

  • art. 98 l. fall.

    Nel giudizio di opposizione allo stato passivo l’opponente deve indicare specificamente i documenti già prodotti nella verifica del passivo; la mancata corretta indicazione comporta decadenza e impedisce di lamentare l’omessa acquisizione del documento.

  • art. 99 l. fall.

    La specifica indicazione dei documenti su cui si intende fondare l’opposizione è necessaria a pena di decadenza.

  • art. 93 l. fall.

    È richiamato come fase di presentazione della domanda di insinuazione al passivo, rispetto alla quale il creditore può aver già prodotto documenti, ma ciò non esonera dagli oneri propri dell’opposizione.

  • art. 112 c.p.c.

    Il vizio di omessa pronuncia richiede che la domanda o eccezione sia stata ritualmente proposta e che il ricorrente per cassazione la riporti in modo puntuale e autosufficiente.

  • art. 115 c.p.c.

    Richiamato tra le norme asseritamente violate, ma la Corte non ravvisa alcuna erronea applicazione rilevante ai fini della decisione.

  • art. 116 c.p.c.

    Richiamato tra le norme asseritamente violate, ma la Corte non ravvisa alcuna violazione autonoma rispetto alla corretta valutazione dei documenti e delle prove.

  • art. 2697 c.c.

    L’onere di provare il fatto posto a fondamento dell’impugnazione grava sulla parte che impugna; quando il giudice di merito fonda la decisione su una certa ricostruzione documentale, l’opponente deve produrre il documento idoneo a confutarla.

  • DM 55/2015

    Per la liquidazione delle spese della fase di opposizione si deve avere riguardo alla somma richiesta.

  • art. 13, comma 1 quater, d.P.R. n. 115 del 2002

    Sussistendo i presupposti, il ricorrente è tenuto al versamento dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato.

  • art. 1, comma 17, l. n. 228 del 2012

    È richiamato per l’applicazione dell’obbligo di versamento dell’ulteriore contributo unificato.

Massime di principio

  • Nel giudizio di opposizione allo stato passivo il creditore opponente deve indicare in modo specifico i documenti su cui intende fondarsi; se il documento non è stato correttamente richiamato nell’atto di opposizione, non può pretendere che il giudice lo acquisisca d’ufficio dal fascicolo della procedura.
  • L’onere della prova, in sede di impugnazione di un decreto sullo stato passivo, grava sulla parte che contesta la decisione impugnata: chi deduce l’erroneità della valutazione del giudice delegato deve produrre il documento idoneo a dimostrare la propria tesi, quando tale documento sia decisivo rispetto alla ratio decidendi.
  • Il vizio di omessa pronuncia è deducibile in cassazione solo se la questione era stata introdotta in modo autonomo e puntuale nel giudizio di merito e se il ricorrente ne riproduce in modo autosufficiente il contenuto nel ricorso per cassazione.
  • Nella liquidazione delle spese della fase di opposizione allo stato passivo, il parametro tariffario va applicato avendo riguardo alla somma richiesta nella fase processuale considerata.
  • Se il ricorso per cassazione è rigettato e la controparte non svolge difese, non vi è statuizione sulle spese del giudizio di legittimità, ma può essere disposto l’ulteriore contributo unificato quando ne ricorrono i presupposti.

Come è indicizzato

MaterieAccertamento del passivoImpugnazioniSpese di lite
RamiFallimentare / Crisi d'impresaProcesso civile
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiOnere della provaGiudicato

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