Cassazione Penale, Sentenza n. 24176/2022 del 23/06/2022
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Ricorso per cassazione articolato su due motivi principali: (1) vizio di motivazione e manifesta illogicità con riferimento al concorso nei reati e alla premeditazione: il ricorrente sostiene un'interpretazione alternativa dei fatti secondo la quale sarebbe stato usato come esca dagli ignoti esecutori e non avrebbe condiviso né conosciuto il piano omicidiario; perciò il suo contributo materiale sarebbe insufficiente a provare l'animus necandi e la circostanza aggravante della premeditazione; (2) errata qualificazione giuridica della condotta nei confronti di Florian Kroni e erronea ricostruzione dell'elemento soggettivo (dolo) con conseguente applicazione indebita dell'art. 43 c.p. in relazione all'art. 56 c.p.: la difesa chiede la derubricazione da tentato omicidio a lesioni aggravate, sostenendo che tutti i colpi erano diretti verso la vittima principale e che non v'era volontà omicida nei confronti di Kroni. Sono stati poi depositati motivi aggiunti che ribadiscono le stesse censure.
La decisione
La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile. Ha ritenuto che i motivi principali siano sostanzialmente di fatto e mirino a riesaminare la valutazione di merito senza indicare errori logici insuperabili o specifiche violazioni di diritto; la Corte territoriale aveva invece motivato in modo coerente la ricostruzione accusatoria, evidenziando elementi quali l'organizzazione dell'appuntamento, le contraddizioni nelle dichiarazioni dell'imputato, il comportamento durante e dopo la sparatoria e le risultanze video e balistiche. Anche il motivo sulla qualificazione giuridica del fatto nei confronti di Kroni è stato ritenuto aspecifico nella parte che non richiede revisione delle valutazioni probatorie. Per effetto dell'inammissibilità sono stati respinti anche i motivi aggiunti (art. 585, comma quarto, c.p.p.). Il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali e a versare una somma di euro 3.000,00 alla Cassa delle ammende.
Norme richiamate
art. 173 disp. att. cod. proc. pen.
richiama il limite della richiesta di esposizione sintetica dei motivi in cassazione; la Corte osserva che il ricorso è stato enunciato nei limiti necessari ex art. 173 e ne valuta l'ammissibilità secondo tali prescrizioni
utilizzato in relazione all'elemento soggettivo del reato (dolo/colpa); la Corte considera corretta la ricostruzione del dolo alternativo rispetto a Kroni sulla base degli elementi fattuali e peritali
richiamato congiuntamente all'art. 43 per la valutazione del dolo e delle forme di responsabilità concorrente; la Corte ha ritenuto plausibile l'interpretazione che porta alla configurazione del dolo alternativo per il tentato omicidio
art. 585, comma quarto, cod. proc. pen.
stabilisce che l'inammissibilità dei motivi principali si estende ai motivi nuovi; la Corte ha applicato tale principio per escludere i motivi aggiunti
prevede la condanna alle spese processuali per il ricorrente in caso di inammissibilità; la Corte ha condannato il ricorrente al pagamento delle spese
Corte Cost. sentenza n. 186 del 2000
richiamata in relazione alla possibilità di escludere la colpa nella determinazione della causa di inammissibilità; la Corte non ha ravvisato elementi per escludere la colpa e ha pertanto disposto il versamento alla Cassa delle ammende
Massime di principio
- La Cassazione non è sede per una rivalutazione integrale dei fatti: i motivi che si limitano a richiedere una diversa valutazione delle prove senza indicare errori logico-giuridici specifici sono normalmente inammissibili.
- Per contestare la sussistenza della premeditazione è necessario dimostrare specifiche carenze logiche o probatorie nella motivazione del giudice di merito, non solo proporre una ricostruzione alternativa plausibile.
- La derubricazione da tentato omicidio a lesioni aggravate richiede censure precise sull'elemento soggettivo e sulla ricostruzione probatoria (ad esempio valutazioni balistiche e dichiarazioni) che rendano impossibile l'attribuzione del dolo; semplici argomentazioni narrative non bastano in cassazione.
- I motivi nuovi o aggiunti presentati in cassazione sono inutilizzabili se l'impugnazione originaria è radicalmente viziata: l'art. 585 c.p.p. estende l'inammissibilità alle nuove censure.
- L'inammissibilità del ricorso comporta normalmente la condanna alle spese processuali e può comportare il versamento di una somma alla Cassa delle ammende salvo elementi che escludano la colpa nella determinazione dell'inammissibilità.
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