Sentenza del 16/05/2024 n. 13627 - Corte di Cassazione
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
Prevale l’amministrazione
La controversia
L'avviso di accertamento n. (...)/12 riguardava la TARSU 2012 e assoggettava a tassa 105 mq, anziché i 68 mq indicati dall'Associazione. Questa sosteneva che i locali ulteriori fossero destinati al culto o fossero locali tecnici e quindi esenti ai sensi del regolamento comunale; contestava inoltre l'applicazione di una tariffa prevista per caserme e case di reclusione. Dopo il rigetto del ricorso in primo grado e dell'appello da parte della CTR della Liguria, l'Associazione ha proposto cinque motivi in cassazione: discriminazione religiosa e mancata giustificazione dell'esclusione dall'esenzione; motivazione apparente sulla destinazione promiscua dei locali; violazione della disciplina TARSU e del regolamento comunale sull'esenzione dei luoghi di culto; errata qualificazione dei locali secondari, che sarebbero stati destinati al culto; violazione delle regole sulle prove e mancato esame della denuncia di variazione e della planimetria. La controversia concreta verteva sulla destinazione effettiva dei locali secondari e sulla possibilità di rivedere in cassazione l'accertamento dei fatti e la valutazione delle prove.
La decisione
La Corte di cassazione ha rigettato il ricorso. Il primo motivo è stato respinto perché la CTR non aveva escluso l'esenzione per ragioni legate alla mancata stipula di un'intesa religiosa, ma aveva ritenuto promiscuo l'uso dei locali secondari. Il secondo è stato respinto: la motivazione della CTR era comprensibile e rendeva riconoscibile la ragione della decisione. Il terzo e il quarto motivo sono stati dichiarati inammissibili: la disciplina nazionale non prevede, in assenza di una specifica previsione regolamentare, un'esenzione generale per i fabbricati destinati al culto; nel caso concreto la questione era l'effettiva destinazione dei locali, valutazione di merito non riesaminabile in cassazione. Inoltre, i documenti invocati non erano stati trascritti o allegati in modo idoneo a soddisfare l'onere di autosufficienza. Il quinto motivo è stato dichiarato inammissibile perché mirava a rimettere in discussione la valutazione delle prove e non indicava un errore ammissibile ai sensi degli artt. 115 e 116 c.p.c.; anche la censura sull'omesso esame era carente quanto alla specifica indicazione e riproduzione dei documenti. È stato precisato che il locale caldaia non è esente, essendo idoneo a produrre rifiuti. Nessuna statuizione sulle spese, poiché il Comune non ha svolto attività difensiva. La ricorrente è tenuta a versare l'ulteriore contributo unificato, pari a quello dovuto per il ricorso.
Norme richiamate
Art. 62, comma 2, D.Lgs. 15 novembre 1993, n. 507
Non sono soggetti alla tassa i locali e le aree che non possono produrre rifiuti o per la loro natura o per il particolare uso cui sono stabilmente destinati o perché risultino in obiettive condizioni di non utilizzabilità nel corso dell'anno, qualora tali circostanze siano indicate nella denuncia originaria o di variazione e debitamente riscontrate in base ad elementi obiettivi direttamente rilevabili o ad idonea documentazione.
L'esclusione dalla TARSU riguarda i locali che, per natura, uso stabile o obiettiva inutilizzabilità, non possono produrre rifiuti; il contribuente deve indicare tali circostanze nella denuncia e documentarle in modo idoneo. La disposizione non stabilisce di per sé un'esenzione generale per tutti i luoghi di culto.
Art. 68, commi 1 e 2, D.Lgs. 15 novembre 1993, n. 507
Per l'applicazione della tassa i comuni sono tenuti ad adottare apposito regolamento che deve contenere: a) la classificazione delle categorie ed eventuali sottocategorie di locali ed aree con omogenea potenzialità di rifiuti e tassabili con la medesima misura tariffaria; b) le modalità di applicazione dei parametri di cui all'art. 65; c) la graduazione delle tariffe ridotte per particolari condizioni di uso di cui all'art. 66, commi 3 e 4; d) la individuazione delle fattispecie agevolative, delle relative condizioni e modalità di richiesta documentata e delle cause di decadenza.
La norma affida al regolamento comunale la classificazione tariffaria e la disciplina delle agevolazioni, comprese le condizioni e le modalità per richiederle. Nel caso deciso, la specifica esenzione per i luoghi di culto discendeva dal regolamento comunale, mentre la destinazione concreta dei locali restava una questione di fatto.
Art. 67, D.Lgs. 15 novembre 1993, n. 507
Oltre alle esclusioni dal tributo di cui all'articolo 62 ed alle tariffe ridotte di cui all'articolo 66, i Comuni possono prevedere con apposita disposizione del regolamento speciale agevolazioni, sotto forma di riduzioni ed, in via eccezionale, di esenzioni.
Le esenzioni ulteriori rispetto a quelle previste dalla legge possono essere introdotte dai Comuni mediante una specifica disposizione regolamentare. La Corte ha quindi distinto l'esclusione legale per locali non produttivi di rifiuti dall'esenzione regolamentare prevista per i locali di culto.
