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Cassazione Penale, Ordinanza n. 38973/2025 del 03/12/2025

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

NON DETERMINABILE

Favorevole al resistente (imputato)

La controversia

Il procedimento riguarda quattro imputati accusati di essersi impossessati di energia elettrica sottraendola alla società fornitrice, mediante manomissione del contatore e allaccio abusivo dell'impianto alla rete, in un contesto ricondotto al furto aggravato. Il Tribunale aveva dichiarato non doversi procedere ex art. 129 c.p.p. per mancanza di querela, ritenendo tardiva la contestazione suppletiva dell'aggravante di cui all'art. 625, comma 1, n. 7, c.p., cioè la destinazione della cosa sottratta a pubblico servizio o pubblica utilità. Il Procuratore generale ha ricorso deducendo violazione degli artt. 516, 517, 522 e 129 c.p.p., sostenendo che la contestazione dell'aggravante era stata effettuata in udienza in un momento utile, che tale contestazione rendeva il reato procedibile d'ufficio e che, in ogni caso, il capo d'imputazione originario sarebbe stato sufficiente a includere in fatto la circostanza aggravante. La Corte prende atto che la questione dipende da due snodi: se l'aggravante fosse già validamente contestata nel fatto originario e, in subordine, se fosse comunque consentita la contestazione suppletiva dopo lo spirare del termine per proporre querela.

La decisione

La Corte non decide il merito del ricorso ma rileva un contrasto giurisprudenziale interno e rimette il ricorso alle Sezioni Unite ai sensi dell'art. 618, comma 1, c.p.p. La decisione impugnata resta quindi non definita nel merito dalla presente ordinanza. Il Collegio chiarisce che il caso concreto ruota sulla contestazione dell'aggravante relativa al furto di energia elettrica e sulla possibilità di contestarla in udienza dopo la scadenza del termine per querela, con effetti sulla procedibilità d'ufficio. In motivazione il Collegio mostra adesione all'orientamento che esclude la sufficienza della contestazione originaria e che considera inefficace la contestazione suppletiva tardiva, ma, dato il contrasto e la rilevanza nomofilattica, dispone la rimessione alle Sezioni Unite.

Norme richiamate

  • art. 129 c.p.p.

    prevede l'obbligo di immediata declaratoria delle cause di non punibilità e, secondo la giurisprudenza richiamata, può precludere ulteriori attività processuali quando sia già maturata una causa ostativa alla prosecuzione del processo.

  • art. 516 c.p.p.

    richiamato dal ricorrente per sostenere la legittimità della modifica dell'imputazione; la Corte lo considera nel quadro delle contestazioni suppletive nel dibattimento.

  • art. 517 c.p.p.

    consente la contestazione suppletiva di circostanze aggravanti non originariamente menzionate; la questione centrale è se tale potere sopravviva dopo il decorso del termine per querela.

  • art. 522 c.p.p.

    menzionato come norma processuale violata nel ricorso.

  • art. 606, comma 1, lett. c), c.p.p.

    norma sul vizio di violazione di legge processuale dedotto dal Procuratore generale.

  • art. 625, comma 1, n. 2, c.p.

    indicata nel capo originario come aggravante per violenza sulle cose.

  • art. 625, comma 1, n. 7, c.p.

    aggravante della destinazione della cosa sottratta a pubblico servizio o pubblica utilità; la sua configurabilità e contestazione sono il fulcro della decisione.

  • art. 624 c.p.

    delitto di furto, divenuto procedibile a querela per effetto della riforma richiamata.

  • art. 85 d.lgs. 10 ottobre 2022, n. 150

    prevede il termine di novanta giorni per proporre querela nel regime transitorio richiamato dalla Corte.

  • art. 2, comma 1, lett. i), d.lgs. 10 ottobre 2022, n. 150

    ha modificato l'art. 624 c.p. trasformando il furto in reato procedibile a querela, salvo ipotesi aggravate che comportano procedibilità d'ufficio.

  • art. 99-bis d.lgs. 10 ottobre 2022, n. 150

    richiamato nel ragionamento sul regime transitorio e sulla decorrenza del termine per querela.

  • art. 618, comma 1, c.p.p.

    base normativa della rimessione del ricorso alle Sezioni Unite per il contrasto giurisprudenziale.

  • art. 112 Cost.

    richiamato a sostegno del principio di obbligatorietà dell'azione penale.

  • art. 3 Cost.

    evocato nel bilanciamento dei principi a fronte della disciplina della contestazione suppletiva.

  • art. 345 c.p.p.

    richiamato nella discussione sugli effetti della sopravvenuta querela e sui limiti alla ripresa dell'azione penale.

  • art. 649 c.p.p.

    evocato per il divieto di bis in idem rispetto a successive iniziative sul medesimo fatto.

Massime di principio

  • In tema di furto, l'aggravante della destinazione del bene a pubblico servizio o pubblica utilità richiede una contestazione chiara e non ambigua quando la sua natura sia valutativa; non basta che la descrizione del fatto lasci soltanto desumere in via interpretativa la qualificazione aggravata, se l'imputazione non consente all'imputato di comprendere con precisione il perimetro dell'accusa.
  • Quando nell'imputazione è espressamente contestata un'altra aggravante e la descrizione del fatto è compatibile con più qualificazioni, non può automaticamente ritenersi contestata anche l'aggravante diversa se manca una chiara esplicitazione, perché la difesa non può essere gravata dell'onere di scegliere tra possibili letture alternative del fatto.
  • Nel sistema dell'art. 129 c.p.p., la mancanza della condizione di procedibilità e le altre cause di non punibilità operano come preclusioni immediate alla prosecuzione del processo; il problema della loro incidenza sulle contestazioni suppletive va risolto in rapporto al momento in cui la causa ostativa si è perfezionata e all'effetto preclusivo che ne deriva.
  • Secondo l'orientamento maggioritario richiamato, se il termine per proporre querela è scaduto e la contestazione suppletiva dell'aggravante idonea a rendere il reato procedibile d'ufficio interviene solo dopo, tale contestazione non può neutralizzare la già maturata improcedibilità e il giudice deve dichiararla ai sensi dell'art. 129 c.p.p.
  • Il contrasto giurisprudenziale permane quando la questione non è solo se l'aggravante possa essere contestata in fatto, ma anche in quale fase processuale la contestazione sia ammissibile e con quali effetti sul regime di procedibilità del reato.

Come è indicizzato

MaterieImputazioniImpugnazioni
RamiProcesso penale
IstitutiInutilizzabilità della prova

Testo integrale

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