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Cassazione Civile, Ordinanza n. 15873/2022 del 17/05/2022

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

ACCOGLIMENTO SENZA RINVIO

Favorevole al ricorrente (debitore)

La controversia

La controversia nasce da un decreto ingiuntivo emesso in favore di una banca per il saldo debitore di un conto corrente intestato al correntista, poi opposto e confermato in primo e secondo grado. Il correntista ha sostenuto che parte delle operazioni bancarie da cui era derivato il debito fossero state compiute dal fratello, senza valida autorizzazione, e che in un autonomo giudizio di querela di falso il Tribunale avesse accertato la falsità delle sottoscrizioni apposte nei documenti bancari e dichiarato nulla l'obbligazione pretesa dall'istituto di credito. Con il ricorso per cassazione ha dedotto, in primo motivo, la violazione delle norme sul giudizio di querela di falso, censurando la Corte d'appello per avere ritenuto irrilevante la sentenza passata in giudicato che aveva dichiarato la falsità delle sottoscrizioni e la nullità dell'obbligazione. Con il secondo motivo ha lamentato la violazione delle norme in tema di produzione e contestazione degli estratti conto e dell'onere della prova, sostenendo che la banca non avesse assolto il proprio onere probatorio e che gli estratti conto non potessero fondare il credito.

La decisione

La Corte di cassazione ha accolto il primo motivo di ricorso, dichiarando assorbito il secondo. Ha cassato la sentenza impugnata e, non essendo necessari ulteriori accertamenti di fatto, ha deciso nel merito accogliendo l'opposizione al decreto ingiuntivo e rigettando la domanda monitoria della banca. Le spese dei giudizi di merito e di legittimità sono state integralmente compensate per la peculiarità e progressività degli accertamenti della vicenda.

Norme richiamate

  • art. 645 c.p.c.

    ex art. 645 cod. proc. civ.

    indica il rimedio di opposizione al decreto ingiuntivo proposto dall'ingiunto.

  • art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c.

    Vizio della pronuncia, ex art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c.

    è il parametro processuale invocato per denunciare violazione e falsa applicazione di legge.

  • art. 366, n. 4, c.p.c.

    l'onere della specificità ex art. 366, n. 4 cod. proc. civ.

    la Corte ribadisce che non è richiesta l'esatta indicazione formale dell'ipotesi di ricorso, purché il vizio sia chiaramente dedotto.

  • art. 380-bis c.p.c.

    memoria ex art. 380-bis cod. proc. civ.

    richiamato solo quanto al deposito di memoria nel giudizio di legittimità.

  • art. 119 T.U.B.

    violazione degli artt. 119 Testo Unico Bancario

    norma evocata nel secondo motivo in tema di documentazione bancaria e contestazione degli estratti conto.

  • art. 1832 c.c.

    violazione degli artt. 119 Testo Unico Bancario, 1832 e 2697 cod. civ.

    norma evocata nel secondo motivo per la disciplina dell'approvazione degli estratti conto.

  • art. 2697 c.c.

    violazione degli artt. 119 Testo Unico Bancario, 1832 e 2697 cod. civ.

    richiamata in relazione al riparto dell'onere della prova nel giudizio sul credito bancario.

  • art. 384, comma 2, c.p.c.

    ex art. 384, comma 2, cod. proc. civ.

    consente alla Corte, eliminato l'errore di diritto e non occorrendo ulteriori accertamenti di fatto, di decidere la causa nel merito.

Massime di principio

  • La sentenza passata in giudicato che, in un autonomo giudizio di querela di falso, accerti la falsità delle sottoscrizioni su documenti posti a base del credito e dichiari nulla l'obbligazione, è decisiva nel giudizio sul medesimo rapporto e non può essere ignorata come irrilevante.
  • Quando un precedente giudicato ha travolto l'efficacia probatoria dei documenti fondanti il credito e ha statuito la nullità dell'obbligazione, non può essere mantenuta la pretesa monitoria sulla sola base di una supposta acquiescenza o conoscenza tacita delle operazioni contestate.
  • Nel ricorso per cassazione non è necessaria una perfetta rubrica formale del motivo, se dal contenuto dell'illustrazione emerge con chiarezza il vizio denunciato e la norma asseritamente violata.
  • Se la censura accolta consente la definizione della controversia senza ulteriori accertamenti in fatto, la Corte di cassazione può cassare la sentenza e decidere nel merito ai sensi dell'art. 384, comma 2, c.p.c.

Come è indicizzato

MaterieImpugnazioniConto corrente
RamiProcesso civileBancario e finanziario
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiGiudicatoOnere della prova

Testo integrale

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