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Cassazione Civile, Ordinanza n. 36930/2021 del 26/11/2021

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (società postale)

La controversia

La controversia nasce da una serie di decreti ingiuntivi ottenuti da un avvocato nei confronti della società postale per importi di euro 2,80 ciascuno, relativi al costo della comunicazione di avvenuta notifica (CAN) inviata nell’ambito di notificazioni eseguite a mezzo posta a persone giuridiche. L’avvocato sosteneva che la CAN non fosse dovuta a suo carico e che, pertanto, l’addebito fosse indebito. La società proponeva opposizione ai decreti; il giudice di pace accoglieva solo parzialmente l’opposizione, revocando gli interessi ma confermando i crediti e liquidando le spese. In appello il tribunale riformava la decisione, riteneva la società priva di legittimazione passiva rispetto alla pretesa azionata, accoglieva l’opposizione, revocava tutti i decreti ingiuntivi e rigettava le domande dell’avvocato. Nel ricorso per cassazione il ricorrente deduceva violazione e falsa applicazione dell’art. 36, comma 2-quater, del d.l. n. 248 del 2007 conv. in l. n. 31 del 2008, in relazione all’art. 145 c.p.c., sostenendo che nelle notificazioni a persone giuridiche il destinatario andrebbe identificato anche nella persona addetta al servizio e che, quindi, le notifiche sarebbero regolari e la CAN non avrebbe dovuto essergli inviata a spese sue. Invocava anche un precedente della Cassazione.

La decisione

La Corte ha dichiarato il ricorso inammissibile. Ha rilevato, da un lato, che il ricorso non rispettava i requisiti di cui all’art. 366, primo comma, nn. 3 e 6, c.p.c., perché privo di una sommaria esposizione dei fatti e di adeguato richiamo/spiegazione degli atti processuali richiamati; dall’altro, che il motivo non coglieva la ratio decidendi della sentenza impugnata. Il tribunale aveva fondato la decisione sul principio per cui, nelle notificazioni a mezzo posta, il rapporto si instaura tra l’ufficiale giudiziario e l’agente postale, non tra il notificante e l’agente postale; tale ratio non veniva effettivamente censurata dal ricorrente, che si limitava a ribadire che la CAN non dovesse essergli addebitata. Il ricorso è stato quindi respinto in rito, con condanna del ricorrente alle spese e con atto dei presupposti per il raddoppio del contributo unificato.

Norme richiamate

  • art. 360, primo comma, n. 4, c.p.c.

    è stato invocato come parametro del motivo per violazione e falsa applicazione di legge processuale.

  • art. 366, primo comma, nn. 3 e 6, c.p.c.

    il ricorso è stato ritenuto inammissibile perché privo di un’esposizione sommaria dei fatti e del necessario supporto di specificità sui documenti e atti richiamati.

  • art. 36, comma 2-quater, del d.l. 31 dicembre 2007, n. 248, conv. in l. 28 febbraio 2008, n. 31

    la norma era richiamata dal ricorrente per sostenere che, nelle notificazioni a persone giuridiche, la CAN non fosse dovuta; la Corte non ha condiviso la censura perché il motivo non aggrediva la ratio della decisione impugnata.

  • art. 145 c.p.c.

    invocato per sostenere la regolarità delle notifiche a persone giuridiche e, quindi, l’assenza di legittimità dell’addebito della CAN.

  • art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115 del 2002

    richiamato per dare atto dei presupposti del versamento dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato in caso di rigetto/inammissibilità.

  • art. 13, comma 1-bis, d.P.R. n. 115 del 2002

    richiamato come base del contributo unificato aggiuntivo cui è collegato il raddoppio.

Massime di principio

  • Il ricorso per cassazione è inammissibile quando non contiene un’esposizione sommaria ma intellegibile dei fatti di causa e non specifica adeguatamente gli atti e documenti su cui si fonda, in violazione dell’art. 366 c.p.c.
  • Il motivo di ricorso deve confrontarsi con la ratio decidendi della sentenza impugnata: se censura un profilo diverso o non decisivo, il ricorso è inammissibile.
  • Nelle notificazioni a mezzo posta, il rapporto giuridico rilevante si instaura tra l’ufficiale giudiziario e l’agente postale, e non direttamente tra il notificante e l’agente postale.
  • La mera contestazione dell’addebito economico di un adempimento postale non è sufficiente, se non si spiega perché la statuizione del giudice di merito sulla struttura del rapporto notificatorio sarebbe errata.

Come è indicizzato

MaterieImpugnazioni
RamiProcesso civile
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiOnere della prova

Testo integrale

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