Art. 9 del Regolamento comunale TARSU, approvato con delibera del Consiglio comunale n. 52 del 28 settembre 1995
Non sono soggetti alla tassa i locali e le aree che non possono produrre rifiuti per la loro natura o per il particolare uso cui sono stabilmente destinati, o perché risultino in obiettive condizioni di non utilizzabilità. 2. Presentano tali caratteristiche, a titolo esemplificativo: (...) h) edifici o loro parti adibiti al culto nonché i locali strettamente connessi all'attività del culto stesso.
Il regolamento esenta gli edifici, o le loro parti, adibiti al culto e i locali strettamente connessi all'attività religiosa. Per applicare l'esenzione ai singoli locali occorre però accertarne la concreta destinazione; la Corte ha ritenuto che la valutazione dei locali secondari come promiscui spettasse al giudice di merito.
Art. 132, secondo comma, n. 4, c.p.c.
La motivazione è solo apparente, e la sentenza è nulla perché affetta da error in procedendo, quando, benché graficamente esistente, non renda, tuttavia, percepibile il fondamento della decisione, perché recante argomentazioni obbiettivamente inidonee a far conoscere il ragionamento seguito dal giudice per la formazione del proprio convincimento, non potendosi lasciare all'interprete il compito di integrarla con le più varie, ipotetiche congetture.
La motivazione è apparente solo se non consente di comprendere il ragionamento del giudice e il fondamento della decisione. Non basta che la parte dissenta dalla ricostruzione o ritenga insufficienti gli argomenti, se il percorso decisorio è intellegibile.
In tema di ricorso per cassazione, il principio di autosufficienza, riferito alla specifica indicazione degli atti processuali, dei documenti e dei contratti o accordi collettivi su cui il ricorso si fonda ai sensi dell'articolo 366, n. 6, c.p.c., anche interpretato alla luce dei principi contenuti nella sentenza della Corte EDU, sez. I, 28 ottobre 2021, r.g. n. 55064/11, non può ritenersi rispettato qualora il motivo di ricorso faccia rinvio agli atti allegati e contenuti nel fascicolo di parte senza riassumerne il contenuto al fine di soddisfare il requisito ineludibile dell'autonomia del ricorso per cassazione, fondato sulla idoneità del contenuto delle censure a consentire la decisione.
Il ricorso per cassazione deve indicare specificamente gli atti e i documenti rilevanti e riportarne il contenuto necessario alla decisione. Il semplice rinvio al fascicolo di parte, senza trascrizione o riassunto adeguato, rende la censura inammissibile.
In tema di ricorso per cassazione, per dedurre la violazione dell'art. 115 c.p.c., occorre denunciare che il giudice, in contraddizione espressa o implicita con la prescrizione della norma, abbia posto a fondamento della decisione prove non introdotte dalle parti, ma disposte di sua iniziativa fuori dei poteri officiosi riconosciutigli (salvo il dovere di considerare i fatti non contestati e la possibilità di ricorrere al notorio), mentre è inammissibile la diversa doglianza che egli, nel valutare le prove proposte dalle parti, abbia attribuito maggior forza di convincimento ad alcune piuttosto che ad altre, essendo tale attività valutativa consentita dall'art. 116 c.p.c.
La mera contestazione del peso attribuito dal giudice alle prove non integra violazione degli artt. 115 e 116 c.p.c. La censura è proponibile quando si deduca l'uso di prove non introdotte dalle parti fuori dai poteri officiosi, oppure l'inosservanza delle regole legali di valutazione della prova; la normale valutazione del materiale istruttorio compete al giudice di merito.
Art. 13, commi 1-bis e 1-quater, d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115
Si dà atto ai sensi dell'art. 13 comma 1-quater del d.P.R. n. 115 del 2002, inserito dall'art. 1, comma 17 della legge n. 228 del 2012, della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte della ricorrente, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso, a norma del comma 1-bis, dello stesso articolo 13.
Quando il ricorso per cassazione è respinto, la Corte dà atto della sussistenza dei presupposti per il pagamento, da parte del ricorrente, di un ulteriore contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso.
Massime di principio
- L'esenzione TARSU dei locali di culto va verificata sulla base della norma applicabile e, quando prevista, del regolamento comunale: la destinazione religiosa di una parte dell'edificio non estende automaticamente l'esenzione a tutti i locali accessori o secondari.
- Chi invoca l'esclusione dalla tassa deve indicare i locali e la relativa destinazione nella denuncia e fornire elementi obiettivi o documentazione idonea; la qualificazione formale o catastale può essere valutata dal giudice insieme alle altre prove, ma non sostituisce necessariamente l'accertamento dell'uso concreto.
- In cassazione non si può chiedere una nuova valutazione di fotografie, planimetrie, dichiarazioni o altri elementi istruttori solo presentando il dissenso come violazione di legge o delle regole sulle prove. Il controllo riguarda errori giuridici specifici, motivazione costituzionalmente carente o l'omesso esame di un fatto decisivo nei limiti previsti.
- Per contestare una decisione fondata su documenti, il ricorso deve identificarli e riportarne il contenuto rilevante: il rinvio generico agli atti o al fascicolo non soddisfa il requisito di autosufficienza.
- La motivazione non è apparente se espone in modo comprensibile la ragione della decisione, anche quando la parte ritenga non corretta la ricostruzione dei fatti o insufficiente la valutazione delle singole prove.
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