Cassazione Civile, Ordinanza n. 15393/2026 del 20/05/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente (pubblica amministrazione)
La controversia
La lite nasce da due avvisi di accertamento emessi per l’anno d’imposta 2015, con i quali l’Amministrazione finanziaria recuperava a tassazione IRES e IVA: da un lato costi ritenuti indebitamente dedotti per operazioni oggettivamente inesistenti, relativi a prestazioni di assistenza e consulenza fatturate da una società terza; dall’altro maggiori ricavi non contabilizzati, desunti da un prospetto extracontabile in cui parte del prezzo di vendita di alcuni immobili era indicata con la sigla "pag dir", interpretata dall’Ufficio come pagamento in nero. In primo e secondo grado la società aveva ottenuto ragione: la CTP aveva ritenuto provata l’effettività delle prestazioni e plausibile la lettura della dicitura extracontabile; la CTR aveva confermato l’annullamento degli accertamenti, valorizzando la documentazione societaria e l’esito negativo di indagini bancarie. L’Agenzia delle Entrate ha proposto ricorso per cassazione limitatamente al capo relativo alla deduzione dei costi per operazioni oggettivamente inesistenti, con due motivi: 1) violazione delle norme sull’IVA, delle presunzioni e della disciplina del processo tributario, per avere la CTR erroneamente escluso che l’Ufficio avesse assolto l’onere di provare la fittizietà delle prestazioni; 2) vizio di motivazione della sentenza impugnata. La società ha resistito con controricorso e ha anche chiesto la riunione con altri ricorsi pendenti su annualità diverse; ha inoltre prodotto una sentenza penale irrevocabile di assoluzione dei legali rappresentanti in relazione ai medesimi fatti.
La decisione
La Corte ha disatteso l’istanza di riunione per ragioni di economia processuale e ragionevole durata del giudizio di cassazione. Nel merito ha accolto il primo motivo di ricorso dell’Agenzia delle Entrate, ritenendolo fondato perché la sentenza di appello aveva esaminato solo la sintetica descrizione delle fatture, trascurando gli ulteriori elementi indiziari allegati dall’Ufficio (tra cui assenza di dipendenti e clienti del fornitore, presenza di altro contratto per prestazioni analoghe, indicazione di un diverso esecutore nel contratto, mancanza di prova dell’effettiva esecuzione). Secondo la Corte, la prova presuntiva va valutata globalmente, attraverso un percorso logico in due fasi: selezione degli indizi rilevanti e loro valutazione complessiva secondo convergenza del molteplice, non mediante analisi atomistica. L’accoglimento del primo motivo ha determinato l’assorbimento del secondo. La sentenza impugnata è stata quindi cassata con rinvio alla Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado del Lazio, in diversa composizione, anche per le spese del giudizio di legittimità.
Norme richiamate
art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c.
è il parametro processuale invocato per dedurre la violazione di legge nel ricorso per cassazione
art. 19 d.P.R. n. 633 del 1972
richiamato dall’Agenzia come norma violata in tema di detrazione IVA
art. 54, comma 2, d.P.R. n. 633 del 1972
richiamato dall’Agenzia come norma violata a sostegno del recupero a tassazione IVA
richiamato in tema di prova presuntiva e valutazione degli indizi
art. 7, comma 5-bis, d.lgs. n. 546 del 1992
richiamato dall’Agenzia, come introdotto dalla l. n. 130 del 2022, nel contesto dell’accertamento tributario e della prova
richiamati per giustificare il rigetto dell’istanza di riunione in cassazione, in nome della ragionevole durata e della gestione efficiente del processo
artt. 115 e 82 disp. att. c.p.c.
richiamati per affermare che la trattazione congiunta di più giudizi non è espressamente prevista e richiede specifiche ragioni di bilanciamento
artt. 2 e 8 del d.lgs. n. 74 del 2000
menzionati solo per riferire la sentenza penale assolutoria prodotta dalla società, senza incidere sulla decisione di legittimità
Massime di principio
- In tema di operazioni oggettivamente inesistenti, l’Amministrazione finanziaria può assolvere l’onere probatorio anche mediante presunzioni, purché gli indizi siano plurimi, gravi, precisi e concordanti, e siano valutati complessivamente, non in modo atomistico.
- Il giudice del merito, quando esamina la prova presuntiva dell’inesistenza delle operazioni, deve considerare tutti gli elementi offerti dall’Ufficio e spiegare perché, nel loro insieme, non siano idonei a fondare la ripresa a tassazione.
- La prova presuntiva richiede un percorso logico-deduttivo in due momenti: prima la selezione degli indizi non irrilevanti, poi la loro valutazione globale secondo la convergenza del molteplice.
- Nel giudizio di cassazione, la riunione di ricorsi relativi alla medesima vicenda non è automatica: deve essere sorretta da concrete ragioni di economia processuale tali da compensare il possibile ritardo nella definizione della controversia.
- L’eventuale produzione di una sentenza penale irrevocabile relativa ai medesimi fatti non impedisce, di per sé, la rivalutazione della prova nel processo tributario se la questione decisa riguarda il corretto apprezzamento degli indizi nel giudizio civile-tributario.
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