Cassazione Penale, Ordinanza n. 39009/2025 del 03/12/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente (indagato)
La controversia
L'indagato ha impugnato l'ordinanza del giudice per le indagini preliminari che aveva dichiarato inammissibile, perché reiterativa e priva di elementi nuovi, la richiesta di sostituire la custodia cautelare in carcere con gli arresti domiciliari mediante braccialetto elettronico. Nel ricorso ha dedotto violazione di legge e vizio di motivazione, sostenendo che il giudice non avrebbe considerato una serie di elementi sopravvenuti o comunque nuovi: il consenso all'applicazione del dispositivo elettronico, l'idoneità dell'abitazione, la sua incensuratezza, la possibile rinuncia ai motivi di appello, la distanza del domicilio indicato, la condanna definitiva in primo grado con riconoscimento della lieve entità del fatto e il tempo già trascorso in custodia cautelare.
La decisione
La Corte ha ritenuto che l'impugnazione, formalmente proposta come ricorso per cassazione, dovesse essere convertita nel rimedio corretto, ossia l'appello cautelare. Ha infatti richiamato il principio secondo cui, in materia di misure cautelari personali, il provvedimento con cui il giudice per le indagini preliminari respinge o dichiara inammissibile la richiesta di revoca o modifica della misura non è impugnabile per saltum con ricorso per cassazione, essendo tale rimedio riservato alle ordinanze genetiche applicative della misura. Conseguentemente, la Corte ha disposto la trasmissione degli atti al Tribunale di Napoli per la decisione sull'appello cautelare.
Norme richiamate
"il dato testuale dell'art. 311, comma 2, cod. proc. pen."
La norma è stata letta nel senso che il ricorso per cassazione per saltum è esperibile soltanto contro le ordinanze genetiche che dispongono la restrizione della libertà, non anche contro i provvedimenti che respingono o dichiarano inammissibile la richiesta di revoca o modifica di una misura cautelare personale.
Massime di principio
- In materia di misure cautelari personali, il rimedio del ricorso per cassazione per saltum è limitato ai provvedimenti genetici che dispongono la misura, e non è utilizzabile contro le ordinanze che negano la revoca o la modifica della misura stessa.
- Quando l'impugnazione è proposta con un rimedio non consentito ma emerge chiaramente la volontà di contestare il provvedimento cautelare, il giudice deve procedere alla conversione nel mezzo di impugnazione esperibile, disponendo la trasmissione degli atti al giudice competente.
- La dichiarazione di inammissibilità di una nuova istanza di sostituzione della misura cautelare per difetto di elementi nuovi non costituisce, di per sé, provvedimento impugnabile per cassazione diretta.
- La corretta qualificazione del mezzo di impugnazione prevale sulla sua formale denominazione quando dal contenuto dell'atto sia desumibile il rimedio effettivamente azionato.
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