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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 26187/2026 del 13/07/2026

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

ACCOGLIMENTO CON RINVIO

Favorevole al ricorrente (imputato)

La controversia

In sede di esecuzione la Corte d'appello, su richiesta della Procura generale, ha revocato la sospensione condizionale della pena concessa in una precedente sentenza di condanna. Il ricorrente ha sostenuto che il giudice dell'esecuzione, nel ritenere integrata la causa di revoca automatica di cui all'art. 168, comma 1, n. 2, c.p., avrebbe dovuto considerare non le pene originariamente irrogate nelle singole sentenze, ma le pene come già rideterminate in executivis a seguito del riconoscimento della continuazione tra più sentenze. Secondo la difesa, infatti, le condanne erano state riunite sotto il vincolo della continuazione con ulteriori provvedimenti esecutivi e, tenendo conto delle pene così rideterminate, il superamento del limite di due anni non si sarebbe verificato nei termini posti a base della revoca automatica. Il ricorso denuncia quindi violazione di legge e vizio di motivazione in relazione agli artt. 164 e 168 c.p. e agli artt. 671 e 674 c.p.p.

La decisione

La Corte di cassazione ha ritenuto fondato il ricorso. Ha osservato che il provvedimento impugnato non indicava espressamente quale ipotesi di revoca dell'art. 168 c.p. fosse stata applicata, ma che la motivazione faceva riferimento a una pena complessiva superiore ai limiti di legge, quindi a una revoca obbligatoria ex art. 168, comma 1, n. 2, c.p. La Corte ha rilevato che il giudice dell'esecuzione aveva omesso di considerare che, prima della revoca, le sentenze rilevanti erano già state oggetto di riconoscimento della continuazione in executivis e che, pertanto, doveva valutarsi la pena complessivamente rideterminata, non quella originaria. Ne ha tratto la conclusione che l'ordinanza era viziata per avere posto a base della revoca una pena non aggiornata alla rideterminazione sanzionatoria. Il provvedimento è stato quindi annullato con rinvio alla Corte d'appello di Napoli, in funzione di giudice dell'esecuzione, per nuovo esame, con il principio di diritto secondo cui, quando il giudice dell'esecuzione applica la continuazione tra più fatti oggetto di diverse sentenze, la sospensione condizionale già concessa non è automaticamente revocata, neppure nell'ipotesi di cui all'art. 168, comma 1, n. 2, c.p., dovendosi valutare se il beneficio possa estendersi alla pena complessivamente rideterminata oppure debba essere revocato per il venir meno dei presupposti di legge.

Norme richiamate

  • art. 164 c.p.

    Richiamato insieme all'art. 168 c.p. per il regime della sospensione condizionale e dei suoi presupposti ostativi.

  • art. 168 c.p.

    Norma sulla revoca della sospensione condizionale, distinta in ipotesi obbligatorie e facoltative; nel caso concreto la Corte ha ricondotto la revoca all'ipotesi di diritto di cui al comma 1, n. 2, ma ha escluso che essa operi automaticamente senza considerare la rideterminazione in executivis.

  • art. 671 c.p.p.

    Richiamato quale base del riconoscimento della continuazione in sede esecutiva.

  • art. 674 c.p.p.

    Richiamato nel motivo di ricorso in relazione ai poteri del giudice dell'esecuzione.

  • art. 163 c.p.

    Richiamato per indicare il beneficio della sospensione condizionale della pena.

  • art. 81 cpv. c.p.

    Norma sulla continuazione richiamata nel principio di diritto finale.

Massime di principio

  • Quando la revoca della sospensione condizionale è fondata sul superamento dei limiti di pena derivante da una successiva condanna, il giudice dell'esecuzione deve verificare la pena effettivamente risultante dopo eventuali rideterminazioni già operate in executivis, non la sola pena originaria della sentenza di cognizione.
  • Nel caso in cui più sentenze siano state riunite dal vincolo della continuazione in sede esecutiva, la sospensione condizionale concessa per uno dei reati non può essere revocata in modo meramente automatico sulla base del cumulo originario: occorre valutare se il beneficio possa estendersi alla pena complessiva rideterminata oppure se i presupposti di legge per il mantenimento del beneficio siano venuti meno.
  • La competenza del giudice dell'esecuzione sulla revoca della sospensione condizionale dipende dalla specifica ipotesi di revoca: nelle ipotesi obbligatorie può intervenire con effetti dichiarativi, ma deve comunque confrontarsi con lo stato attuale del titolo esecutivo e con le eventuali modifiche già apportate alla pena.
  • In tema di continuazione in executivis, la corretta base di calcolo ai fini del mantenimento o della revoca della sospensione condizionale è la pena complessivamente rideterminata dal giudice dell'esecuzione, perché è quella che rappresenta il titolo sanzionatorio vigente.

Come è indicizzato

MaterieMisure alternativeImpugnazioni
RamiEsecuzione penaleProcesso penale
IstitutiContinuazione

Testo integrale

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