Cassazione Penale, Ordinanza n. 00767/2026 del 09/01/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (pubblico ministero)
La controversia
Il ricorso è stato proposto nell'interesse dell'imputato avverso la sentenza della Corte di appello di Bologna del 9 gennaio 2025 che ne aveva confermato la responsabilità per truffa. Unico motivo: dedotta violazione di legge penale e vizio di motivazione, anche in punto di responsabilità, sostenendo che la motivazione fosse illogica sulla base di una diversa lettura dei dati processuali, di una diversa ricostruzione storica dei fatti e di un diverso giudizio sulla rilevanza e attendibilità delle prove. Inoltre, veniva lamentata la mancata rinnovazione dell'istruttoria dibattimentale, ma in modo ritenuto generico e aspecifico dalla Corte di cassazione.
La decisione
La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha ritenuto che le censure mirassero, in realtà, a ottenere una nuova valutazione del compendio probatorio e una diversa ricostruzione dei fatti, attività precluse al giudice di legittimità. Ha inoltre rilevato che la Corte di appello aveva motivato in modo logicamente corretto e con argomenti giuridicamente adeguati, valorizzando elementi probatori ritenuti concordanti: l'intestazione dell'utenza telefonica usata nei contatti con la vittima, l'intestazione della carta ricaricabile su cui erano confluiti gli accrediti della persona offesa e la corrispondenza tra i luoghi dei prelievi e la residenza del ricorrente. La doglianza sulla mancata rinnovazione dell'istruttoria è stata giudicata generica. Conseguentemente, il ricorrente è stato condannato alle spese processuali e al pagamento di euro 3.000 alla Cassa delle ammende.
Norme richiamate
Norma incriminatrice del reato contestato, richiamata per delimitare l'oggetto del giudizio di responsabilità confermato in appello.
Richiamato implicitamente attraverso la deduzione di violazione di legge e vizio di motivazione come censure tipiche del ricorso per cassazione.
La Corte valorizza l'esistenza di una motivazione esente da vizi logici e adeguata a sorreggere la decisione di merito.
La declaratoria di inammissibilità è coerente con la presentazione di motivi generici o non consentiti in sede di legittimità.
Fondamento della condanna alle spese processuali e al pagamento della somma in favore della Cassa delle ammende in caso di inammissibilità del ricorso.
Massime di principio
- Nel giudizio di cassazione non è consentito chiedere una nuova valutazione del materiale probatorio né una diversa ricostruzione dei fatti, poiché il controllo di legittimità non può tradursi in un terzo giudizio di merito.
- Il vizio di motivazione non può essere dedotto mediante il semplice confronto con una diversa lettura delle prove o con modelli alternativi di ragionamento, ma richiede l'individuazione di un effettivo deficit logico o giuridico della motivazione impugnata.
- La motivazione della sentenza di merito è immune da censura quando espone in modo coerente gli elementi probatori ritenuti concordanti e li collega logicamente alla decisione di responsabilità.
- La doglianza sulla mancata rinnovazione dell'istruttoria dibattimentale deve indicare in modo specifico gli elementi probatori decisivi che si assumono non adeguatamente valutati; in mancanza, il motivo è generico e inammissibile.
- L'inammissibilità del ricorso comporta la condanna del ricorrente alle spese processuali e, nei casi previsti, al versamento di una somma alla Cassa delle ammende.
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