Cassazione Penale, Sentenza n. 29966/2024 del 22/07/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
I ricorrenti impugnano la conferma delle condanne per vari reati (furti aggravati di pellame, ricettazione di mezzi, estorsione e concorso di persone). Le censure principali sono: vizio di motivazione e insufficienza/inaffidabilità delle dichiarazioni del teste Petrullo; carenza di riscontri per collegare ciascun imputato agli specifici episodi; errata qualificazione giuridica delle condotte; errori nella determinazione della pena (ricorso alla recidiva e maggiorazioni per continuazione) e mancata concessione delle attenuanti generiche; eccezione preliminare di improcedibilità per mancanza o difetto di querela in relazione ad alcuni capi in ragione della modifica legislativa (art. 624 c.p. terzo comma sostituito dal d.lgs. 150/2022). Alcuni ricorrenti deducono anche prescrizione per taluni reati.
La decisione
La Corte di cassazione in massima parte ha dichiarato i ricorsi inammissibili confermando le statuizioni di merito: - Per CAVATAIO Salvatore: ricorso dichiarato inammissibile; condanna e statuizioni confermate; condanna al pagamento delle spese e somma per la Cassa per le ammende. - Per LIGUORI Luca: ricorso dichiarato inammissibile; conferma delle responsabilità e condanna a spese e ammenda. - Per IERVOLINO Raffaele: inammissibile nella parte sostanziale; parziale annullamento con rinvio limitatamente alla questione della recidiva reiterata (riconoscimento della recidiva ritenuto carente di motivazione), quindi rinvio per nuovo giudizio sul punto; per il resto il ricorso è inammissibile e le condanne restano irrevocabili salvo conseguenze del nuovo giudizio sul riconoscimento della recidiva (anche con possibili effetti sulla prescrizione). - Per VITILLO Daniele: la Corte ha annullato senza rinvio le condanne relative ai capi C) e F) perché estinte per prescrizione; ha dichiarato irrevocabile la responsabilità per il capo D) (ricettazione) ma ha rinviato ad altra sezione della Corte d'appello per riesaminare la questione della recidiva relativa al capo D) e per la determinazione della pena residua; il resto del ricorso è inammissibile. Conseguenze procedurali: inammissibilità dei ricorsi ha comportato condanna alle spese e somme per la Cassa per le ammende per alcuni ricorrenti; l'annullamento parziale ha determinato rinvio limitato e la possibilità che il giudice del rinvio esamini effetti sulla prescrizione ove pertinente.
Norme richiamate
art. 624 cod. pen. (furto) e modifica introdotta dal d.lgs. 10/10/2022 n.150
art. 624, comma 3, c.p. come sostituito dall'art. 2, comma 1, lett. i) del d.lgs. 10 ottobre 2022, n. 150
La modifica ha inciso sulla procedibilità dei furti rispetto alla querela; tuttavia la Corte osserva che la norma è ius superveniens e può essere dedotta in cassazione se tempestivamente proposta con i mezzi processuali previsti (motivi aggiunti entro i termini dell'art. 611 c.p.p.), non può essere eccepita per la prima volta in udienza senza rispetto delle forme procedurali.
art. 192 cod. proc. pen. (valutazione delle dichiarazioni testimoniali)
La Corte richiama i criteri di valutazione della testimonianza e conferma che è rimesso al giudice di merito l'apprezzamento della attendibilita' e dei riscontri; le censure difensive basate su mera rinnovazione di contestazioni del merito risultano, in cassazione, spesso inammissibili o infondate se non indicano errori di diritto o palese illogicità.
art. 129 cod. proc. pen. (motivazione dei motivi di ricorso e ius superveniens)
La possibilità di dedurre norme sopravvenute in cassazione esiste ma va esercitata secondo le regole dell'impugnazione; l'art.129 non prevale sulle regole di inammissibilità e non consente di eludere i termini e le forme richieste.
art. 611, comma 1 cod. proc. pen. (motivi aggiunti)
La Corte rileva che eccezioni nuove connesse a norme sopravvenute dovevano essere sollevate tramite motivi aggiunti depositati nei termini perentori e non per la prima volta in udienza.
art. 616 cod. proc. pen. (condanna alle spese per ricorso inammissibile)
La dichiarazione di inammissibilità comporta la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e di una somma alla Cassa per le ammende, valutata in relazione ai profili di inammissibilità.
art. 62-bis cod. pen. (attenuanti generiche)
La Corte indica che il diniego delle attenuanti generiche, se adeguatamente motivato dal giudice di merito con riferimento al pregnante disvalore della condotta e agli altri elementi descritti, non è censurabile in cassazione per mera asserzione difensiva.
art. 133 cod. pen. (criteri per la determinazione della pena)
La motivazione sulla misura della pena è adeguata quando il giudice indica gli elementi considerati rilevanti e applica i criteri dell'art.133; non è richiesto dettaglio matematico per ogni aumento in continuazione se la motivazione è complessivamente congrua.
art. 157, comma 2 cod. pen. (effetto aggravanti sulla prescrizione)
La Corte richiamata stabilisce che, quando si annulla una sentenza limitatamente a circostanze (es. recidiva) che incidono sul tempo di prescrizione, il giudice del rinvio può valutare se nel frattempo sia maturata la prescrizione.
artt. 110, 624, 625 cod. pen. (concorso nel reato, furto e ricettazione)
Si conferma la possibilità di affermare responsabilità per concorso anche su base indiziaria e per apporto agevolativo o post delictum, quando l'insieme degli elementi (tracce biologiche, locazione base operativa, documentazione falsa, transiti dei mezzi, comportamenti connessi) costituisce piattaforma indiziaria convergente.
Sez. U orientamenti di Cassazione citati (giurisprudenza in tema di prescrizione e inammissibilità)
La Corte ribadisce che l'inammissibilità del ricorso limita la possibilità di far emergere d'ufficio questioni come la prescrizione, salvo che l'annullamento parziale riapra questioni che incidano sul tempo di prescrizione.
Massime di principio
- Le eccezioni fondate su norme sopravvenute (ius superveniens) vanno proposte con le forme e i termini dell'impugnazione (motivi principali o motivi aggiunti nei termini) e non possono essere sollevate per la prima volta in udienza senza rispettare i termini procedurali.
- La valutazione della attendibilità di un teste e la congruenza della motivazione sono prerogativa del giudice di merito; in cassazione sono sindacabili gli errori di diritto o le illogicità manifeste, mentre la mera richiesta di rivalutazione del fatto è inammissibile.
- Per affermare il concorso in reati seriali la Corte accetta la valutazione su una piattaforma indiziaria convergente (tracce biologiche, localizzazione di basi logistiche, documenti falsi, presenza di mezzi ripresi da telecamere): elementi parziali, se collegati logicamente, possono costituire prova indiziaria sufficiente.
- La restituzione della refurtiva dopo il fatto non annulla automaticamente la gravità del furto al momento della consumazione; il danno va valutato al momento del reato.
- Il riconoscimento della recidiva facoltativa o qualificata richiede motivazione specifica e non può limitarsi alla mera elencazione dei precedenti: la Corte annulla quando la motivazione è apparente o assente.
- Quando l'annullamento riguarda circostanze aggravanti che incidono sul computo della prescrizione, il giudice del rinvio deve riesaminare anche l'eventuale maturazione della prescrizione intervenuta nel frattempo.
- Ricorsi di cassazione inammissibili possono comportare condanna alle spese e sanzioni (Cassa per le ammende); pertanto le censure devono essere circostanziate e formalmente corrette per evitare esiti sanzionatori.
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