Cassazione Penale, Sentenza n. 111/2025 del 02/01/2025
Sintesi
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Favorevole al resistente
La controversia
La ricorrente impugnava l'ordinanza del tribunale del riesame che aveva confermato il sequestro preventivo della società "Vivai Mida s.r.l.s." intestata alla stessa. Il tribunale aveva ritenuto sussistente il fumus commissi delicti in relazione al reato di concorso esterno in associazione mafiosa a carico del padre, Massimiliano Maida, nonché il periculum in mora derivante dalla disponibilità di fatto dell'impresa da parte del predetto; il sequestro era disposto sia a fini impeditivi (art. 321, comma 1 c.p.p.) sia a fini anticipatori funzionali alla confisca allargata (art. 321, comma 2 c.p.p. in relazione all'art. 240-bis c.p.). Con ricorso per cassazione si deducevano: deposito tardivo dell'ordinanza oltre 30 giorni (conseguente inefficacia della misura), motivazione apparente rispetto al fumus e al pericolo cautelare, e motivi nuovi che insistevano sulla carenza di concretezza dell'evento pericoloso e sull'assenza del fumus.
La decisione
La Corte di Cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso e ha condannato il ricorrente al pagamento delle spese processuali e alla somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Sul primo motivo (presunto deposito tardivo oltre il termine di 30 giorni) la Corte ha ritenuto la censura manifestamente infondata, richiamando la giurisprudenza di legittimità (Sezioni Unite) che esclude l'applicazione del termine perentorio di 30 giorni ai provvedimenti di riesame sulle misure reali, riconducendo il rinvio normativo alla formulazione originaria. Il secondo motivo è stato ritenuto inammissibile poiché la cassazione, nelle materie di sequestro preventivo, può sindacare solo vizi di legge o vizi della motivazione così radicali da renderla del tutto inidonea; la Corte ha giudicato la motivazione del tribunale del riesame logica, articolata e persuasiva: emergono gravi indizi sulla condotta del padre quale imprenditore colluso (conseguente asservimento dell'azienda agli interessi della cosca), riscontri di reati-spia, disponibilità di fatto dell'azienda e sproporzione tra redditi leciti e risorse disponibili, giustificanti sia il sequestro per confisca per sproporzione sia la misura impeditiva.
Norme richiamate
art. 321 cod. proc. pen., commi 1 e 2
Applicato dal tribunale per disporre il sequestro sia a fini impeditivi (comma 1) sia a fini anticipatori funzionali alla confisca per sproporzione (comma 2); la Corte ha ritenuto corretta la valutazione del pericolo cautelare e dei presupposti per il sequestro ai sensi di tali commi.
Richiamato come fondamento della confisca cosiddetta "allargata"; il sequestro anticipatorio è stato ritenuto proporzionato in vista di una futura confisca per sproporzione ai sensi di questa norma.
art. 309, comma 10 cod. proc. pen.
La Corte, seguendo le Sezioni Unite, ha interpretato che il termine perentorio introdotto nel 2015 non si applica ai procedimenti di riesame sulle misure reali, riconducendo il rinvio normativo alla formulazione originaria e quindi escludendo l'automatica inefficacia della misura per il deposito oltre 30 giorni.
art. 324, comma 7 cod. proc. pen.
Norma di rinvio al procedimento di riesame: la giurisprudenza di legittimità ne ha valorizzato l'interpretazione congiunta con l'art. 309, comma 10, escludendo l'applicabilità del termine di 30 giorni previsto per le misure personali.
Richiamato per disporre la condanna del ricorrente alle spese processuali e al pagamento in favore della Cassa delle ammende in caso di inammissibilità del ricorso.
Costituzione, artt. 24 e 111
La presunta violazione costituzionale (per mancata previsione di termine perentorio) è stata ritenuta manifestamente infondata in luce della consolidata interpretazione delle Sezioni Unite che ha escluso la lesione di tali principi con riferimento ai riesami relativi a misure reali.
Massime di principio
- Il ricorso per cassazione contro ordinanze in materia di sequestro preventivo è ammesso prevalentemente per violazione di legge; le censure che investono la mera valutazione probatoria o fatti sono in genere inammissibili a meno che non emergano vizi della motivazione così radicali da renderla incomprensibile o assente.
- Per le misure cautelari reali (sequestro preventivo) la giurisprudenza di legittimità esclude l'automatica applicazione del termine perentorio di 30 giorni per il deposito della decisione del tribunale del riesame, per cui il deposito oltre tale termine non comporta automaticamente l'inefficacia della misura.
- Il sequestro anticipatorio finalizzato alla confisca per sproporzione richiede elementi indiziari quali la presenza di reati "spia", la disponibilità di fatto dell'impresa da parte di soggetti diversi dall'intestatario formale e una sproporzione tra redditi leciti e patrimonio; tali elementi, se documentati, giustificano la misura.
- Il sequestro impeditivo presuppone la dimostrazione che la disponibilità del bene possa aggravare il pericolo derivante dal reato o favorire l'intreccio tra interessi economici e criminali; la mera intestazione formale non esclude un sequestro se esistono elementi che provano la disponibilità di fatto.
- In casi analoghi, per opporsi efficacemente al sequestro è utile produrre prove documentali della titolarità effettiva, della separazione patrimoniale e dell'assenza di complicità (es. documenti contabili, atti societari, prove di autonomia gestionale), e concentrare le impugnazioni su vizi di diritto e su eventuali carenze radicali della motivazione.
- Non vanno introdotti motivi nuovi in Cassazione che consistano nella mera riproposizione di contestazioni di fatto già valutate dal giudice del merito; meglio focalizzarsi su errori normativi o su lacune argomentative rilevanti e documentabili.
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