Cassazione Penale, Sentenza n. 24302/2023 del 06/06/2023
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Il ricorrente ha proposto ricorso per cassazione con due motivi: (1) nullità della sentenza per omessa citazione in grado di appello; (2) violazione di legge in ordine all'affermazione di responsabilità, sostenendo che la Corte d'appello non avrebbe adeguatamente valutato le censure relative alla configurabilità del reato di insolvenza fraudolenta e dunque non avrebbe posto a fondamento una corretta ricostruzione dei fatti.
La decisione
La Corte Suprema ha dichiarato il ricorso inammissibile. Sul primo motivo la Corte ha rilevato che la citazione in appello era rituale e che l'imputato era stato dichiarato "assente" senza che il difensore avesse dedotto l'irritualità della declaratoria; pertanto il motivo è manifestamente infondato. Sul secondo motivo la Corte l'ha ritenuto generico e aspecifico e ha ribadito i limiti del sindacato di legittimità: la Cassazione non può rivedere la valutazione del merito dei fatti e delle prove, essendo riservata ai giudici di merito la scelta sulla rilevanza e attendibilità delle fonti. La Corte ha richiamato il principio della "doppia conforme" (congruenza tra motivazioni di primo e secondo grado) e ha ritenuto la motivazione dei giudici di merito logica, congrua e completa. Conseguentemente il ricorso è stato dichiarato inammissibile e il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali e a versare euro tremila alla Cassa delle Ammende (art. 616 c.p.p.). La condanna di primo grado per il reato di cui all'art. 641 c.p. è dunque confermata nella sostanza dalla decisione di inammissibilità.
Norme richiamate
Norma che disciplina il reato contestato (approssimazione alla frode o insolvenza fraudolenta a seconda della ricostruzione); la Corte ha ritenuto sussistente la responsabilità dell'imputato sulla base degli elementi di prova valutati dai giudici di merito
Norma richiamata solo in relazione al deposito delle conclusioni scritte dal Sostituto Procuratore Generale; il PG ha formulato le conclusioni chiedendo l'inammissibilità del ricorso
Limitazione della cognizione della Corte di cassazione ai motivi di diritto e alla congruità della motivazione; la Corte ha richiamato questo articolo per escludere la possibilità di riesame del merito e delle prove
Prevede le conseguenze in caso di inammissibilità del ricorso, fra cui la condanna alle spese processuali e l'obbligo di versamento di una somma alla Cassa delle Ammende; la Corte ha condannato il ricorrente a euro tremila in applicazione di tale disposizione
Massime di principio
- In cassazione i motivi devono essere specifici, articolati e diretti a violazioni di diritto; censure generiche o meri disaccordi sulla valutazione delle prove sono inammissibili
- La Corte di cassazione non può sostituirsi al giudice di merito nella valutazione della fondatezza e dell'attendibilità delle prove; il ricorso non può proporsi come una seconda ricostruzione alternativa dei fatti
- La regolarità della citazione deve essere contestata tempestivamente e con deduzioni specifiche: la semplice dicharazione di "assenza" dell'imputato in appello non è sufficiente se non si dimostra l'irritualità della citazione
- In presenza di due sentenze conformi (primo e secondo grado) la motivazione di appello integra quella di primo grado formando un unico corpo argomentativo, rendendo più difficile il sindacato in cassazione
- La presentazione di ricorsi manifestamente infondati può comportare, oltre alle spese processuali, l'obbligo di versare una somma alla Cassa delle Ammende; è quindi opportuno valutare la fondatezza giuridica dei motivi prima di proporre ricorso
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