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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 38231/2025 del 25/11/2025

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Il ricorrente impugnava la sentenza di appello che lo aveva dichiarato responsabile, per i capi a) e b) (maltrattamenti e estorsione nei confronti della convivente, rubricati rispettivamente agli artt. 629, commi primo e secondo, e 572 c.p.), contestando: (i) travisamento e insufficiente valutazione della prova (in particolare delle dichiarazioni della persona offesa e dei testi) e quindi carenze della motivazione sull'abitualità e sul contesto di sopraffazione; (ii) utilizzabilità viziata di dati acquisiti da ispezione del cellulare (sequestro e acquisizione senza garanzie difensive); (iii) mancata prova della minaccia e della pubblicazione di foto intime; (iv) assenza dell'elemento soggettivo dell'estorsione e prova di un accordo economico legittimo; (v) mancata acquisizione di documenti ritenuti decisivi (accordi/ISEE); (vi) mancato riconoscimento di attenuanti e contestuale vizio nella determinazione del trattamento sanzionatorio (richieste di riconoscimento art. 62 n.4 e attenuante costituzionale) e di applicazione dell'art. 235 c.p.

La decisione

La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile per genericità e aspecificità dei motivi, rilevando che i motivi riproducono in modo reiterativo deduzioni già respinte in appello senza un confronto critico puntuale con la motivazione della Corte territoriale. La Cassazione ha richiamato i principi della "doppia conforme" e il limitato sindacato di legittimità sulla valutazione della credibilità della persona offesa, confermando che la Corte di appello aveva fornito motivazione logica, analitica e non manifestamente illogica. Sul punto relativo alla utilizzabilità dei dati del cellulare in rito abbreviato la Corte ha ribadito il corretto esame operato dal giudice di merito alla luce dell'art. 438, comma 6-bis c.p.p., ritenendo la censura generica e non dimostrata nella sua incidenza sulla prova di resistenza. Il ricorrente è stato condannato alle spese processuali e al pagamento di una somma a titolo di spese.

Norme richiamate

  • art. 572 cod. pen.

    Norma richiamata nella rubrica per i reati contestati (maltrattamenti); la Corte territoriale ha ritenuto credibili le dichiarazioni della persona offesa ai fini della configurazione del reato, valutazione di fatto non sindacabile in cassazione se motivata

  • art. 629 cod. pen.

    Norma richiamata nella rubrica (estorsione); la Corte ha ritenuto provata la condotta estorsiva basata su minacce e richieste di denaro, con valutazione del contesto e della sistematicità delle condotte

  • art. 173 disp. att. cod. proc. pen.

    Richiamato come limite alla riproduzione troppo estesa dei motivi nel ricorso, per la disciplina della motivazione nei giudizi di legittimità

  • art. 438, comma 6-bis, cod. proc. pen.

    Norma centrale per il processo con rito abbreviato: limita la rilevabilità delle inutilizzabilità solo a quelle derivanti dalla violazione di un divieto probatorio; la Corte ha ritenuto corretta l'applicazione del principio per escludere la deducibilità di censure generiche relative all'acquisizione del cellulare

  • art. 253 cod. proc. pen.

    Norma sul sequestro; la difesa aveva censurato la convalida del sequestro del cellulare, ma la Corte ha ritenuto la censura non decisiva e generica

  • art. 191, comma 1, cod. proc. pen.

    Richiamata nella distinzione tra diverse categorie di violazioni di divieti probatori; la Corte ha distinto tra violazioni procedurali di acquisizione e divieti contenutistici che privano il giudice del potere di assumere la prova

  • art. 62, comma primo, n.4 cod. pen.

    Richiesta dal ricorrente come attenuante non riconosciuta dai giudici di merito; la Cassazione ha dichiarato il motivo generico e non confrontato con la motivazione della Corte di appello

  • art. 235 cod. pen.

    Norma richiamata in relazione al trattamento sanzionatorio; la censura è stata ritenuta aspecifica e non confrontata con la motivazione del giudice di merito

  • art. 585, comma 4, cod. proc. pen.

    Richiamata in relazione all'introduzione tardiva di motivi nuovi in appello; la Corte ha osservato l'inammissibilità di censure nuove oltre i termini di devoluzione

  • art. 442, comma 1-bis, cod. proc. pen.

    Citata nel quadro sistematico riguardante utilizzabilità degli atti di indagine nel giudizio abbreviato e nella distinzione tra tipologie di prove utilizzabili

Massime di principio

  • In cassazione i motivi devono essere specifici: è necessario confrontarsi puntualmente con le argomentazioni del provvedimento impugnato; le riproposizioni generiche dell'apparato critico svolto in appello sono inammissibili
  • Quando vi è una doppia conforme (concordanza di primo e secondo grado) il sindacato della Corte di legittimità sulla valutazione della prova è molto limitato; la valutazione della credibilità della persona offesa è questione di fatto e difficilmente riformabile se adeguatamente motivata
  • Nel rito abbreviato le eccezioni di inutilizzabilità delle prove sono rilevabili solo se rientrano nella categoria delle "inutilizzabilità derivanti dalla violazione di un divieto probatorio" come intese dall'art. 438, comma 6-bis c.p.p.; censure generiche sull'acquisizione procedurale sono inidonee a determinare l'annullamento
  • Se si contesta l'utilizzabilità di una prova, il ricorrente deve dimostrare l'incidenza decisiva di quell'elemento sulla cosiddetta prova di resistenza: senza tale indicazione la censura è inammissibile o manifestamente infondata
  • Le doglianze circa omissioni o mancata acquisizione documentale richiedono l'indicazione puntuale dei documenti mancanti e della loro rilevanza per la decisione; richieste generiche sono giudicate inammissibili
  • Le contestazioni relative alla valutazione delle circostanze attenuanti o alla determinazione della pena devono confrontarsi analiticamente con la motivazione del giudice di merito; l'affermazione assertiva di errore è insufficiente

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