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Cassazione Penale, Ordinanza n. 39019/2025 del 03/12/2025

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (pubblico ministero)

La controversia

L'imputato ha proposto ricorso per cassazione avverso la sentenza della Corte di appello di Bologna, che aveva parzialmente riformato la decisione di primo grado di condanna per falsa attestazione sulla identità o sulle qualità personali proprie o altrui. Con l'unico motivo deduceva vizio di motivazione per la mancata concessione delle circostanze attenuanti generiche, sostenendo che la Corte territoriale non avesse adeguatamente spiegato il diniego del trattamento di favore.

La decisione

La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha ritenuto manifestamente infondato il motivo sulla mancata concessione delle attenuanti generiche, osservando che la Corte di appello aveva motivato in modo sufficiente richiamando elementi di natura personale e fattuale ritenuti decisivi per escludere le attenuanti. È stata quindi disposta la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di 3.000 euro in favore della Cassa delle ammende.

Norme richiamate

  • art. 495 c.p.

    Norma incriminatrice oggetto della condanna di merito, relativa alla falsa attestazione o dichiarazione a un pubblico ufficiale sulla identità o su qualità personali proprie o di altri.

  • art. 62-bis c.p.

    Richiamato implicitamente come disciplina delle circostanze attenuanti generiche; il diniego può essere motivato richiamando solo gli elementi ritenuti decisivi o rilevanti, senza necessità di confutare analiticamente tutti gli elementi favorevoli dedotti dalle parti.

  • art. 616 c.p.p.

    Base della condanna del ricorrente, in caso di declaratoria di inammissibilità, al pagamento delle spese processuali e di una somma in favore della Cassa delle ammende.

Massime di principio

  • Il diniego delle circostanze attenuanti generiche è sorretto da motivazione sufficiente quando il giudice di merito richiami gli elementi personali e fattuali ritenuti decisivi, senza dover esaminare puntualmente tutti i dati favorevoli o sfavorevoli dedotti dalle parti o emergenti dagli atti.
  • La censura in cassazione sulla mancata concessione delle attenuanti generiche è inammissibile quando si risolve in una critica meramente assertiva della motivazione di merito, senza evidenziare un reale vizio logico-giuridico.
  • Quando il ricorso è dichiarato inammissibile, il ricorrente è condannato al pagamento delle spese processuali e della sanzione pecuniaria in favore della Cassa delle ammende.

Come è indicizzato

MaterieImpugnazioni
RamiProcesso penale
IstitutiNullità processuale

Testo integrale

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