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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 24302/2023 del 06/06/2023

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Il ricorrente ha proposto ricorso per cassazione con due motivi: (1) nullità della sentenza per omessa citazione in grado di appello; (2) violazione di legge in ordine all'affermazione di responsabilità, sostenendo che la Corte d'appello non avrebbe adeguatamente valutato le censure relative alla configurabilità del reato di insolvenza fraudolenta e dunque non avrebbe posto a fondamento una corretta ricostruzione dei fatti.

La decisione

La Corte Suprema ha dichiarato il ricorso inammissibile. Sul primo motivo la Corte ha rilevato che la citazione in appello era rituale e che l'imputato era stato dichiarato "assente" senza che il difensore avesse dedotto l'irritualità della declaratoria; pertanto il motivo è manifestamente infondato. Sul secondo motivo la Corte l'ha ritenuto generico e aspecifico e ha ribadito i limiti del sindacato di legittimità: la Cassazione non può rivedere la valutazione del merito dei fatti e delle prove, essendo riservata ai giudici di merito la scelta sulla rilevanza e attendibilità delle fonti. La Corte ha richiamato il principio della "doppia conforme" (congruenza tra motivazioni di primo e secondo grado) e ha ritenuto la motivazione dei giudici di merito logica, congrua e completa. Conseguentemente il ricorso è stato dichiarato inammissibile e il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali e a versare euro tremila alla Cassa delle Ammende (art. 616 c.p.p.). La condanna di primo grado per il reato di cui all'art. 641 c.p. è dunque confermata nella sostanza dalla decisione di inammissibilità.

Norme richiamate

  • art. 641 c.p.

    Norma che disciplina il reato contestato (approssimazione alla frode o insolvenza fraudolenta a seconda della ricostruzione); la Corte ha ritenuto sussistente la responsabilità dell'imputato sulla base degli elementi di prova valutati dai giudici di merito

  • art. 23 co.8 D.L. n. 137/2020

    Norma richiamata solo in relazione al deposito delle conclusioni scritte dal Sostituto Procuratore Generale; il PG ha formulato le conclusioni chiedendo l'inammissibilità del ricorso

  • art. 606 c.p.p.

    Limitazione della cognizione della Corte di cassazione ai motivi di diritto e alla congruità della motivazione; la Corte ha richiamato questo articolo per escludere la possibilità di riesame del merito e delle prove

  • art. 616 c.p.p.

    Prevede le conseguenze in caso di inammissibilità del ricorso, fra cui la condanna alle spese processuali e l'obbligo di versamento di una somma alla Cassa delle Ammende; la Corte ha condannato il ricorrente a euro tremila in applicazione di tale disposizione

Massime di principio

  • In cassazione i motivi devono essere specifici, articolati e diretti a violazioni di diritto; censure generiche o meri disaccordi sulla valutazione delle prove sono inammissibili
  • La Corte di cassazione non può sostituirsi al giudice di merito nella valutazione della fondatezza e dell'attendibilità delle prove; il ricorso non può proporsi come una seconda ricostruzione alternativa dei fatti
  • La regolarità della citazione deve essere contestata tempestivamente e con deduzioni specifiche: la semplice dicharazione di "assenza" dell'imputato in appello non è sufficiente se non si dimostra l'irritualità della citazione
  • In presenza di due sentenze conformi (primo e secondo grado) la motivazione di appello integra quella di primo grado formando un unico corpo argomentativo, rendendo più difficile il sindacato in cassazione
  • La presentazione di ricorsi manifestamente infondati può comportare, oltre alle spese processuali, l'obbligo di versare una somma alla Cassa delle Ammende; è quindi opportuno valutare la fondatezza giuridica dei motivi prima di proporre ricorso

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