Cassazione Civile, Ordinanza n. 28203/2024 del 31/10/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (contribuente)
La controversia
La controversia nasce da un avviso di presa in carico notificato per il recupero di IRPEF 2009, fondato su un precedente avviso di accertamento divenuto definitivo. Il contribuente aveva impugnato l’avviso di presa in carico sostenendo di non aver mai ricevuto la notificazione dell’avviso di accertamento presupposto; sia la CTP sia la CTR avevano accolto la censura, annullando l’atto impugnato. L’Agenzia delle Entrate ha proposto ricorso per cassazione con un unico motivo, denunciando violazione e falsa applicazione degli artt. 140 c.p.c. e 14 della L. 890/1982, per avere la CTR erroneamente ritenuto non perfezionata la notificazione dell’avviso di accertamento. Secondo l’Ufficio, la notifica era stata eseguita a mezzo raccomandata per atti giudiziari, e, in caso di temporanea assenza del destinatario, si sarebbe perfezionata con il decorso di dieci giorni dall’emissione della CAD. Il contribuente ha resistito eccependo anche l’inammissibilità del ricorso per difetto di autosufficienza.
La decisione
La Corte ha ritenuto infondata l’eccezione di inammissibilità, affermando che dal ricorso emergevano chiaramente i fatti e le norme invocate. Nel merito, ha rigettato il ricorso: pur correggendo la CTR sul tipo di raccomandata utilizzata, ha rilevato che non era stata provata la ricezione da parte del contribuente della comunicazione di avvenuto deposito (CAD). Richiamando la giurisprudenza di legittimità, ha ribadito che, nelle notifiche postali ex L. 890/1982 in caso di temporanea assenza del destinatario, la prova del perfezionamento richiede la produzione dell’avviso di ricevimento della CAD, non essendo sufficiente la sola prova della spedizione. Di conseguenza, ha confermato l’esclusione del perfezionamento della notificazione dell’avviso di accertamento presupposto e ha condannato l’Agenzia alle spese.
Norme richiamate
richiamato dall’Ufficio come norma sul procedimento notificatorio, ma ritenuto non utile a superare il difetto di prova della ricezione della CAD nel caso concreto
art. 14 L. 20 novembre 1982, n. 890
applicato alla notificazione a mezzo posta degli atti giudiziari/impositivi; il perfezionamento richiede la prova del recapito della comunicazione di avvenuto deposito in caso di temporanea assenza del destinatario
la Corte ha escluso il difetto di autosufficienza del ricorso, ritenendo sufficiente la esposizione dei fatti e delle norme denunciate
art. 375, secondo comma, c.p.c.
richiamato per la trattazione in camera di consiglio
richiamato per la trattazione del ricorso in camera di consiglio
art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c.
base del motivo di ricorso per violazione e falsa applicazione di legge
art. 8 L. 20 novembre 1982, n. 890
norma sul procedimento di notifica con CAD; la sua operatività presuppone la prova dell’avvenuta ricezione della comunicazione
d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1-quater
non applicato perché la parte soccombente è un’amministrazione pubblica ammessa alla prenotazione a debito del contributo unificato
Massime di principio
- Nelle notifiche degli atti impositivi eseguite a mezzo posta secondo la L. n. 890/1982, se il destinatario è temporaneamente assente, il perfezionamento della procedura notificatoria deve essere provato dal notificante mediante l’avviso di ricevimento della comunicazione di avvenuto deposito (CAD); la sola prova della spedizione della CAD non basta.
- Quando si contesta la mancata notificazione dell’atto presupposto di un atto esecutivo o consequenziale, l’amministrazione deve dimostrare in giudizio il completo perfezionamento del procedimento notificatorio dell’atto originario.
- Ai fini del controllo di ammissibilità del ricorso per cassazione, non è richiesta una esposizione analitica eccedente, ma è sufficiente che dal ricorso risultino con chiarezza i fatti di causa e le norme asseritamente violate.
- In presenza di prova mancante della ricezione della CAD, la notifica dell’atto presupposto non può ritenersi perfezionata, con conseguente invalidità dell’atto consequenziale fondato su di essa.
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