Cassazione Penale, Ordinanza n. 39021/2025 del 03/12/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso, ritenendo il motivo non specifico e meramente reiterativo delle questioni già esaminate e respinte in appello. Ha quindi condannato il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di tremila euro in favore della Cassa delle ammende.
Esito
Favorevole al resistente (pubblico ministero)
La controversia
L'imputato ha proposto ricorso per cassazione avverso la sentenza della Corte d'appello di Venezia che aveva confermato la condanna di primo grado per il reato di falsità nelle dichiarazioni sull'identità personale. L'unico motivo deduceva violazione di legge e vizio di motivazione per il mancato riconoscimento della particolare tenuità del fatto ex art. 131-bis c.p., sostenendo che la Corte territoriale avrebbe erroneamente escluso l'istituto. La Cassazione ha però rilevato che la censura si limitava a riproporre in modo pedissequo le stesse doglianze già formulate in appello, già disattese con motivazione puntuale, senza sviluppare una critica argomentata specifica contro la sentenza impugnata.
Norme richiamate
art. 495 c.p.
Norma incriminatrice oggetto della condanna confermata in appello; la sentenza non ne approfondisce il contenuto, limitandosi a rilevare che il ricorso riguarda la mancata applicazione della causa di non punibilità per particolare tenuità del fatto.
art. 131-bis c.p.
La particolare tenuità del fatto è stata negata dalla Corte di merito in ragione del contesto cautelare custodiale e del fatto che l'imputato avrebbe ammesso le proprie generalità solo dopo gli accertamenti dattiloscopici; la Cassazione non entra nel merito dell'istituto, ma giudica inammissibile la censura perché non specifica.
art. 616 c.p.p.
Viene applicata la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma in favore della Cassa delle ammende conseguente alla declaratoria di inammissibilità.
Massime di principio
- In sede di legittimità non è deducibile un motivo che si limiti a riproporre in modo sostanzialmente identico le censure già formulate in appello e già esaminate dalla Corte di merito, senza confrontarsi specificamente con la motivazione della sentenza impugnata.
- Il motivo di ricorso per cassazione deve assolvere una funzione critica argomentata e non può risolversi in doglianze apparenti o meramente ripetitive: in difetto di specificità, il ricorso è inammissibile.
- La mancata applicazione della particolare tenuità del fatto non può essere contestata in cassazione con censure generiche o reiterative; occorre un confronto puntuale con le ragioni poste dal giudice di merito a fondamento dell'esclusione dell'istituto.
- Quando il ricorso è dichiarato inammissibile, seguono la condanna alle spese processuali e, nei casi previsti, il versamento di una somma in favore della Cassa delle ammende.
Come è indicizzato
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