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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 32595/2024 del 14/08/2024

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Impugnazione dell'ordinanza che ha rigettato l'istanza di riesame avverso la custodia cautelare in carcere disposta per il delitto di cessione di sostanza stupefacente (art. 73 d.P.R. 309/1990). Il ricorso per cassazione articolato in due motivi: (1) vizio di motivazione e carenza della gravità indiziaria, in particolare contestando la valorizzazione del presunto debito di Euro 30.000 attribuito al ricorrente e sostenendo che la somma derivasse da una fornitura/fornitura di materiale edile (fattura per lavori di sbancamento), nonché presunti travisamenti delle conversazioni intercettate; (2) eccessiva stereotipia nella valutazione delle esigenze cautelari e mancata considerazione dell'attualità del pericolo di reiterazione alla luce della remota data dei fatti e di precedenti penali risalenti (2007). La difesa ha inoltre depositato memoria con ulteriori argomentazioni sulla mancata valutazione dell'attualità del pericolo.

La decisione

La Corte ha rigettato il ricorso. Sul primo motivo la Cassazione ha affermato che il controllo di legittimità sulla motivazione del tribunale del riesame è limitato a verificare la congruenza logica e la correttezza giuridica dell'apparato argomentativo e non consente una rivalutazione di merito degli elementi probatori. Ha ritenuto adeguata e priva di errori logici la ricostruzione del tribunale che ha collegato Muscia alla cessione di cocaina per Euro 30.000, ha valutato coerentemente le conversazioni e la fattura (che attestava lavori di sbancamento e non una fornitura) e ha motivato la non attendibilità della versione difensiva. Sul secondo motivo la Corte ha ritenuto corretto l'approccio del tribunale del riesame che ha indicato elementi specifici idonei a dimostrare l'attualità e la concretezza del pericolo di reiterazione (gravità del fatto, modalità professionale della condotta, precedenti penali), osservando che il pericolo di reiterazione può essere desunto dalle modalità delle condotte anche se risalenti nel tempo. Il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali.

Norme richiamate

  • art. 73 d.P.R. n. 309/1990

    art. 73, comma 1 d.P.R. n. 309/1990

    Norma che disciplina il reato contestato (cessione di sostanze stupefacenti); utilizzata come titolo di imputazione per la valutazione della gravït indiziaria.

  • art. 606 cod. proc. pen.

    art. 606, lett. b) ed e) cod. proc. pen.

    Regole sul ricorso per cassazione per motivi di motivazione: la Corte ricorda che il controllo è limitato alla verifica di congruenza logico-giuridica della motivazione e non alla riconsiderazione del merito probatorio.

  • articoli relativi alla valutazione indiziaria e prova

    art. 125, comma 3; art. 192 commi 1 e 2; art. 273; art. 292 comma 2 lett. c) cod. proc. pen. (richiamati nel ricorso)

    Norme richiamate dalla difesa in relazione alla disciplina della prova e della motivazione; la Corte ha valutato che il tribunale del riesame ha congruamente applicato i canoni di valutazione degli indizi.

  • art. 274 cod. proc. pen.

    art. 274, comma 1, lett. c) cod. proc. pen.

    Natura del pericolo di reiterazione come esigenza cautelare: la Corte conferma che il pericolo può essere desunto dalle modalità e dalla professionalità della condotta anche se la condotta è anteriore nel tempo.

  • art. 275 cod. proc. pen.

    Norma sull'adeguatezza delle misure cautelari e sul bilanciamento delle esigenze cautelari: la Corte ha ritenuto che il tribunale del riesame abbia motivato specificamente le ragioni per cui la custodia in carcere era necessaria e proporzionata.

Massime di principio

  • Il giudizio di legittimità sul vizio di motivazione in materia di misure cautelari è limitato a verificare la coerenza logico-giuridica della motivazione: la Cassazione non riconsidera il merito probatorio.
  • Per censurare la gravït indiziaria è necessario dimostrare un vizio logico o giuridico nella motivazione del giudice di merito, non basta prospettare una diversa ricostruzione dei fatti.
  • Incertezze o contrasti formali fra documenti (es. fatture) e contenuti delle conversazioni possono essere legittimamente valorizzati dal giudice come elementi che indeboliscono la versione difensiva.
  • Il pericolo di reiterazione può essere ricavato dalle modalità della condotta, dalla professionalità del comportamento e dalle minacce o piani emersi nelle conversazioni, anche se i fatti contestati sono anteriori nel tempo.
  • La difesa che vuole ottenere l'accoglimento di un riesame o della cassazione deve puntare a dimostrare specifici errori logico-giuridici nella motivazione del tribunale, fornendo elementi nuovi idonei a scalfire la catena logica degli indizi.

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