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Cassazione Civile, Ordinanza n. 21407/2023 del 19/07/2023

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

ACCOGLIMENTO CON RINVIO

Favorevole al ricorrente (creditore)

La controversia

Una società mandataria di numerose farmacie e altri soggetti conveniva in giudizio l'azienda sanitaria locale chiedendo il pagamento di oltre 3 milioni di euro per forniture di medicinali anticipate agli assistiti del servizio sanitario nazionale, oltre interessi moratori ex d.lgs. n. 231/2002, interessi legali, maggior danno da ritardo, anatocismo e spese. Il Tribunale aveva accolto solo in parte la domanda, condannando la ASL al pagamento di una somma molto inferiore a titolo di interessi legali, dopo il pagamento in corso di causa della sorte capitale, e aveva escluso sia il maggior danno ex art. 1224, comma 2, c.c. sia gli interessi anatocistici. In appello la creditrice censurava, tra l'altro, la limitazione del petitum, l'omessa pronuncia su varie domande, la statuizione sulla cessazione della materia del contendere per il capitale, la compensazione delle spese e il mancato riconoscimento del maggior danno e dell'anatocismo. La Corte d'appello dichiarava inammissibile il gravame, ritenendo che le censure non si confrontassero con la ratio decidendi di primo grado: per il maggior danno mancava la confutazione del rilievo sulla insussistenza della colpa della ASL nel ritardo; per gli interessi anatocistici mancava il confronto con il rilievo per cui non erano maturati da oltre sei mesi al momento della domanda. In cassazione la ricorrente deduceva sei motivi: violazione dell'art. 342 c.p.c. e omesso esame, omessa pronuncia e violazione dell'art. 1218 e 1282 c.c., errata cessazione della materia del contendere e spese, violazione dei parametri del d.m. n. 55/2014, violazione dell'art. 1224, comma 2, c.c. sul maggior danno, e violazione dell'art. 1283 c.c. sull'anatocismo.

La decisione

La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibili il primo, il secondo, il quinto e il sesto motivo; ha ritenuto fondato il terzo motivo, assorbito il quarto, ha cassato la sentenza impugnata in relazione al motivo accolto e ha rinviato alla Corte d'appello di Roma, in diversa sezione e composizione, anche per le spese del giudizio di legittimità. La Corte ha precisato che la declaratoria di inammissibilità dell'appello da parte del giudice di merito non derivava realmente da un vizio formale ex art. 342 c.p.c., ma dal fatto che le doglianze non si confrontavano con le rationes decidendi della sentenza di primo grado. È stata invece censurata l'omessa pronuncia sul motivo di appello relativo alla statuizione di cessazione della materia del contendere e alla regolazione delle spese, poiché quel motivo era stato integralmente obliterato dalla Corte territoriale.

Norme richiamate

  • art. 342 c.p.c.

    la Corte di merito lo ha evocato, ma la Cassazione rileva che l'inammissibilità dell'appello è stata in realtà fondata sulla mancata confutazione delle rationes decidendi di primo grado, non su un vizio formale dell'atto di gravame

  • art. 366 c.p.c.

    il ricorso per cassazione deve rispettare l'autosufficienza, indicando e localizzando gli atti e i documenti su cui si fonda; in mancanza, i motivi sono inammissibili

  • art. 369, comma 2, n. 4, c.p.c.

    l'onere di localizzazione degli atti e documenti può essere assolto indicando la fase del processo di merito in cui essi sono stati prodotti o formati

  • art. 1218 c.c.

    richiamato dalla ricorrente per sostenere l'inadempimento e gli effetti della mora, ma il motivo è stato ritenuto inammissibile per difetto di autosufficienza

  • art. 1224, comma 2, c.c.

    il maggior danno da ritardo presuppone, secondo la sentenza di merito non validamente censurata, anche la confutazione del rilievo sull'assenza di colpa del debitore

  • art. 1282 c.c.

    richiamato dalla ricorrente per ottenere gli interessi legali sulla somma dovuta, ma la censura è stata ritenuta inammissibile

  • art. 10 c.p.c.

    richiamato nel motivo sul valore della domanda e sulla cessazione della materia del contendere

  • artt. 91 e 92 c.p.c.

    richiamati in relazione alla compensazione delle spese e alla loro liquidazione

  • D.M. n. 55 del 2014

    richiamato per contestare la liquidazione delle spese di lite sotto i parametri

  • art. 1283 c.c.

    richiamato in relazione agli interessi anatocistici; la censura è stata dichiarata inammissibile perché non autosufficiente

  • d.lgs. n. 231/2002

    richiamato per gli interessi moratori sulle forniture, ma la ricorrente aveva rinunciato alla relativa domanda in appello

  • art. 112 c.p.c.

    la Cassazione ricostruisce l'omessa pronuncia come violazione del principio di corrispondenza tra chiesto e pronunciato

  • art. 360 c.p.c.

    norma processuale richiamata per i diversi vizi dedotti in cassazione

  • art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c.

    utilizzato per dedurre violazione di legge

  • art. 360, comma 1, n. 5, c.p.c.

    utilizzato per dedurre omesso esame di fatti risultanti dagli atti processuali

Massime di principio

  • L'appello è inammissibile quando le censure non si misurano con le rationes decidendi della sentenza di primo grado: non basta riproporre la propria tesi senza confutare gli specifici rilievi posti a fondamento della decisione impugnata.
  • La deduzione in cassazione di un vizio di omessa pronuncia richiede che il ricorrente indichi in modo specifico il contenuto della domanda o del motivo di gravame e ne consenta la localizzazione negli atti di causa; in difetto, il motivo è inammissibile per violazione del principio di autosufficienza.
  • Il principio di autosufficienza del ricorso per cassazione va applicato in modo proporzionato, ma resta necessario che il ricorrente riproduca o indichi con precisione gli atti e i documenti su cui fonda la censura, così da consentire il controllo della Corte di legittimità.
  • Il maggior danno ex art. 1224, comma 2, c.c. non può essere utilmente invocato se la censura non attacca la specifica ratio della decisione di merito, specie quando il giudice abbia escluso il presupposto della colpa del debitore nella mora.
  • La censura sugli interessi anatocistici richiede un confronto puntuale con il rilievo decisivo del giudice di merito circa la maturazione degli interessi da almeno sei mesi prima della domanda; la mera riproposizione della domanda non è sufficiente a scalfire la decisione.

Come è indicizzato

MaterieImpugnazioniSpese di liteMora
RamiProcesso civileObbligazioni
SottomaterieAppelloRicorso per cassazione
IstitutiOnere della provaBuona fede e correttezza

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