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Cassazione Penale, Ordinanza n. 27039/2026 del 17/07/2026

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (pubblico ministero)

La controversia

L'imputato ha proposto ricorso per cassazione avverso la sentenza della Corte di appello di Napoli, deducendo: (1) un vizio in relazione al mancato riconoscimento della causa di non punibilità per particolare tenuità del fatto ex art. 131-bis c.p.; (2) censure sulla recidiva, contestando la valutazione di merito compiuta dalla Corte territoriale. Dal testo emerge che la Corte di appello aveva escluso la tenuità del fatto valorizzando le modalità della condotta, i tempi, i motivi e l'intensità del dolo, nonché l'atteggiamento di evidente malafede; aveva inoltre ritenuto sussistente la recidiva sulla base di plurimi precedenti, indicativi di maggiore pericolosità.

La decisione

La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha ritenuto che la doglianza sulla particolare tenuità del fatto fosse inammissibile perché la Corte di appello aveva motivato in modo non illogico l'esclusione della causa di non punibilità, compiendo valutazioni di merito non sindacabili in sede di legittimità in assenza di evidenti vizi logici. Analogamente, ha dichiarato inammissibili le censure sulla recidiva, trattandosi di apprezzamenti riservati al giudice di merito e risultando la motivazione della Corte territoriale adeguata a giustificare la mancata esclusione della recidiva. Per effetto dell'inammissibilità, ha condannato il ricorrente al pagamento delle spese processuali e di euro 3000 in favore della cassa delle ammende ex art. 616 c.p.p.

Norme richiamate

  • art. 131-bis c.p.

    La particolare tenuità del fatto può essere esclusa sulla base delle modalità della condotta, dei tempi, dei motivi e dell'intensità del dolo; la relativa valutazione, se sorretta da motivazione non illogica, non è rivalutabile in cassazione.

  • art. 616 c.p.p.

    Dalla declaratoria di inammissibilità del ricorso deriva la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e di una somma in favore della cassa delle ammende.

Massime di principio

  • La valutazione circa la sussistenza della particolare tenuità del fatto ex art. 131-bis c.p. è rimessa al giudice di merito e non può essere sostituita in cassazione da una diversa lettura dei fatti, salvo la presenza di evidenti vizi logici della motivazione.
  • Quando il giudice di merito esclude la particolare tenuità valorizzando modalità della condotta, motivi, tempi e intensità del dolo, la motivazione è sufficiente se non manifesta illogicità.
  • Le censure contro la valutazione della recidiva sono inammissibili in sede di legittimità se mirano a ottenere una diversa ponderazione del materiale fattuale, a fronte di una motivazione adeguata che richiami precedenti penali significativi come indice di maggiore pericolosità.
  • L'inammissibilità del ricorso per cassazione comporta automaticamente, ai sensi dell'art. 616 c.p.p., la condanna del ricorrente alle spese processuali e al versamento di una somma alla cassa delle ammende.

Come è indicizzato

MaterieCause di non punibilitàCircostanze del reato
RamiParte generale
IstitutiParticolare tenuità del fattoRecidiva

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