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Cassazione Penale, Ordinanza n. 14622/2025 del 14/04/2025

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (giudice dell'esecuzione)

La controversia

Il difensore del condannato ha impugnato l'ordinanza con cui il tribunale, quale giudice dell'esecuzione, aveva rigettato l'istanza di revoca della sentenza irrevocabile di condanna per il reato di cui all'art. 73 d.lgs. n. 159 del 2011. Il ricorso sosteneva che il giudice dell'esecuzione avesse erroneamente escluso l'applicabilità della sentenza della Corte costituzionale n. 116 del 2024, che ha dichiarato l'illegittimità costituzionale dell'art. 73 d.lgs. n. 159 del 2011 nella parte in cui incriminava la condotta di chi, sottoposto a misura di prevenzione personale, guidasse un veicolo dopo la revoca o sospensione della patente dovuta a precedenti violazioni del codice della strada. Secondo il ricorrente, la declaratoria costituzionale avrebbe dovuto incidere anche sul proprio caso. La Corte ha però rilevato che, nel caso concreto, la patente era stata revocata ai sensi dell'art. 120 cod. strada per carenza dei requisiti morali, in ragione della sottoposizione alla misura di sorveglianza speciale con obbligo di soggiorno, e non per cause collegate a precedenti violazioni del codice della strada; pertanto, la fattispecie concreta era diversa da quella colpita dall'illegittimità costituzionale.

La decisione

La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso per manifesta infondatezza, ritenendo che il giudice dell'esecuzione avesse correttamente escluso l'applicabilità della sentenza della Corte costituzionale n. 116 del 2024 al caso concreto. La condanna era infatti riferita a una guida con patente revocata per carenza dei requisiti morali ex art. 120 cod. strada, conseguente alla misura di prevenzione, e non a una revoca o sospensione dipendente da violazioni del codice della strada. La Corte ha quindi confermato l'ordinanza impugnata e ha condannato il ricorrente al pagamento delle spese processuali e di euro tremila alla Cassa delle ammende.

Norme richiamate

  • art. 73 d.lgs. n. 159 del 2011

    La norma incriminatrice non è applicabile alla diversa ipotesi fattuale decisa dalla Corte costituzionale quando la guida avvenga con patente revocata per carenza dei requisiti morali ai sensi dell'art. 120 cod. strada, anziché per revoca o sospensione dovuta a violazioni del codice della strada.

  • sentenza Corte costituzionale n. 116 del 2024

    Ha dichiarato l'illegittimità costituzionale dell'art. 73 d.lgs. n. 159 del 2011 solo nella parte in cui incriminava la guida da parte del sottoposto a misura di prevenzione personale con patente revocata o sospesa per precedenti violazioni del codice della strada.

  • art. 120 cod. strada

    La revoca della patente per carenza dei requisiti morali, in ragione della sottoposizione a misura di prevenzione personale, integra una situazione diversa da quella oggetto della declaratoria di illegittimità costituzionale.

Massime di principio

  • La declaratoria di illegittimità costituzionale di una norma incriminatrice opera solo entro il perimetro fattuale e normativo individuato dalla decisione costituzionale e non è estensibile in via analogica a fattispecie diverse.
  • Nel giudizio di esecuzione, la revoca della sentenza di condanna presuppone che la sopravvenienza normativa o costituzionale incida effettivamente sul fatto oggetto di condanna; se la condotta concreta resta estranea all'ambito colpito dalla pronuncia costituzionale, l'istanza va rigettata.
  • È manifestamente infondato il ricorso che pretenda di applicare una pronuncia di illegittimità costituzionale a un caso con presupposti diversi, disconoscendo il significato univoco delle norme applicabili.
  • La revoca della patente per carenza dei requisiti morali, determinata dalla sottoposizione a misura di prevenzione, non è equiparabile alla revoca o sospensione derivante da precedenti violazioni del codice della strada ai fini dell'applicazione dell'art. 73 d.lgs. n. 159 del 2011 nella formulazione censurata.

Come è indicizzato

MaterieImpugnazioni
RamiProcesso penale
IstitutiNullità processuale

Testo integrale

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