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Cassazione Penale, Ordinanza n. 39014/2025 del 03/12/2025

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (pubblico ministero)

La controversia

L'imputata ha proposto ricorso per cassazione avverso la sentenza della Corte di appello di Bari che aveva confermato la condanna di primo grado per il reato di ricettazione/moneta falsa? No: dal testo emerge solo la condanna per il reato di cui all'art. 455 c.p. Il ricorso articolava tre censure: 1) violazione di legge in relazione all'art. 192 c.p.p., deducendo una erronea valutazione del compendio probatorio; la Corte rileva però che il motivo si limitava a riprodurre le doglianze già formulate in appello, senza una critica specifica alla motivazione di secondo grado; 2) carenza di motivazione sul mancato riconoscimento della circostanza attenuante di cui all'art. 62, n. 4 c.p. e delle attenuanti generiche, censura ritenuta infondata perché la Corte territoriale aveva motivato facendo riferimento a elementi personali e fattuali ritenuti decisivi; 3) carenza di motivazione sulla verifica delle condizioni di proscioglimento ex art. 129 c.p.p., motivo qualificato come del tutto generico.

La decisione

La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha rilevato, quanto al primo motivo, la non deducibilità in sede di legittimità di doglianze che si risolvano nella mera reiterazione di quelle già respinte in appello e prive di specificità; quanto al secondo, la manifesta infondatezza della censura sul diniego delle attenuanti, essendo la motivazione della Corte di merito ritenuta adeguata; quanto al terzo, la genericità assoluta della doglianza relativa all'art. 129 c.p.p. Conseguentemente ha condannato la ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende.

Norme richiamate

  • art. 455 c.p.

    È il reato per cui è stata confermata la condanna in appello; dal testo non emerge una diversa qualificazione o discussione sul merito del fatto tipico.

  • art. 192 c.p.p.

    La censura fondata su tale norma è stata ritenuta non specifica e non deducibile in cassazione quando si limita a riproporre motivi già disattesi in appello senza confrontarsi criticamente con la motivazione impugnata.

  • art. 62, n. 4 c.p.

    La doglianza sul mancato riconoscimento dell'attenuante è stata respinta perché la Corte di merito aveva adeguatamente motivato sulla base di elementi personali e fattuali contrari al trattamento di favore.

  • art. 129 c.p.p.

    La censura sulla mancata verifica delle cause di proscioglimento è stata dichiarata del tutto generica.

  • art. 62-bis c.p.

    Le attenuanti generiche possono essere negate con motivazione sintetica purché il giudice richiami gli elementi ritenuti decisivi o rilevanti, senza dover prendere in esame tutti gli elementi favorevoli o sfavorevoli dedotti dalle parti.

Massime di principio

  • È inammissibile per difetto di specificità il motivo di ricorso per cassazione che si limiti a riprodurre le censure già dedotte in appello, senza confrontarsi con le argomentazioni della sentenza impugnata e senza svolgere una critica argomentata.
  • La richiesta di sindacato sulla valutazione probatoria non può tradursi in una generica contestazione della motivazione di merito, ma deve evidenziare specifici vizi logici o giuridici della decisione impugnata.
  • Il diniego delle attenuanti generiche è legittimo se il giudice di merito indica gli elementi ritenuti decisivi o comunque rilevanti; non è necessaria la confutazione analitica di tutti i dati favorevoli o sfavorevoli allegati dalle parti.
  • La doglianza relativa alla mancata applicazione dell'art. 129 c.p.p. deve essere specifica e non può risolversi in una formula generica di stile, pena l'inammissibilità del motivo.

Come è indicizzato

MaterieImpugnazioniPena e commisurazione
RamiProcesso penaleParte generale
IstitutiInutilizzabilità della prova

Testo integrale

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