Cassazione Penale, Ordinanza n. 39100/2025 del 03/12/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso, confermando la decisione di appello nella parte in cui aveva negato le circostanze attenuanti generiche. Ha inoltre condannato il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Esito
Favorevole al resistente (pubblico ministero)
La controversia
L'imputato ha proposto ricorso per cassazione contro la sentenza della Corte d'appello di Trieste deducendo un solo motivo: violazione di legge in relazione alla mancata concessione delle circostanze attenuanti generiche. Secondo il ricorrente, il giudice di appello avrebbe errato nel negarle. La Corte di cassazione, però, rileva che il diniego era stato motivato richiamando elementi negativi ritenuti decisivi: l'assenza di elementi positivi, la particolare abilità truffaldina dell'imputato e il grado di approfittamento dell'altrui buona fede. Il ricorso è quindi ritenuto manifestamente infondato e inammissibile.
Norme richiamate
La mancata concessione delle circostanze attenuanti generiche è legittima se il giudice di merito valorizza elementi negativi ritenuti decisivi o comunque rilevanti; non è necessario dare conto di tutti gli elementi favorevoli o sfavorevoli dedotti dalle parti.
In caso di inammissibilità del ricorso, il ricorrente è condannato al pagamento delle spese processuali e di una somma in favore della Cassa delle ammende.
Massime di principio
- Nel giudizio sulla concessione delle circostanze attenuanti generiche, il giudice di merito dispone di un ampio margine valutativo e può fondare il diniego su pochi elementi ritenuti decisivi, senza l'obbligo di confutare analiticamente ogni dato favorevole allegato dalla difesa.
- La motivazione del diniego delle attenuanti generiche è sufficiente quando richiama i profili negativi della personalità o della condotta dell'imputato che il giudice consideri maggiormente significativi, anche se non vengono esaminati singolarmente tutti gli elementi prospettati dalle parti.
- Il ricorso per cassazione che censuri la mancata concessione delle attenuanti generiche, senza evidenziare un reale vizio di legge o una motivazione manifestamente illogica, è destinato a essere dichiarato inammissibile.
- L'inammissibilità del ricorso comporta la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della sanzione pecuniaria in favore della Cassa delle ammende.
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