Cassazione Civile, Sentenza n. 21760/2024 del 01/08/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
La controversia
Impugnazione dell'Informazione tariffaria vincolante (ITV) n. ITBTI 2018-048M-126100, con la quale l'ADM aveva classificato la merce richiesta al codice 7219349000 anziché al codice indicato dalla ricorrente 7219908000 (che avrebbe consentito esenzione daziaria). La CTR del Lazio aveva dichiarato il ricorso inammissibile per carenza di interesse, ritenendo che la ITV non fosse stata "utilizzata" in bolletta dall'importatore e che l'interesse a impugnare nella materia doganale sorga solo dopo il superamento della linea doganale (ossia dopo la concreta operazione di importazione oggetto di una obbligazione tributaria).
La decisione
La Corte di Cassazione ha accolto i primi, secondi e quinti motivi di ricorso, ritenendo che l'ITV sia atto autonomamente impugnabile e che la ricezione della decisione dia all'operatore un interesse qualificato ad agire, anche se la ITV non sia stata utilizzata in una specifica bolletta di importazione. La sentenza della CTR è stata cassata e il giudizio rinviato alla Commissione tributaria regionale del Lazio, in diversa composizione, per un nuovo esame; le spese del giudizio di legittimità sono poste a carico della resistente. Gli altri motivi di ricorso sono stati assorbiti.
Norme richiamate
d.lgs. n. 546 del 1992, art. 19
L'elencazione degli atti impugnabili deve essere interpretata in senso estensivo; le decisioni amministrative che manifestano una pretesa tributaria chiaramente individuata (come l'ITV) sono autonomamente impugnabili anche se non rientrano testualmente fra gli atti tassativi dell'art. 19.
codice di procedura civile, art. 100
L'interesse ad agire sussiste quando il ricorso è l'unico mezzo per ottenere un risultato utile. La Corte ha ritenuto che la ricezione dell'ITV dia un interesse qualificato all'impugnazione ai fini della tutela giurisdizionale.
Regolamento (UE) 2013/952 (Codice doganale dell'Unione), artt. 33 e 44
L'ITV è una decisione vincolante adottata su richiesta dell'importatore; è vincolante per il destinatario e per le autorità doganali a decorrere dalla data di ricezione. L'art.44 ribadisce il diritto di proporre ricorso contro decisioni doganali che riguardino direttamente e individualmente una persona.
Regolamento (UE) 952/2013, artt. 33-37 (richiamati)
Le disposizioni del CDU conferiscono efficacia giuridica comunitaria alle ITV e ne definiscono l'effetto vincolante, giustificando l'impugnabilità dinanzi al giudice nazionale per garantire l'effettività dei diritti derivanti dall'Unione.
d.lgs. n. 374 del 1990, art. 11
Richiamato dalla ricorrente per sottolineare la peculiare disciplina doganale; la Corte ha ritenuto comunque che l'ITV abbia autonoma rilevanza impugnatoria alla luce del CDU e della giurisprudenza nazionale.
Ordinanza Corte di giustizia UE C-206/03 (SmithKline Beecham)
Principio secondo cui il giudice nazionale deve adottare le misure necessarie per annullare un'informazione tariffaria errata e ottenere l'emanazione di una nuova decisione conforme al diritto comunitario; conferma l'obbligo di effettività e di tutela dei diritti UE nel processo nazionale.
Giurisprudenza di legittimità (es. Cass. n. 19998/2019 e altre citate)
La Corte di Cassazione ha già affermato l'impugnabilità autonoma dell'ITV; la sentenza conferma e dà continuità a tale orientamento.
Massime di principio
- L'Informazione tariffaria vincolante (ITV) è atto amministrativo autonomamente impugnabile: la sua ricezione dà titolo all'impugnazione anche se non è stata materialmente utilizzata in una specifica bolletta di importazione.
- L'interesse ad agire nasce al momento della ricezione della ITV poiché essa è vincolante per il destinatario e può incidere sulle operazioni successive; non è necessario attendere il verificarsi di una concreta obbligazione tributaria per accedere al giudice.
- Le autorità nazionali devono garantire, ai sensi del diritto dell'Unione, l'effettività della tutela: in caso di ITV errata il giudice nazionale può e deve adottare misure per annullarla e ottenere una nuova decisione conforme al diritto comunitario.
- L'omessa indicazione dell'ITV in una bolletta doganale non priva l'operatore del diritto di impugnare la decisione né incide sul carattere vincolante dell'ITV stessa; tuttavia, se l'operatore dichiara in dogana un codice diverso da quello indicato nella ITV si espone a possibili rettifiche doganali.
- Termini e rimedi: occorre rispettare i termini di impugnazione previsti dalla normativa (l'ITV è suscettibile di ricorso entro i termini previsti per le decisioni doganali, con principi differenti rispetto al ricorso per singole bollette), pertanto si consiglia di agire tempestivamente alla ricezione dell'ITV.
- In sede di consulenza o contenzioso conviene documentare la ricezione dell'ITV, l'eventuale utilizzo o non utilizzo nelle operazioni doganali e motivare l'interesse concreto all'impugnazione per evitare eccezioni di inammissibilità fondate sulla carenza di interesse.
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